Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi notificati all’AGENZIA delle ENTRATE, l’Azienda Agricola Antonioli-Sala nonchè i soci S.R. ed A. M.G. – premesso in "fatto": la prima, quanto esposto nelle sentenze impugnate, ovverosia che l’Ufficio, avendo ritenuto "simulati i contratti di vendita e di soccida" tra essa Azienda e la "società Cesia" (acquirente della mandria e conferitaria ("in qualità di soccidante") "al venditore" ("soccidario") della "disponibilità della mandria medesima", aveva ripreso "a tassazione ai fini IRAP e IVA le somme corrispondenti al prezzo medio del latte conferito dal soccidario al soccidante nell’anno 2000"; i soci, il contenuto delle decisioni di primo grado secondo cui "l’Agenzia .., ritenuti i contratti di vendita e di soccida simulati …, recuperava a tassazione ai fini IRPEF, per l’anno 2000, Euro 174.684,28" che imputava a ciascuno di essi quale "reddito di partecipazione", in forza di tre motivi, chiedevano di cassare le sentenze n. 175/63/07 (depositata il 2 agosto 2007) e nn. 154/-66/07 e 153/66/07 (depositate il 27 dicembre 2007) con le quali la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto i loro appelli avverso le decisioni (23/01/05, 34/02/05 e 33/02/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona la quale aveva disatteso i rispettivi ricorsi.
L’Agenzia intimata instava per la reiezione di tutti i ricorsi.
Motivi della decisione
p. 1. Riunione dei ricorsi.
In via preliminare va disposta la riunione dei tre ricorsi ai sensi dell’art. 274 c.p.c., per l’evidente connessione che lega le rispettive cause in conseguenza dell’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni fiscali dell’Azienda agricola e dei suoi due soci. p. 2. Le sentenze impugnate. p. 2.1. La sentenze n. 175/63/07.
La Commissione Tributaria Regionale – esposto (per quanto ancora rileva) aver l’"Azienda Agricola" dedotto in appello che "la vendita del latte comunque effettuata da un coltivatore diretto rientra tra le attività agricole" anche in caso di "mancanza di tenuta della contabilità", "sicchè l’IVA da addebitare andava calcolata con l’aliquota del settore agricolo" – ha disatteso il gravame della società osservando che, avendo "il contratto di soccida stipulato tra la SS Azienda Agricola … e la CESIA spa … come scopo effettivo quello di eludere la normativa CEE in tema di quote latte", "di conseguenza", "gli effetti legali" da considerare sono "quelli" di una "vendita di latte effettuata fuori dell’attività agricola e quindi soggetta alì attività commerciale", per cui "l’IVA da applicare è quella ordinaria in quanto operazioni commerciali". p- 2.2. Le sentenze nn. 153/66/07 e 154/66/07.
In queste (identiche) decisioni il giudice di appello ha respinto il gravame della A. e del S. "in analogia" con quanto statuito nella "sentenza n. 175/63/03" (supra, 2.1) affermando che "tale vendita costituisce reddito che va automaticamente ripartito tra i soci" avendo detta sentenza statuito che "la vendita del latte in elusione della normativa CEE deve ritenersi fuori dall’attività agricola e quindi soggetta ad attività commerciale". p. 3. Le impugnazioni.
