Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 07-11-2011, n. 40086 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Perugia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale A.A. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose, in danno di B. A. e M.M..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce innanzitutto violazione dell’art. 512 c.p.p., atteso che è stata data lettura delle dichiarazioni rese da B. alla pg, senza che ne ricorressero le condizioni processuali, vale a dire la involontarietà della sottrazione del predetto al contraddittorio e la imprevedibilità della impossibilità di convocarlo in dibattimento. B. è un extracomunitario che, per sua stessa ammissione, era presente in Italia da circa una settimana. Egli dunque non aveva un serio radicamento territoriale nel nostro Paese, inoltre era in possesso di un sospetto documento di soggiorno, emesso dalla repubblica ceca.

La CdA, investita della questione, non ha dato corretta risposta, con particolare riferimento al fatto che B. era stato convocato in udienza dalla difesa di A. perchè fosse sottoposto a esame e controesame. Ciò è comprovato dalla documentazione postale. Ebbene la pretesa PO non si è presentata. Peraltro, successivamente si è appreso che la stessa era irregolarmente in Italia, era destinatario di provvedimento di espulsione e che le generalità dichiarate probabilmente non erano quelle reali.

Sotto altro aspetto, il difensore deduce violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, atteso che il compendio probatorio, valutato a carico di A., era tutt’altro che univoco.

Invero, la difesa ha provato come lo stesso avesse legittimamente incassato, pochi giorni prima, un’ingente somma. Dunque il fatto che sia stato trovato in possesso di contanti, che B. sostiene essere di sua spettanza, non sta affatto a provare che A. se ne fosse impadronito; quanto all’effrazione della porta di ingresso dell’appartamento, non si può escludere che essa preesistesse all’ingresso di A., nè univoca è la spiegazione della presenza di un "tondino" di ferro, in quanto è ben possibile che esso sia stato utilizzato da B. per aggredire l’imputato, che infatti fu trovato sanguinante.

Infine, deduce erronea applicazione dell’art. 69 c.p., perchè è stata negata la attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, atteso che in concreto nessun danno è stato cagionato e che il giudizio di bilanciamento è erroneo, anche alla luce delle condizioni personali di A., particolarmente problematiche (tossicodipendente in cura al Sert).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 512 c.p.p., la Corte perugina ha chiarito che, essendo stato A. giudicato con rito direttissimo, non era possibile procedere a incidente probatorio, così evitando di ricorrere, in dibattimento, alla procedura ex art. 512 c.p.p..

In sintesi: se l’incidente probatorio ha lo scopo di anticipare, in fase di indagini, la raccolta delle prove che, solitamente, avviene durante il dibattimento, il rito direttissimo, che non conosce – come dovrebbe essere noto – la fase delle indagini preliminari, non può conoscere neanche l’incidente probatorio.

Detto in altri termini: la immediatezza del giudizio (ex art. 449 ss. c.p.p.), da un lato, equivale, in termini di tempo, alla anticipazione della istruzione dibattimentale che si ottiene (si otterrebbe) con l’incidente probatorio, dall’altro, non rende possibile alcuna anticipazione del dibattimento, sia perchè manca la fase temporale in cui collocarlo (indagini), sia perchè nessuna anticipazione è concepibile con un rito che, appunto è direttissimo (deve celebrarsi entro 48 ore dall’arresto).

Non ha dunque senso parlare di imprevedibilità dell’assenza, considerata la inesigibilità di una diversa condotta processuale da parte del giudicante.

Così stando le cose, non può aver rilievo il fatto che B. sia stato citato quale teste proprio dal difensore dell’imputato (a parte la considerazione che nel ricorso si sostiene, ma in sentenza si nega, che sia presente in atti la prova della ricezione da parte della PO di tale citazione, scil. la cartolina di ritorno).

La CdA, per altro, evidenzia ad abundantiam, come la trattazione della causa subì due rinvii per iniziativa della difesa di A..

Con la seconda censura, il ricorrente pone questioni già affrontate e correttamente risolte dal giudice di appello, il quale ha evidenziato: a) che A. fu sorpreso in casa di B., proprio da costui, il quale, prima di entrare e bloccare il connazionale, chiese ai vicini di chiamare le FF.OO., b) che in casa della PO fu trovata una busta aperta con tracce di manomissione, c) che A. fu trovato in possesso esattamente della somma indicata dal B., d) che detta somma era confezionata proprio come la PO aveva indicato, e) che la somma antecedentemente percepita da A. a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione era nettamente inferiore rispetto a quella di cui fu trovato in possesso in casa della PO, f) che non vi era nessuna ragione logica (almeno non è stata rappresentata) in base alla quale A., oltretutto, dovesse circolare recando seco oltre 6.000 Euro, vale a dire la somma percepita circa 15 giorni prima per il motivo sopra indicato, g) che in casa del B. furono rinvenute per terra anche due collanine d’oro appartenenti alla vittima.

A fronte di una così cospicua congerie probatoria, i giudici del merito hanno ritenuto – certo non illogicamente – la fondatezza della ipotesi di accusa, sulla quale, ovviamente, non può in alcun modo incidere la irregolarità della presenza in Italia di B. o il fatto che lo stesso, forse, ha fornito false generalità.

Con altrettanta correttezza la CdA ha osservato che il furto consumato di 10.000 Euro e di due oggetti d’oro non può aver provocato danno di lieve entità e che la restituzione della refurtiva a B. rappresenta un post factum (per altro non dipendente da una iniziativa di A.), non incidente sulla valutazione del danno.

La prevalenza delle pur concesse attenuanti è stata ritenuta impedita dalla sussistenza di recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale. Consegue condanna alle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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