Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Nostromo s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro indicata in epigrafe, con la quale, respingendo l’appello della società, è stata rigettata l’opposizione da essa proposta contro l’invito al pagamento della somma di L. 292.607.015 per recupero dazi, differenza IVA e interessi, emesso dalla Dogana di Vibo Valentia in relazione ad importazioni dalla Turchia di tonno lavorato effettuate nei mesi di febbraio e marzo 1996.
Il giudice d’appello ha ritenuto, in sintesi, che: a) la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 aprile 1999, intervenuta in relazione alla fattispecie in esame, deve considerarsi vincolante per il giudice nazionale, non essendo stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia nel termine di due mesi stabilito dall’art. 173 del Trattato CE; b) anche a non voler ritenere vincolante la citata decisione per il fatto che alla data della domanda non era ancora maturato il detto termine di impugnazione, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto sostenuto nella decisione medesima, in cui si è ritenuto che non sussistessero nella fattispecie i requisiti per l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913/92 (istitutivo del codice doganale comunitario), come modificato dal Reg. CE n. 2700/2000. 2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. La ricorrente ha altresì depositato dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 come modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14.
Motivi della decisione
1. Con i due motivi formulati, la società ricorrente denuncia, rispettivamente, "violazione dell’art. 5, comma 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24.7.79, recepito dall’art. 220 – paragr. 2 – del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) novellato dal Reg. CEE n. 2700/2000 per quanto concerne la mancata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 220 suddetto", e "falsa applicazione e violazione degli artt. 177 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea".
In particolare, con quest’ultimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto la natura vincolante della decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 aprile 1999 per omessa impugnazione nel termine stabilito dall’art. 173 del Trattato CE, sostenendo che essa aveva avuto conoscenza di detta decisione soltanto in data 23 settembre 2009, a seguito della notifica dell’invito al pagamento oggetto del presente giudizio, ed aveva proposto opposizione avverso tale atto il 4 novembre 1999, prima, quindi, che fosse decorso il termine di sessanta giorni di cui al citato art. 173.
In conclusione, pone un unico quesito di diritto, così formulato:
"in presenza di due Decisioni CEE, la prima del 29.4.1999 che stabilisce che in un caso particolare è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato, l’altra invece del 29.10.2011 che stabilisce che lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato in vari casi particolari ed abilita gli Stati membri a rimborsare o ad abbuonare i dazi in casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili, a quale delle due il giudice nazionale deve attenersi, in considerazione anche del fatto che la prima decisione è intervenuta quando ancora non era stato pubblicato il Reg. CEE 2700/2000 che ha rinnovellato l’art. 220 del C.D.C. (…)?". 2.1. E’ infondato, e va quindi rigettato con assorbimento di ogni altra censura, il secondo motivo di ricorso, che attiene alla questione, logicamente prioritaria, della efficacia vincolante della più volte citata decisione della Commissione del 29 aprile 1999, la quale, in relazione al particolare caso qui in esame, si è così pronunciata:
"Art. 1. 1. I dazi all’importazione per un importo pari a L. 227.653.490, oggetto della domanda dell’Italia del 14 novembre 1997, devono essere contabilizzati.
2. Lo sgravio dei dazi all’importazione per un importo pari a L. 227.653.490, oggetto della domanda dell’Italia del 14 novembre 1997, non è giustificato.
Art. 2.
La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione".
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 288, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 249 Trattato CE), "la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi".
Inoltre, l’art. 263 (già art. 230 e, prima ancora, art. 173 del Trattato), prevede, al quarto comma, che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre "un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente", e, al sesto comma, che "i ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza". 2.2. Secondo la giurisprudenza comunitaria, una decisione della Commissione in tema di aiuti di Stato che non sia stata impugnata dal destinatario nei termini sopra indicati diviene definitiva nei suoi confronti e uno Stato membro non può rimetterne in discussione la validità; le stesse esigenze di certezza del diritto portano ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di decisione della Commissione, che avrebbe potuto impugnare tale decisione e ha lasciato decorrere il termine prescritto, possa contestare la legittimità della stessa dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di detta decisione, in quanto ciò equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1994, in causa C-188/92, TWD, citata anche dal giudice a quo) (sull’efficacia vincolante per i giudici nazionali delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, in quanto fonte di produzione di diritto comunitario, cfr. anche Cass. nn. 17564 del 2002, 4769 e 23269 del 2005, 24065 del 2006, 2428 e 22318 del 2010).
In termini analoghi si è espressa la Corte di giustizia in relazione alle decisioni della Commissione nella materia – che qui specificamente interessa – del recupero a posteriori dei dazi all’importazione.
Con la sentenza 20 novembre 2008, in causa C-375/07, Heuschen & Schrouff Orientai Foods, la Corte ha affermato che: a) "qualora una domanda di sgravio ai sensi dell’art. 239 codice doganale comunitario sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione che include valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell’art. 249 CE, tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all’art. 220 del predetto codice"; b) "se nel termine previsto dall’art. 230, comma 5, CE l’importatore ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all’emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale per una valutazione di validità" (cfr., anche, la precedente sentenza 14 dicembre 2000, in causa C-344/98, Masterfoods e HB).
2.3. Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi che, qualora (come nella fattispecie) sia intervenuta una decisione della Commissione europea che ha stabilito che, in un caso determinato, si deve procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato, e tale decisione non sia stata impugnata, non solo dallo Stato membro designato come destinatario, ma neanche – dinanzi al Tribunale di primo grado – dalla parte "direttamente e individualmente" interessata, nel termine di due mesi stabilito dall’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, decorrente, per quest’ultima, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (nella specie, in sede di notifica dell’invito al pagamento impugnato), la decisione medesima ha efficacia vincolante per il giudice nazionale, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla Commissione.
Nè può assumere alcun rilievo la circostanza che l’impugnazione, da parte del contribuente, dell’atto di recupero dei dazi avvenga – come nella specie – quando il suddetto termine bimestrale non è interamente decorso, non potendo certo tale impugnazione tenere luogo di quella avverso la decisione della Commissione (nè avere effetto interruttivo di tale termine), la quale, pertanto, alla scadenza del termine stesso, diviene definitiva anche nei confronti del soggetto interessato (il quale ben può, invece, impugnare la decisione, con conseguente potere del giudice nazionale adito di valutare se sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione definitiva – cfr., in tal senso, anche Cass. n. 14595 del 2006, ovvero sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale per una valutazione di validità).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 8000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
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