I contribuenti censurano la rispettiva decisione per tre motivi, solo l’ultimo dei quali leggermente diverso:
– con il primo identico, denunziano "violazione e falsa a applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34", concluse con il "quesito" ex art. 360 bis c.p.c.;
"se, come nel caso …, a seguito di accertata simulazione del contratto di compravendita di capi di bestiame e del successivo contratto di soccida fra le medesime parti, in relazione al sotteso e dissimulato negozio di compravendita di latte tra l’imprenditore agricolo produttore simulante soccidario ed il terzo cessionario simulante soccidante, debba riconoscersi la qualifica di imprenditore agricolo del contribuente cedente e la natura agricola del reddito accertato e perciò sia applicabile ai fini dell’imposizione IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 e non costituisca, pertanto, violazione del predetto art. 34 applicare in tal caso l’aliquota ordinaria";
– con il secondo motivo (anch’ esso identico), denunziano "violazione e falsa a applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 34", sintetizzate nel "quesito";
"se, come nel caso …, a seguito di accertata simulazione del contratto di compravendita di capi di bestiame e del successivo contratto di soccida fra le medesime parti, in relazione al sotteso e dissimulato negozio di compravendita di latte tra l’imprenditore agricolo produttore simulante soccidario ed il terzo cessionario simulante soccidante, debba riconoscersi la qualifica di imprenditore agricolo del contribuente cedente e la natura agricola del reddito accertato e perciò a quest’ultimo, seppur quantificato mediante metodo induttivo, stante la mancata fatturazione delle compravendite del prodotto agricolo, siano applicabili ai fini dell’imposizione IVA il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 34, non ostando la mancata fatturazione e registrazione delle vendite di latte all’applicazione del regime fiscale agevolato e non costituisca, pertanto, violazione dei predetti artt. 19 e 34 e falsa applicazione dell’art. 21 del medesimo DPR la mancata applicazione del suddetto regime fiscale agevolato";
– nel proprio terzo (ultimo) motivo, l’Azienda Agricola denunzia "violazione e falsa a applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45", compendiate nel "quesito";
"se, come nel caso …, a seguito di accertata simulazione del contratto di compravendita di capi di bestiame e del successivo contratto di soccida fra le medesime parti, in relazione al sotteso e dissimulato negozio di compravendita di latte tra l’imprenditore agricolo produttore simulante soccidario ed il terzo cessionario simulante soccidante, debba riconoscersi la qualifica di imprenditore agricolo del contribuente cedente e la natura agricola del reddito accertato e perciò a quest’ultimo sia applicabile ai fini dell’imposizione IRAP l’art. 45 dell’attuale stesura del D.Lgs. n. 446 del 1997 e non costituisca, pertanto, violazione del predetto art. 45 la mancata applicazione del suddetto regime fiscale agevolato";
– nel rispettivo terzo (ultimo) motivo, invece, il S. e la A. denunziano "violazione e falsa a applicazione dell’attuale art. 32 del T.U.I.R." ("numerazione operata dal D.Lgs. n. 344 del 2004"), sintetizzate nel "guesito";
"se, come nel caso …, a seguito di accertata simulazione del contratto di compravendita di capi di bestiame e del successivo contratto di soccida fra le medesime parti, in relazione al sotteso e dissimulato negozio di compravendita di latte tra l’imprenditore agricolo produttore simulante soccidario ed il terzo cessionario simulante soccidante, debba riconoscersi la qualifica di imprenditore agricolo del contribuente cedente e la natura agricola del reddito accertato e perciò a quest’ultimo sia applicabile ai fini dell’imposizione IRPEF dei singoli soci dell’azienda produttrice l’art. 32 del T.U.I.R., nell’attuale stesura e non costituisca, pertanto, violazione del predetto art. 32 la mancata applicazione del suddetto regime fiscale agevolato anche ai soci dell’azienda contribuente produttore cedente".
4. Le osservazioni dell’Agenzia.
Per questa "l’operazione di vendita del latte … è stata correttamente qualificata … come commerciale" atteso il "contesto negoziale dell’operazione", dato da "un contratto di soccida, simulato e nullo (per violazione di norme imperative), posto in essere per finalità frodatorie volte a consentire un risparmio di imposta nell’ambito dell’attività commerciale svolta dalle due società" . p. 5. Le ragioni della decisione.
Il primo ed il terzo motivo del ricorso – da scrutinare congiuntamente per la connessione che li lega – sono fondati; il secondo, invece, deve essere respinto.
