Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 23 marzo 2010, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M. K., avverso la sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva rigettato la domanda dell’attrice nei confronti di D.J., proprietario del veicolo sul quale era trasportata quando rimase vittima di un incidente, verificatosi in (OMISSIS), nonchè dell’Assitalia S.p.A., società assicuratrice per la R.C.A. di tale veicolo.
2.- Proposti sette motivi d’appello da parte della M., e costituitasi, per resistere al gravame, Assitalia S.p.A., nella contumacia del proprietario del veicolo D., la Corte d’Appello di Roma, quanto alla domanda proposta nei confronti di quest’ultimo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fosse relativa ad azione di responsabilità contrattuale e l’aveva rigettata, ritenendo la mancanza di prova in ordine al contratto e quindi il trasporto effettuato a titolo di cortesia; quanto alla domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, ha confermato la sentenza di primo grado che, nell’applicare la L. n. 218 del 1995, art. 61, aveva ritenuto l’impraticabilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (aggiungendo che la conclusione sarebbe stata identica in caso di applicazione dell’art. 62 della stessa legge), per mancanza di prova in ordine alla spettanza di questa azione, secondo la legge polacca, ritenuta la legge regolatrice del rapporto.
3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello M.K. propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
Resiste con controricorso INA ASSITALIA S.p.A. (a seguito di incorporazione di INAVita S.p.A. e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. in Fata Assicurazioni S.p.A., che ha assunto la nuova denominazione di INA ASSITALIA S.p.A.). Non si difende l’intimato D.J..
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1.- I primi cinque motivi di ricorso riguardano la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti del proprietario del veicolo sul quale era trasportata al momento del sinistro e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’azione proposta dall’attrice nei confronti di questo convenuto fosse fondata su un contratto di trasporto e che di tale contratto non vi fosse prova in atti. La ricorrente svolge le seguenti censure:
– primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., per avere la Corte d’Appello qualificato come contrattuale l’azione proposta, attribuendo erroneamente rilievo preminente se non addirittura esclusivo all’espressione "vettore", usata negli scritti di parte attrice, ma "decontestualizzata dal complesso delle difese attoree"; comunque, per non aver interpretato l’art. 2054 cod. civ., comma 3, come applicabile anche in ipotesi di azione contrattuale;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione sia dell’art. 2054 cod. civ., sia della L. n. 218 del 1995, artt. 61 e 62, che dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per essere contraddittoria la motivazione in punto di qualificazione dell’azione come contrattuale, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero riferito al rapporto dedotto in giudizio gli artt. 61 e 62 d.i.p., che riguardano le obbligazioni ex lege e le obbligazioni ex delicto;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione sia dell’art. 2054 cod. civ. sia dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per avere la Corte d’Appello effettuato una "duplice" ricostruzione dell’azione proposta, in contrasto con le "precise affermazioni contenute sia nell’atto di appello sia nelle memorie depositate nel corso del giudizio";
quarto motivo: vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, specificamente omessa valutazione e contraddittorio apprezzamento di elementi specifici contenuti nelle difese attoree, in relazione alla tipologia di azione proposta, per avere i giudici di merito omesso di considerare o comunque malamente considerato: le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado; le conclusioni rese in udienza davanti al Tribunale; la comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale; la memoria di precisazione della domanda e di formulazione dei mezzi istruttori del 20.12.2001;
– quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, perchè, a fronte di una richiesta "generica e chiaramente onnicomprensiva di qualunque ipotesi di responsabilità" il giudice di merito non avrebbe potuto interpretare la domanda ritenendo che una ipotesi di responsabilità fosse esclusa.
1.1.- I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
Giova premettere che in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:
solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (così Cass. n. 20373/08, ma cfr. anche Cass. n. 15603/06).
Nel caso di specie, la ricorrente censura l’attività interpretativa dei giudici di merito, sostenendo che l’ampiezza della propria domanda era tale da doversi intendere come riferita sia alla responsabilità contrattuale che alla responsabilità extracontrattuale ovvero comunque come riferita a tale secondo titolo di responsabilità, poichè questo sarebbe stato fatto valere sia nei confronti del proprietario del veicolo su cui la ricorrente era trasportata che nei confronti del suo assicuratore.
