Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza dell’8 ottobre 2010, ha confermato l’ordinanza del 24 settembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di M.D. per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., era stata applicata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento all’abitazione di M.M..
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge anche processuale e la illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), con particolare riferimento alla insussistenza dei gravi indizi legittimanti l’irrogata misura cautelare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le doglianze del ricorrente tendono, infatti, a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove,nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari, ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.
Il coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti, quantomeno a livello dei gravi indizi richiesti nella presente fase processuale, è stato chiaramente evidenziato: la mera lettura dell’impugnata ordinanza evidenzia, infatti, resistenza di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi, desunti dalle dichiarazioni della parte offesa, che se possono essere poste a fondamento di una vera e propria condanna possono, a maggior ragione, integrare quei gravi indizi di colpevolezza, che la norma di cui all’art. 273 c.p.p. impone per l’applicazione di una misura cautelare personale.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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