A. L’accertamento (ormai irreversibile) della natura simulata sia del contratto di vendita di bovini dall’Azienda Agricola ricorrente alla s.p.a. CESIA sia del contratto di soccida degli stessi bovini (nel quale ultimo contratto la simulata acquirente figurava quale soccidante e la simulata venditrice quale soccidataria), invero, ha travolto tali contratti ma non la dissimulata operazione economica di cessione del latte dall’Azienda ricorrente alla spa CESIA:
l’imposizione fiscale contenuta nell’atto impugnato, infatti, ha ad oggetto proprio tale operazione.
In siffatto contesto, una volta venuto meno il (solo) fittizio velo dei contratti di vendita e di soccida, quella del latte in questione costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, sempre e solo "cessione" (dalla Azienda ricorrente alla spa CESIA) di un "prodotto agricolo" (latte di animali propri) effettuato da "produttore agricolo" (l’Azienda Agricola Antonioli-Sala) e, pertanto, ai fini IVA, la stessa non può mai essere qualificata attività "commerciale".
Le eventuali "finalità frodatorie" perseguite con il contratto simulato (quand’ anche intese a "consentire" un, nel caso indimostrato, "risparmio di imposta" per uno o per entrambi i contraenti), invero, non sono idonee a modificare il regime fiscale previsto per l’operazione dissimulata (effettivamente voluta) essendo lo stesso giuridicamente determinato solo dal concorso delle qualità soggettive ("produttore agricolo") ed oggettive ("prodotto agricolo") che normativamente lo caratterizzano: le "finalità frodatorie", infatti, in linea generale, in carenza di univoche disposizioni normative, sono altrimenti perseguibili e perseguite – anche (se del caso, ma non in questo, siccome non disciplinato) sul piano sanzionatorio fiscale – ma non possono incidere sull’ordinaria (normale) imposizione (rilevante ex art. 53 Cost.) prevista dalle afferenti norme laddove non considera quelle "finalità".
Parimenti (ed identicamente) le "finalità" in discorso non alterano, per i soci, la natura "agraria" del reddito tratto da quell’operazione, quale disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32 (numerazione D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ex art. 1).
B. Sull’anticipata infondatezza del secondo motivo di ricorso è sufficiente richiamare e (in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria) ribadire il principio secondo cui (Cass., trib., 18 maggio 2007 n. 11580) "il presupposto per l’applicabilità" del "meccanismo" contenuto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 (il quale "prevede sostanzialmente la neutralizzazione del debito per l’imposta sulle cessioni mediante la generazione di un pari controcredito da calcolare a titolo di detrazione ex art. 19") è dato "necessariamente dall’emissione di regolare fattura in quanto, per la necessaria correlazione formale tra poste attive e passive ai fini del calcolo dell’imposta in tanto sorge il credito da portare in detrazione in quanto il debito che lo genera venga esposto in un documento registrabile non essendo concepibile, nel meccanismo di quantificazione del debito tributario in subiecta materia, che possa sorgere un diritto alla detrazione in base ad un evento non formalizzabile nelle scritture contabili, come si evince d’altra parte dal disposto dell’art. 28, comma 4, che prevede che il contribuente perde il diritto alle detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale".
C. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi di doglianza accolti e la causa, siccome non bisognevole di nessun ulteriore accertamento fattuale, deve essere decisa nel merito da questo giudice di legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando applicabili "ai fini dell’imposizione IVA il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34" e "ai fini dell’imposizione IRPEF dei singoli soci dell’azienda produttrice l’art. 32 del TUIR". p. 6. Delle spese processuali.
La sostanziale novità delle questioni decise – concernenti il corretto trattamento fiscale delle effettive operazioni economiche poste in essere sotto l’apparenza di un contratto di vendita di bovini e di un contratto di soccida dei medesimi, stipulati dalle medesime parti al solo fine di aggirare il sistema comunitario di contenimento della produzione di latte (c.d. "quote latte") – consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il terzo motivo;
rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, dichiara applicabili "ai fini dell’imposizione IVA il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34" e "ai fini dell’imposizione IRPEF dei singoli soci dell’azienda produttrice l’art. 32 del T.U.I.R."; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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