Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

B.F., T.A., A.P., M. T. e D.R.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma delle due pronunce di primo grado del Tribunale di Paola, ha rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti della Ignazio Messina & C. S.p.A., quale armatrice della nave da carico "(OMISSIS)", arenatasi il 14/12/1990 nel tratto di mare antistante i terreni di proprietà degli attori.

La Ignazio Messina & C. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, proponendo due motivi di ricorso incidentale (condizionato quanto al secondo).

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso n. 17905 del 2010 va deciso unitamente a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti principali si dolgono, sotto il profilo della violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., sia della parte in cui, quanto alla particella 194 (di proprietà di F. e B.A.F.), la Corte di Appello afferma che non vi sarebbe prova se "la perdita di una parte di terreno (…) sia dipesa dalla modificazione del moto ondoso causata dalla posizione assunta dalla nave o, al contrario, da fatto naturale per l’erosione continua che quel tratto di costa subisce, riferita con compiutezza di indagini dal consulente di ufficio", sia della omessa considerazione del carattere pericoloso dell’attività svolta dalla società intimata.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di Appello ritiene che la domanda sia da rigettare in quanto gli odierni ricorrenti non avrebbero fornito alcuna prova in ordine, tra l’altro, all’esistenza del nesso causale e, relativamente alla particella 194, afferma che sarebbe "estremamente difficile" stabilire le cause della perdita lamentata dagli attori. Tale affermazione è si, nell’ambito del motivo (attinente a violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ.) censurata, ma – a prescindere dal fatto che non è dato comprendere sotto quale profilo lo sia – sembra richiedersi inammissibilmente a questa Corte di procedere ad un esame diretto della CTU (della quale neppure si indica dove, nel fascicolo d’ufficio, sia rinvenibile) per pervenire a conclusioni difformi dalla Corte di Appello.

Una volta rigettato il profilo relativo alla (affermata) esistenza dei nesso causale, è evidentemente inammissibile quello relativo alla mancata applicazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., essendo, nell’azione risarcitoria, la sussistenza del nesso causale preliminare rispetto ai profili di colpa dell’agente.

3.- Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 274 c.n., dell’art. 2049 cod. civ. e dei principi in materia di culpa in vigilando e culpa in eligendo, sempre attinente ai profili di colpa della società intimata.

4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Ignazio Messina & C. si duole che la Corte di Appello di Catanzaro non abbia condannato gli appellati a restituire ad essa quanto pagato in esecuzione delle sentenze di primo grado, maggiorato di "interessi, rivalutazione e maggior danno", assumendo che a ciò fosse tenuta anche d’ufficio.

4.1.- Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

L’obbligo di condanna alle restituzioni può ritenersi ovviamente sussistente solo se il giudice di appello sia reso edotto dei pagamenti (del che nulla si dice nel ricorso incidentale). Giova d’altro canto considerare che, secondo una giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo restitutorio sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza di primo grado cosicchè non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone – ove pure gli sia richiesta – la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata (Cass. 5 luglio 2006 n. 15295, Cass. 13 aprile 2007 n. 8829).

5.- Resta assorbito, per effetto del rigetto del ricorso principale, il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale la società lamenta la mancata pronuncia della Corte di Appello sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti.

6.- Conclusivamente, vanno rigettati sia il ricorso principale sia il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo. Appare equo compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale ed il primo motivo dell’incidentale, assorbito il secondo; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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