Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-05-2012, n. 7407 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- O.M. esponeva che: in virtù del contratto di compravendita del 7-5-1962, intercorso con la società Immobiliare Porta Latina, aveva acquistato l’appartamento sito in (OMISSIS); F.P.F., proprietario dell’appartamento di cui all’interno 12, aveva nel 1980 compiuto opere abusive con cui si era appropriato di un piccolo magazzino di circa raq. 2 di sua esclusiva proprietà al quale accedeva dalla propria terrazza, creando un balcone nell’area già coperta dal tetto; il F.F. aveva poi alienato l’immobile a B.G. e D.M.T..

Pertanto, l’istante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il B. e la D. per sentire dichiarare di essere di sua proprietà la parte di immobile di circa mq. 2 attrezzata e goduta come balcone dell’appartamento int. 12 a confine con il terrazzo di sua proprietà di mq. 10 con la condanna dei convenuti al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e di essere autorizzati a chiamare in causa i venditori per essere manlevati dalle richieste attrici.

Procedutosi alla chiamata in causa di questi ultimi, si costituivano A.M.Y., che eccepiva la prescrizione, e F.P.F., il quale precisava di avere costruito il proprio terrazzino introducendo modifiche al tetto e aprendo una porta finestra nel 1980 e di avere chiesto il condono edilizio.

Con sentenza n. 2957/2004 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato.

Ricostituitosi il contraddittorio nei confronti degli eredi del F.P.F. e del B., con sentenza dep. 28 ottobre 2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall’attrice, accoglieva la domanda proposta da quest’ultima.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, dopo avere qualificato l’azione proposta come di rivendicazione e come tale imprescrittibile, i Giudici ritenevano provato che il F. P. avesse inglobato nel suo terrazzino la superficie di mq. 2 del sottotetto di proprietà dell’attrice. Al riguardo si precisava che in base al rogito del 7-5-1962 la Oddo aveva acquistato unitamente all’appartamento con ingresso dall’interno n. 13 la proprietà esclusiva del sottotetto confinante con (OMISSIS), sul quale si affacciano i terrazzini in contestazione e che con l’atto notarile del 4-12-1963 si era proceduto alla rettifica della planimetria, meramente indicativa, allegata all’atto di acquisto laddove per la parte colorata in giallo si era incorsi in errore nella individuazione della parte più esterna del locale compravenduto: dalla lettura combinata dell’atto di acquisto del F.P. non risultava che tale parte fosse stata alienata al predetto, mentre la planimetria allegata a tale atto non corrispondeva alle parti colorate in giallo dell’atto di acquisto della O. ma a quello di rettifica.

Il consulente aveva rilevato che l’area inglobata aveva a oggetto un ripostiglio che, stando al di sotto del tetto e del sottotetto, apparteneva al proprietario di questo.

La domanda di risarcimento dei danni proposta dai convenuti nei confronti dei chiamati in causa era respinta perchè generica.

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la D. e B.M.S. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

Hanno proposto controricorso A.M.Y., F. P.B.N. e F.P.A.P..

Motivi della decisione

Vanno esaminati congiuntamente il primo e il quinto motivo, stante la stretta connessione.

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 948,2697 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza impugnata non si era attenuta ai principi dettati in materia dell’onere della prova incombente a colui che agisce in rivendicazione mentre avrebbe dovuto esaminare i rispettivi titoli di acquisto con particolare riferimento ai confini; la sentenza, da un canto, aveva dato rilievo alla planimetria allegata all’atto di rettifica del 4-12-1963 – peraltro inopponibile stante la posteriorità della relativa trascrizione e, dall’altro, alla consulenza tecnica d’ufficio, la quale non aveva preso in esame il titolo di acquisto del dante causa del F.P. precedente al rogito di acquisto da parte della O. e della planimetria allegata. Dall’esame degli atti era emerso che i due immobili non erano confinanti, mentre tali sarebbero dovuti essere ove il F.P. avesse occupato il piccolo ripostiglio al quale l’attrice assumeva di accedere dalla terrazza di sua proprietà. 1.2.- Il quinto motivo, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva fatto riferimento alla planimetria che sarebbe stata allegata all’atto di acquisto del F. P., quando nessuna planimetria era allegata a tale atto, mentre in effetti il rogito del 25-9-1963 faceva riferimento al precedente rogito, con cui il suo dante causa B.B. aveva acquistato il bene dalla società costruttrice, e alla relativa planimetria: la sentenza aveva omesso di esaminare l’atto di acquisto del B., al quale era stata trasferita l’area del sottotetto.