Sono pertanto inammissibili le censure riferite alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., contenute nel secondo, nel terzo ed, in particolare, nel quinto motivo, perchè non di omissione di pronuncia, o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si tratta, nel caso di specie, quanto di errata interpretazione, e quindi qualificazione, della domanda risarcitoria proposta nei confronti di uno dei convenuti, ricondotta all’un titolo di responsabilità (contrattuale) piuttosto che all’altro (extracontrattuale).
1-2.- L’attività di interpretazione della domanda, istituzionalmente riservata al giudice di merito, è incensurabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 22893/08, nonchè n. 5876/11).
Avuto riguardo al vizio di motivazione dedotto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con i motivi secondo terzo e quarto, occorre pertanto verificare se sia congrua, logica e giuridicamente corretta la motivazione che la sentenza d’appello ha dato con riferimento alla interpretazione e qualificazione della domanda proposta nei confronti di D.J., e specificamente con riferimento ai motivi d’appello sub e) e sub f) , che riguardano questa attività.
Premesso che il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell’inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano e quindi l’attore può esercitare in unico contesto entrambe le azioni e premesso altresì che l’esclusivo riferimento della parte alle norme relative all’una od all’altra forma di responsabilità non impedisce al giudice di qualificare diversamente l’azione, va sottolineato che ciò che rileva ai fini di tale qualificazione sono i fatti che la parte pone a fondamento della pretesa (cfr., tra le altre, Cass. n. 10830/07, nonchè n. 19938/08).
Pertanto, le censure di cui ai motivi in esame, in tanto sono ammissibili in quanto vi si affermi che il giudice non avrebbe considerato od avrebbe mal considerato i fatti che l’attrice pose a fondamento dell’azione risarcitoria rivolta nei confronti del proprietario del veicolo.
Sebbene nell’atto di citazione risultino dedotti fatti riconducibili all’uno ed all’altro tipo di responsabilità, la Corte d’Appello ha ritenuto che questa originaria domanda sia stata precisata con la memoria depositata il 20 dicembre 2001, nell’esercizio quindi di una legittima facoltà concessa alla parte ex art. 183 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. La ratio decidendi della sentenza impugnata è basata sull’interpretazione di quest’atto che, secondo la Corte, delimita il fatto qualificante la domanda dell’attrice "nelle considerazioni svolte nella medesima comparsa con riguardo al titolo oneroso del trasporto da pag. 6 in poi" (cfr. pag.
7 della sentenza), e ciò in correlazione a quanto rilevato a proposito del motivo sub e) dell’atto di appello (riferito ai rapporti tra l’attrice ed il proprietario del veicolo: cfr. pag. 6 della sentenza).
Pertanto, il terzo motivo di ricorso, nella prima parte risulta generico e, nella parte in cui è riferito alla comparsa conclusionale di primo grado, manca di pertinenza, non soffermandosi affatto sulla ratio decidendi di cui si è appena detto.
Quanto al quarto motivo, e specificamente al punto 4), che è l’unico espressamente riferito alla memoria in parola, vi si sostiene che con essa non si sarebbe inteso limitare la domanda originariamente proposta ma soltanto proporre una domanda subordinata nei confronti del vettore, ove si fossero ritenute fondate le eccezioni della convenuta. Si tratta di un’interpretazione dell’atto che si contrappone a quella data dai due giudici di merito, ma che non offre elementi decisivi per ritenere quest’ultima insufficiente, incongrua o illogica (in particolare, il riferimento al risarcimento "totale" od al risarcimento di "tutti i danni" non è affatto inequivocabilmente riferibile anche al ben diverso concetto di tutti i possibili "titoli di responsabilità"; il riferimento alla sentenza n. 10629/98 è fatto in termini altrettanto equivoci, per come si dirà trattando del primo motivo; è vero che il riferimento al "vettore" è fatto con riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione della compagnia assicuratrice, ma vi si assume -ancora una volta equivocamente- che il giudizio "proseguirebbe" nei riguardi del "vettore(proprietario)" senza ulteriori specificazioni sul titolo della sua responsabilità) e per di più non censura specificamente il riferimento – ritenuto invece decisivo da parte della Corte d’Appello ed idoneo ad essere logicamente inteso come tale – al titolo oneroso del trasporto, fatto addirittura oggetto di prova (o di richiesta di prova).
La censura si risolve nel richiedere a questa Corte una nuova interpretazione della domanda, così come risultante dagli atti difensivi del giudizio di merito e, così proposta, è inammissibile.
