Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – D.S.N., ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale – per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità – era stato respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di detenzione espiati dal 7 aprile 2006 al 7 aprile 2010, che aveva ritenuto ostassero alla concessione del beneficio, secondo quanto evidenziato nel provvedimento reclamato, (a) l’informativa della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, che segnalava l’elevata tendenza a delinquere del reclamante, partecipe dell’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "clan Casarano" operante in quel comune ed in quello limitrofo di Pompei; (b) il chiaro contenuto dell’informativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che segnalava l’insussistenza di elementi da cui desumere che il detenuto avesse troncato i rapporti con il clan di appartenenza; (c) la sentenza di conferma della condanna per tentata estorsione aggravata ex art. 7 1. 203/1991, che ha ritenuto indiscutibile la sussistenza dell’aggravante speciale a ragione dell’utilizzo del così detto "metodo mafioso"; elementi ritenuti idonei, per la loro univocità e convergenza, a dimostrare l’effettiva attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e conseguentemente l’effettiva operatività, nella fattispecie, del divieto di concessione della misura richiesta di cui all’art. 4 bis ord. pen., comma 3 bis, nonostante "la pur pacifica corretta condotta in Istituto nel corso degli anni" osservata dal D.S..
1.1 – Si deduce in particolare nel ricorso, che la decisione impugnata è illegittima per violazione di legge (art. 4 bis ord. pen.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il tribunale fondato la propria decisione, sostanzialmente, su di una comunicazione della DDA "priva dell’Indicazione di dati di fatto" e pertanto "inidonea … ad offrire … elementi di valutazione all’organo Giudicante", erroneamente ritenendo, per un verso, che la verifica del dato fattuale in merito alle affermazione degli organi investigativi "sia .. preclusa ovvero di non facile individuazione", con ciò ponendosi, di fatto, in contrasto con le conclusioni della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, osserva il ricorrente, "la comunicazione del Procuratore Distrettuale non vincola di per sè il Giudice che non può limitarsi a recepirla, acriticamente, dovendola sottoporla ad un rigoroso controllo per accertare la logicità, compiutezza e idoneità delle circostanze di fatto che sottostanno al parere dell’organo di accusa" (in tal senso si veda Sez. 1, sentenza n. 24932 del 28 maggio 2009, depositata il 16 giugno 2009, ric. Migliaccio, espressamente evocata nel provvedimento impugnato), svalutando, di contro, il dato significativo, che il D.S. aveva "espiato ben tre anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari senza che venissero mossi rilievi di sorta", risultando in particolare incomprensibile come il ricorrente, versando in stato di custodia cautelare e poi detenuto in espiazione, potesse fornire "elementi fattuali dimostrativi del distacco dagli ambienti criminali.
Motivi della decisione
1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del D.S. è fondata e merita quindi accoglimento.
1.1 – Secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, 13/1/94, ric. Ricclardì, rv. 196.392, e più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 4195 del 09/01/2009, dep. 29/01/2009, imp. Calcagnile, Rv. 242843) "la preclusione istituita dall’art. 4 bis ord. pen., u.c. presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicchè neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti, sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".
Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza, pur dichiarando formalmente di condividere tali principi, li ha poi di fatto disattesi, sia allorquando, ha affermato, contraddittoriamente, che ai sensi del citato art. 4 bis ord. Pen., comma 3 bis, per la confìgurabilità del divieto di concessione dei benefici sia sufficiente ("tanto basta") la comunicazione "dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata"; sia laddove ha escluso che al Collegio sia richiesto "un vaglio o verifica del dato fattuale" che, si sostiene, "davvero non saprebbe Individuare".
In particolare, il provvedimento impugnato, fornisce indicazioni soltanto in merito alle fonti su cui il tribunale ha basato il proprio giudizio circa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma non già relativamente agli elementi fattuali da cui emergerebbe tale dato; lacuna motivazionale tanto più significativa ove si consideri, che per quanto è dato desumere in proposito dal testo del provvedimento, (a) la informativa della DDA del 14 aprile 2010, risulterebbe esprimere una valutazione di tipo "negativo" (allo stato non vi sono elementi per ritenere che il detenuto abbia troncato i rapporti con il proprio clan); (b) la informativa della Polizia di Stato di Castellammare, conterrebbe, essenzialmente, un giudizio di "elevata tendenza a delinquere", di "comprovata pericolosità sociale" del D.S., che avrebbe valorizzato, per altro, il solo dato costituito dall’applicazione, nei confronti del detenuto, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con decreto, per altro, emesso nel dicembre del 2007; (c) la sentenza di condanna, riferisce, essenzialmente, di una attività estorsiva permanente sino al marzo 2006.
Contraddittoriamente, per altro, lo stesso Tribunale ha dato atto della circostanza che proprio in relazione all’imputazione di cui al titolo di detenzione il ricorrente era stato ammesso agli arresti domiciliari e che in riferimento a detto periodo era stata segnalata dagli organi competenti la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente e l’assenza di "rilievi" di sorta. Il Tribunale ha fatto insomma ricorso a valutazioni apodittiche ovvero di tipo presuntivo e ha omesso di verificare le conclusioni cui è pervenuto tramite siffatto procedimento induttivo alla luce dei risultati obiettivi tratti dall’osservazione del comportamento del ricorrente. E’ dunque venuto meno all’obbligo di fornire adeguata e coerente giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che effettivamente sussisteva la condizione ostativa indicata dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 3 bis.
2. – Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi precedentemente enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
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