Al riguardo, erano state recepite le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, non erano state prese in esame le critiche del consulente di parte e immotivatamente non era stata accolta la richiesta di rinnovo della consulenza medesima.

1.3.- I motivi sono fondati nei limiti di cui si dirà infra.

Occorre premettere che la sentenza, esaminando i titoli di acquisto dell’attrice e del F.P., ha ritenuto che: a) la porzione di sottotetto in questione era stata alienata all’attrice con il contratto del 7-5-1962 e che la stessa non era stata invece oggetto dell’alienazione a favore del chiamato in causa; b) con l’atto del 4-12-1963 era stata compiuta la rettifica della planimetria peraltro, meramente indicativa, allegata all’atto del 7-5- 1962 in cui era stato correttamente descritto il bene che aveva formato oggetto della compravendita compravenduto.

Orbene, in tema di azione di rivendicazione, nel caso in cui il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa.

Nella specie, l’attrice aveva posto a base della domanda l’acquisto dalla medesima compiuta dal costruttore e dante causa anche del dante causa del convenuto (la società Immobiliare Porta Latina): dunque, non è contestato che la proprietà del bene de quo sia appartenuta originariamente a un comune dante causa.

Orbene, le ricorrenti hanno dedotto fra l’altro che la porzione rivendicata dall’attrice aveva formato oggetto dell’acquisto da parte del F.P. al quale l’aveva alienato il B., che a sua volta l’aveva acquistato dalla società costruttrice con atto trascritto in epoca anteriore all’acquisto della O., lamentando il mancato esame del titolo di acquisto del B..

Allora, l’indagine avrebbe dovuto verificare non soltanto se la attrice avesse acquistato la porzione immobiliare in oggetto dalla società Immobiliare Porta Latina ma se quest’ultima fosse a quel momento proprietaria del bene. Al riguardo i Giudici non hanno verificato se la dante causa dell’attrice fosse effettivamente proprietaria del bene nel momento in cui lo trasferiva all’attrice ovvero se avesse in precedenza trasferito il medesimo bene al B., dante causa del F.P..

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2645, 1432 e 1445 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva disatteso l’eccezione di inopponibilità dell’atto di rettifica che era stato trascritto successivamente alla trascrizione dell’atto di acquisto del B. e del F.P., tenuto conto che all’atto di rettifica del contratto sono applicabili le norme in materia di trascrizione.

2.2. – Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato che con l’atto di rettifica le parti si erano limitate a correggere esclusivamente la planimetria, peraltro meramente indicativa, allegata all’atto di acquisto della O. e non avessero apportato alcuna modifica al contratto di compravendita nel quale il bene era stato esattamente individuato anche con i confini.

3.1.- Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ., censura la sentenza che non aveva tenuto conto del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 3546/2003 della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato l’inopponibilità della trascrizione dell’atto di rettifica nei confronti del Condominio relativamente alla proprietà di un terrazzo di cui la O. aveva rivendicato la proprietà. 3.2.- Il motivo è infondato.

Non sussiste la violazione denunciata, posto che la formazione della cosa giudicata e la sua efficacia presuppongono l’identità delle personae, del petitum e della causa petendi fra il giudizio nel quale si è formato il giudicato e quello nel quale esso è invocato, dovendo qui considerarsi che l’accertamento incontrovertibile di cui all’art. 2909 cod. civ. ha a oggetto il diritto sostanziale azionato, relativamente al quale si forma la cosa giudicata, e non la mera decisione di una questione di diritto.

4.1.- Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ. nonchè contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo accertato l’avvenuta evizione parziale aveva ritenuto la domanda di danni come generica, quando avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del danno, atteso che per la condanna generica è sufficiente la potenzialità del danno.

4.2.- Il motivo è infondato.

Premesso che i convenuti non avevano chiesto la condanna generica al risarcimento dei danni che, pertanto, dovevano essere liquidati nel medesimo giudizio, i Giudici – nel ritenere la relativa domanda generica l’hanno in sostanza rigettata sul rilievo che non erano stati neppure allegati i fatti produttivi del danno. Al riguardo va osservato che l’art. 278 cod. proc. civ., pur consentendo nell’ambito dello stesso giudizio la scissione fra l’"an debeatur" e la liquidazione del "quantum" pur in assenza della concorde volontà delle parti – necessaria, invece, quando la quantificazione sia demandata a un separato giudizio – non esonera l’attore di indicare i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del "quantum", secondo la disciplina generale, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di risarcimento, rigettandola se non adeguatamente provata.

Nella specie, le ricorrenti non hanno dedotto di avere articolato mezzi di prova relativi alla determinazione del danno.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso per quanto in motivazione, rigetta gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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