Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1 giugno 2010, il Giudice di Pace di Caltagirone dichiarava B.R. colpevole del delitto di cui all’art. 636 comma 1, la lui ascritto e lo condannava, riconosciute le attenuanti generiche e tenuto conto della recidiva, alla pena di Euro 300,00 di multa nonchè alla rifusione delle spese liquidate in favore dello stato a norma della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 14 e succ. modifiche.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 636 c.p., perchè nel caso in esame l’introduzione o l’abbandono non ha riguardato un gregge o una mandria ma piccoli maialini; – contraddittorietà e illogicità della motivazione perchè è stata ritenuta la penale responsabilità nonostante il difetto di prova che gli animali fossero stati ivi condotti dal proprietario; nonostante le dichiarazioni del querelante non avessero trovato conferma, per questo aspetto, dal M.llo A.;

perchè è risultato che il fondo (asseritamente limitrofo con quello del ricorrente) era recintato sicchè è da escludere una volontaria introduzione degli animali.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Precisato che una pluralità di maiali, in quanto quadrupedi, costituisce una mandria, va ribadito che "il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria." (Cass. Sez. 2, 30.11-22.12.2010 n. 44937).

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è inammissibile per manifesta infondatezza per la parte in cui esclude che possa esservi abbandono senza la previa conduzione degli animali nel fondo altrui, perchè l’art. 636 c.p., comma 1, prevede le due ipotesi come alternative ed ancora per la parte in cui denuncia contraddittorietà in ordine alla valutazione della testimonianza del M.llo A., volta che le dichiarazioni di quest’ultimo sono state indicate come soltanto parzialmente confermative di quelle della persona offesa;

2.2. è inammissibile per genericità laddove afferma non esservi prova in atti che il ricorrente sia proprietario del fondo limitrofo rispetto a quello del querelante e comunque proprietario dei maialini, perchè a fronte della motivazione della sentenza impugnata (che per questo profilo indica come fonte di prova la testimonianza della persona offesa) si limita a far riferimento agli atti del processo non specificamente indicati;

2.3. è infondato per la parte in cui denuncia mancanza dell’elemento soggettivo. Ed invero "l’elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell’ipotesi prevista dall’art. 636 cod. pen., comma 1 e da quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo." (Cass. Sez. 2, cit.).

Dalla sentenza impugnata risulta che i maiali entrarono nel fondo "attraverso le maglie della rete di recinzione", quindi senza alcun danneggiamento della stessa, a dimostrazione che la stessa era tale da non costituire ostacolo idoneo, sicchè (quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale) correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento soggettivo.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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