Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 07-11-2011, n. 40075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-Con sentenza del 15 dicembre 2009 il Tribunale di Bergamo condannava S.C. alla pena di legge per i reati di furto pluriaggravato di macchine utensili ed attrezzi, detenzione di strumenti da scasso, furto aggravato di una targa utilizzata poi per il suo ciclomotore, ricettazione di una tessera sanitaria, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva.

La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 16 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostanzialmente confermava la suddetta pronuncia, tuttavia ritenendo di particolare tenuità la ricettazione della tessera sanitaria, e tale valutazione la induceva a considerare come più grave il furto degli utensili;

consequenzialmente riduceva la pena irrogata dal primo giudice.

Avverso detta sentenza propone ricorso il S., non revocando in dubbio la sua responsabilità, ma limitandosi a dedurre:

1) la nullità della sentenza impugnata in relazione alla qualificazione giuridica dell’illegittimo possesso della tessera sanitaria intestata ad altra persona, che a suo avviso non poteva costituire il reato di ricettazione non avendo detto documento valore economico alcuno;

2) l’erroneità del computo della pena, atteso, essendo state riconosciute attenuanti generiche equivalenti, reato più grave restava comunque la ricettazione, come era stato ritenuto in primo grado, e ciò comportava la necessità della rideterminazione della pena, che la corte territoriale aveva a suo avviso erroneamente quantificato identificando come reato-base il furto.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Il primo motivo è inammissibile, proponendo il riesame del fatto e della valutazione fattane dal primo giudice, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il primo giudice abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole.

Infondato è il secondo motivo.

Va notato che sul punto la motivazione della sentenza impugnata è certamente errata, atteso che le attenuanti equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva erano state riconosciute fin dal primo grado, ed il primo giudice correttamente aveva determinato la pena base ritenendo più grave il delitto di ricettazione, che contempla nel massimo una comminatoria edittale di sei anni.

La sentenza impugnata ha invece ritenuto più grave il furto, sicuramente sbagliando, ma tuttavia la pena determinata è congrua ed è inferiore a quella di primo grado, che è stata opportunamente ridotta, essendo stata ritenuta la ricettazione di particolare tenuità, di modo che comunque risulta essere stata irrogata la pena di giustizia.

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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