T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 12-12-2011, n. 9687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che col ricorso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato oppostogli in quanto egli "sarebbe stato riconosciuto come omonimo ma persona differente dall’avente diritto quale indicato dal richiedente italiano";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato ha opposto la illegittimità per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, lamentando che la norma prevede che il visto sia negato allo straniero che non riesce a dimostrare il possesso dei requisiti, mentre, nel suo caso, non solo egli era stato destinatario di precedenti visti di ingresso dal 2007, ma aveva anche, nello specifico, prodotto la documentazione come previsto dalle norme;

RILEVATO che l’Amministrazione ha chiarito di avere rilasciato al ricorrente il visto di ingresso "sticker n. I18264306" (nota dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad del 15 luglio 2011);

RILEVATO che pertanto al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

CONSIDERATO che appaiono sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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