Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- E.L. ed E.R. ricorrono avverso l’ordinanza del 17 dicembre 2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato il provvedimento in virtù del quale quel GIP aveva disposto la loro carcerazione cautelare, perchè indagati in ordine al tentativo di omicidio di P.S., nonchè alla detenzione ed al porto delle armi usate nella circostanza.
I gravi indizi di colpevolezza che avevano legittimato la cautela erano stati tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.E.Z., M.G. e Ma.Mi., rei confessi del delitto, che il Tribunale aveva ritenuto sostanzialmente convergenti, ad onta di talune discordanze nelle loro deposizioni, valutate dal Tribunale, in considerazione del tempo trascorso, che sbiadisce il ricordo dei particolari, assolutamente marginali, nonchè dalle propalazioni dello stesso P., che aveva sostenuto di aver riconosciuto fra i suoi attentatori gli attuali ricorrenti, nonostante il loro volto fosse coperto da un casco.
Deducono i ricorrenti l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, che aveva fondato la validità del quadro indiziario sulle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, pur fra loro abbastanza divergenti.
Il ricorso provvede pertanto ad accurata disamina delle suddette dichiarazioni, al fine di porne in luce discrasie e contraddizioni che avrebbero dovuto renderle inattendibili.
2.- Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che il Tribunale ha ritenuto del tutto affidabili le dichiarazioni del M. G., M.E.Z. e Ma.Mi., che riferiscono di fatti cui avevano partecipato direttamente, anche perchè sostanzialmente confermate da quanto aveva riferito lo stesso P. in ordine all’attentato subito.
Il Tribunale peraltro ha dato esauriente contezza delle ragioni che l’avevano indotto a ritenere che le differenze tra quanto avevano riferito i propalanti M. e Ma. con quanto aveva dichiarato il P. non fossero significative, e tali da indurre dubbi sulla loro attendibilità, ed in particolare una spiegazione logica e ragionevole l’ordinanza impugnata aveva dato in ordine all’uso, per il tentativo di omicidio, della stessa arma che, come era stato accertato con perizia balistica, era stata usata proprio contro coloro che l’avevano poi utilizzata per l’attentato al P..
Il ricorso sostiene sul punto l’assurdità della ricostruzione della vicenda che il Tribunale aveva fatto, proponendo versione dei fatti alternativa, ma con il ricorso va dedotta l’erroneità intrinseca, per illogicità o contraddittorietà, della ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato, non prospettata altra e diversa versione, caratterizzata più o meno dalla stessa plausibilità che connota quella condivisa dall’ordinanza impugnata, atteso che a questa sede di legittimità compete non lo scrutinio nel merito della validità degli indizi, ma solo la ragionevolezza delle valutazioni che ne sono state fatte.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
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