Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7384

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. impugnò l’avviso d’accertamento ICI relativo agli anni 2004-2006 notificatogli dal Comune di Bari, in relazione ad alcune aree edificabili, deducendo che la qualità edificatoria del terreno era intervenuta solo con l’approvazione, intervenuta nel 2005, del piano particolareggiato riferito al PRG, sicchè l’imposta non poteva esser richiesta per i periodi antecedenti, ed affermando, inoltre, che la modifica della destinazione urbanistica non le era stata comunicata tempestivamente, e che la valutazione dei suoli non era rispondente ai valori di mercato. La CTP di Bari accolse il ricorso e tale decisione fu parzialmente riformata dalla CTR della Puglia, che, con sentenza n. 3/5/10, depositata il 19.1.2010, affermò che l’imposta era stata legittimamente richiesta, in quanto i terreni erano edificabili già dal 1976, come attestato nella prodotta certificazione urbanistica, ma che andava calcolata, su di un valore venale opportunamente ridotto.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso A. ed S.A.M., eredi della contribuente, con tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5; nullità della sentenza della CTR per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", avendo la CTR accolto l’appello avversario sulla scorta del certificato di destinazione urbanistica prodotto dal Comune nel corso del giudizio di secondo grado, solo nell’ambito del quale era emerso che la natura edificatoria del fondo risaliva al 1976, circostanza che era stata, peraltro, taciuta dal Comune nelle tre note inviate alla loro dante causa. La produzione documentale avvenuta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, costituiva un punto decisivo della controversia sul quale la CTR non aveva pronunciato e che denotava "l’obiettiva deficienza del criterio logico" sotteso nella decisione.

Col secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 e art. 58, le ricorrenti affermano che la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio d’appello è strettamente subordinata al fatto che tali documenti facciano riferimento a circostanze dibattute in primo grado, possibilità che è preclusa "allorquando questi fanno riferimento ad una circostanza non rinvenibile nel giudizio di prime cure", e ciò, per effetto del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, posto dal precedente art. 57, ed in parallelismo con gli artt. 342 e 345 c.p.c.. Nella specie, poichè il dato fattuale dell’inclusione del fondo tra le zone edificabili del PRG del 1976 non era mai stata "palesata" nel corso del giudizio di primo grado (in cui si era fatto riferimento a lettere con le quali il Comune aveva comunicato tale natura nel 2007) la questione della relativa prova -id est la produzione del relativo documento- doveva, per l’effetto, ritenersi preclusa.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di detti due motivi, in ragione dell’asserita inosservanza del disposto di cui dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, dovuta alla mancata enunciazione della giurisprudenza della Corte, da assumere a parametro di riferimento. L’eccezione è infondata. Le SU di questa Corte, con sentenza n. 19051 del 2010, hanno precisato che lo scrutinio ai sensi della menzionata norma deve condurre al rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non ad una declaratoria d’inammissibilità, nell’ipotesi in cui in esso non vengano a prospettati argomenti per modificare la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza impugnata si presenti conforme, e ciò in quanto "anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata". Il primo motivo è, però, ugualmente, inammissibile. Da una parte, esso prospetta un vizio di motivazione in diritto (mancato esame della "deroga al divieto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1") che è ininfluente ai fini della cassazione della sentenza, dovendo questa Corte provvedere, a norma dell’art. 384 c.p.c., ad integrare e correggere la motivazione (manchevole o inesatta) quando sia corretta la soluzione del problema giuridico data nella sentenza; dall’altra, il motivo enuncia, in modo del tutto generico, la carenza dei requisiti di "sufficienza logicità ed ordine" nella motivazione della sentenza, senza alcun’ulteriore spiegazione circa tale supposta carenza. Il secondo motivo è, invece, infondato. Costituisce nozione ricevuta che il processo tributario si caratterizza per il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati ed in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite (cfr. Cass. n. 19337 del 2011; SU n 27209 del 2009); ne consegue che la questione relativa alla natura edificatoria delle aree possedute dalla dante causa delle odierne controricorrenti, in relazione alla quale sono stati emessi gli avvisi d’accertamento, piuttosto che una nuova, vietata, allegazione in appello costituisce, proprio, il presupposto della pretesa fiscale, considerazione che esclude la pertinenza del richiamo operato dalle ricorrenti al principio (cfr. Cass. n. 9224 del 2007) secondo cui la produzione di documenti in appello deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, non potendo comportare l’ampliamento della materia del contendere.

Resta da aggiungere che, per il principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, la norma processuale tributaria prevale sulla norma processuale civile ordinaria, sicchè non si applica la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, ma l’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente, nei limiti anzidetti, la produzione in appello di documenti anche preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Col terzo motivo, le ricorrenti lamentano l’errore in cui sono incorsi i giudici d’appello nella stima della potenzialità edificatoria del fondo, posta a base del valore venale di riferimento. Le ricorrenti sostengono che i terreni sono, in realtà, meno pregiati rispetto al valore stimato, in considerazione della loro estensione, delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico, nonchè della presenza di servitù di elettrodotto e di reperti archeologici. Il motivo è inammissibile, perchè volto a criticare direttamente il valore venale in comune commercio delle aree, dato dalla CTR, valutazione che compete in via esclusiva al giudice del merito ed è incensurabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale, qui neppure prospettato.

Il ricorso va, in conclusione, respinto e le ricorrenti, soccombenti, vanno condannate al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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