Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 8536/05, il sig. R. B. impugnava delibera n. 508/05/PER dell’8 giugno 2005 con la quale era stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 69 posti per il profilo di tecnologo terzo livello professionale dell’ISTAT, di cui 19 posti per l’area giuridica amministrativa contabile e organizzativa e dichiarati i vincitori del concorso stesso, unitamente a tutti gli altri atti connessi, pregressi e consequenziali; nel corso della suddetta procedura egli era stato giudicato non idoneo per l’insufficienza di una delle prove scritte.
Egli lamentava eccesso potere, nelle figure di illogicità manifesta, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione, contraddittorietà, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione IIIquater, respingeva il ricorso.
2. Avverso la predetta sentenza il sig. R. B. propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 5470/2007, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello in quanto contenente una mera riproposizione delle censure già dedotte in primo grado, senza reale critica della sentenza gravata, ovvero il suo rigetto.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 15 novembre 2011.
Motivi della decisione
L’appello, invero di dubbia ammissibilità, è infondato.
L’odierno appellante è stato escluso dalla graduatoria degli idonei del concorso di cui si tratta essendo stato giudicato insufficiente il suo elaborato della prima prova scritta di diritto pubblico, sul tema "Premessi cenni sui principi costituzionali dell’azione amministrativa, il candidato si soffermi in particolare su quello di buona amministrazione e sull’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa, fornendo alcuni esempi di semplificazione".
La commissione esaminatrice ha assegnato al compito il punteggio di 67/100 – che ha determinato la mancata ammissione del ricorrente al colloquio – con la seguente motivazione: "la traccia è svolta in maniera incompleta, carenti i contenuti tecnicogiuridici, la seconda parte è incentrata soprattutto sugli strumenti informatici utilizzati per la semplificazione dell’attività amministrativa. L’elaborato, nel complesso, è incompleto e parziale, quindi insufficiente."
Tale giudizio, per il ricorrente, sarebbe totalmente inconferente rispetto ai contenuti, alla forma e alla rilevanza degli argomenti trattati, alla loro concatenazione logicogiuridica, alla presenza di valutazioni personali sui punti trattati e di precisi richiami normativi ordinari e costituzionali, nonché di esempi strettamente attinenti alla materia trattata (così si esprime, riassuntivamente, la sentenza di primo grado).
Osserva il Collegio che lo stesso appellante ammette che il suo elaborato si sofferma soprattutto sulla seconda parte della traccia, relativa all’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa, ed assai meno sui principi costituzionali dell’attività amministrativa.
Tale impostazione è stata criticata dalla commissione di concorso la quale ha sostanzialmente affermato che l’appellante ha trascurato i temi più strettamente giuridici, dedicando invece maggiore attenzione agli strumenti tecnologici utilizzabili per la semplificazione dell’attività amministrativa.
Il Collegio nota innanzi tutto come la commissione abbai agito con particolare trasparenza, non essendosi limitata ad esprimere il suo giudizio con il solo voto numerico, ma chiarendolo diffusamente.
Il giudizio sfugge poi alla censura in buona sostanza di illogicità manifesta dedotta dall’appellante.
Invero, deve essere rilevato come il concorso di cui si discute fosse preordinato alla copertura di posti per l’area giuridica amministrativa contabile e organizzativa.
Di conseguenza, appare logico che la commissione abbia ritenuto di premiare i candidati che hanno dimostrato maggiori competenze sotto tali profili, penalizzando invece chi li ha addirittura trascurato.
L’appellante sostiene che la correttezza dell’impostazione della commissione deve essere verificata acquisendo agli atti del giudizio gli elaborati di tutti i candidati, in modo da verificare la coerenza delle diverse valutazioni, ma l’istanza istruttoria deve essere respinta.
Invero, il Collegio può disporre incombenti istruttori laddove l’attore fornisca un principio di prova a sostegno della propria ipotesi (da ultimo Cons. Stato, IV, 25 maggio 2011, n. 3135).
Nel caso ora all’esame del Collegio l’appellante non ha fornito tale principio di prova, per cui il Collegio non può intervenire per fornirgli gli strumenti per perfezionare un motivo di impugnazione, allo stato proposto in termini generici.
L’appellante dubita infine della conformità del giudizio con i criteri stabiliti dalla stessa commissione, ma neanche tale argomentazione può essere condivisa.
I criteri preventivamente stabiliti costituiscono il presupposto per giustificare i diversi giudizi, ma necessariamente non possono coprire a priori le possibilità proposte dai diversi elaborati.
Da ciò consegue che se un elaborato concorsuale presenta dei profili particolari, tali da non consentire la stretta applicazione dei criteri prefissati, la commissione ha l’obbligo di procedere comunque all’attribuzione del punteggio, dando adeguatamente conto della sua decisione.
Atteso che, per quanto esposto in precedenza, nel caso di specie la commissione ha adeguatamente giustificato il suo operato, ed il giudizio espresso non appare né illogico né arbitrario, le doglianze dell’appellante risultano infondate.
L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5470/07, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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