1.3.- Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale non è caduta in contraddizione ritenendo applicabile, come il primo giudice, la L. n. 218 del 1995, art. 61 o art. 62, atteso che li ha riferiti all’azione diretta proposta nei confronti dell’assicuratore, non anche a quella proposta nei confronti del proprietario del veicolo.
E’ vero, invece, che, per come risulta da quanto sopra, si è ritenuto che l’attrice avesse fatto valere due titoli distinti di responsabilità, agendo, per un verso, con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, per altro verso con l’azione – qualificata come contrattuale – nei confronti del vettore- proprietario del veicolo. Questa interpretazione però non comporta il vizio di contraddittorietà della motivazione, poichè presuppone un concorso di azioni, rivolte, a diverso titolo, nei confronti di diversi soggetti; ciò che è, altresì, ammissibile.
2.- Peraltro, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, laddove denunciano la violazione dell’art. 2054 cod. proc. civ., comma 3, sono inammissibili per il mancato rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4.
La censura, comune ai due motivi, si basa sul presupposto che l’attrice avrebbe agito con azione per illecito extracontrattuale nei confronti di D.J. e che quindi le sarebbe applicabile la norma dell’art. 2054 cod. civ., comma 3, della quale è appunto denunciata la violazione e la falsa applicazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Tuttavia, se fosse vero il presupposto da cui la ricorrente prende le mosse, la norma violata non potrebbe certo essere quella dell’art. 2054 cod. civ., comma 3, quanto piuttosto la eventuale corrispondente norma dell’ordinamento polacco, della quale si sarebbe dovuta, allora, denunciare la violazione, unitamente a quella della L. n. 218 del 1995 , artt. 14 e 62.
Se il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti del proprietario del veicolo fosse extracontrattuale, allora l’individuazione della legge applicabile dovrebbe avvenire ai sensi dell’art. 62, appena citato e quindi, dovendosi applicare il comma 1, sarebbe la legge in vigore in (OMISSIS) alla data in cui si è verificato il sinistro. Non è un caso che la sentenza di primo grado abbia affermato -per quanto risulta dalla parte di motivazione che è riportata nella sentenza di secondo grado- che l’attrice abbia inteso precisare la domanda nei confronti del D. in termini di inadempimento contrattuale (piuttosto che di responsabilità extracontrattuale) al fine di invocare l’applicabilità nel caso di specie della legge italiana. Tale considerazione non può che corroborare le conclusioni raggiunte in punto di interpretazione e qualificazione della domanda in termini di azione contrattuale, poichè, se avesse inteso far valere la responsabilità extracontrattuale del proprietario del veicolo, l’attrice avrebbe dovuto invocare l’apposita norma dell’ordinamento di riferimento ai sensi dell’art. 62 d.i.p..
3.- A tutto quanto sin qui detto, consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso. L’interpretazione dell’art. 2054 cod. civ., sostenuta dalla parte ricorrente non è quella conforme ai precedenti della Corte di Cassazione richiamati in ricorso, che, tutti, presuppongono che il danneggiato che abbia chiamato in giudizio il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro abbia agito per responsabilità extracontrattuale; soltanto in tale eventualità trova applicazione, nei suoi confronti, anche se si tratti di trasportato, ed a prescindere dal titolo del trasporto, la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 3. Questa non è norma invocabile da chi abbia posto a base dell’azione risarcitoria l’inadempimento del vettore alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, che è tenuto al risarcimento ex art. 1681 cod. civ..
Essendo stata qualificata in questi ultimi termini la domanda proposta dalla M. nei confronti del D., e non essendo, per quanto detto sopra, censurabile siffatta qualificazione, non può che concludersi nel senso del rigetto anche del primo motivo di ricorso.
4.- Gli ultimi tre motivi di ricorso riguardano invece la decisione di conferma della sentenza di primo grado, che ha ritenuto non esperibile da parte della danneggiata l’azione diretta nei confronti della società assicuratrice per la RCA, secondo la legge polacca, ritenuta applicabile al rapporto de quo. Le censure sono le seguenti:
– sesto motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 61, 62 e 14 e vizio di motivazione, perchè la Corte d’Appello avrebbe erroneamente "ritenuto che il capo della sentenza di primo grado, concernente l’applicazione d’ufficio della legge straniera, non fosse stato oggetto di impugnazione". Invece, a detta della ricorrente, sarebbe stato impugnato il capo corrispondente della sentenza di primo grado "ancorchè … attraverso una formulazione non del tutto cristallina", tanto è vero che la Corte d’Appello avrebbe finito comunque per occuparsi della legge straniera applicabile; ed, in ogni caso, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 14, il giudice, una volta acquisiti gli elementi materiali della contesa, avrebbe dovuto procedere autonomamente all’individuazione della norma di conflitto regolatrice della fattispecie, individuare la legge straniera applicabile e, successivamente, acquisirne d’ufficio il contenuto;
settimo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 61, 62 e 14 e della legge polacca richiamata dalle norme di conflitto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, quindi per violazione e falsa applicazione del diritto straniero.
Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso di interpretare le norme straniere, precisamente la legge polacca Ustawa z 22 maja 2003 o dzialalnosci ubezpieczeniowej, che, nell’ammettere l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, avrebbe recepito "un atto già in vigore da diversi anni";
ottavo motivo: omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronunzia sopra punti decisivi della controversia ed omessa valutazione di documenti decisivi, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per aver omesso di prendere in considerazione il documento n. 1 allegato alle note autorizzate in occasione dell’udienza del 23/11/2001, che sarebbe un estratto "curato" dall’ambasciata polacca, diretto a dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità, ma dal cui contenuto si sarebbe "percepito" che in Polonia sarebbe possibile l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
4.1.- Tutte e tre le censure sono relative alla delibazione che la sentenza impugnata fa relativamente al motivo di appello sub b, che la stessa sentenza trascrive nei seguenti termini (non contestati in ricorso): "Motivo b) Contrariamente a quanto erroneamente e superficialmente asserito dal giudice …, in Polonia, la Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Polacca, ratificata con la L. 5 ottobre 1991, n. 145 – G.U. del 31 ottobre 1991, stabilisce che ivi è pienamente in vigore l’assicurazione obbligatoria con conseguente necessaria esplicazione v. dell’azione diretta e ai sensi dell’art. 51 di tale legge il risarcimento viene stabilito in base alla condizione di reciprocità potendo quindi, in base a tale disposto, convenirsi in giudizio con azione diretta la Assitalia spa, di tale indagine il giudicante si guardava bene dal proporre disamina, nell’ambito del suo sintetico approccio, pur trattandosi di rilevantissima documentazione normativa di imprescindibile valore e di fattispecie giuridica complessa, tale da meritare un ben diverso e più profondo studio, conferma tale assunto la estrema sinteticità della censurata sentenza".
In proposito, la sentenza d’appello ha ritenuto che nè con tale motivo, nè con altro, sia stata censurata la sentenza di primo grado laddove, ritenuto che la domanda proposta nei confronti dell’assicuratore fosse soggetta alla legge polacca, l’ha rigettata perchè "l’attrice non ha provato, nè chiesto di provare, l’esistenza in quell’ordinamento di una norma che consenta alla vittima di un sinistro stradale di agire direttamente nei confronti del responsabile"; in particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che, sebbene la legge straniera non sia sottoposta alla disciplina dell’onere della prova, bensì alla regola opposta dell’accertamento d’ufficio ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 14, l’appellante non avesse proposto alcun motivo d’appello con cui risultasse denunciata la violazione di questa regola da parte del Tribunale.
5.- Col sesto motivo di ricorso si sostiene l’erroneità di quest’ultimo assunto, senza tuttavia indicare, in violazione dell’art. 366, n. 6, quale sarebbe il contenuto dell’atto di appello da cui desumere la censura di che trattasi. Giova aggiungere che si deve decisamente escludere che il motivo d’appello, come sopra riportato, possa essere inteso come volto a censurare la mancata applicazione da parte del primo giudice della L. n. 218 del 1995, art. 14.
Per la parte riferita all’avvenuta proposizione di apposito motivo di appello riguardante quest’ultima norma, il motivo di ricorso è inammissibile.
Ne segue che, in mancanza di apposito motivo di gravame, ed essendo stato investito soltanto della asserita mancata applicazione da parte del giudice del primo grado della Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Polacca richiamata nel motivo di appello sopra riportato, di questa soltanto il giudice di secondo grado si sarebbe dovuto occupare e di questa si è occupato, escludendo che vi si prevedesse l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (cfr. pag. 5 della sentenza).
Non avrebbe certo la Corte d’Appello potuto compiere d’ufficio quella indagine che la L. n. 218 del 1995, art. 14, riserva al giudice chiamato ad applicare una legge straniera, non essendo stato proposto un motivo di gravame volto ad ottenere una indagine siffatta, previa censura della sentenza di primo grado per il mancato accertamento officioso della legge straniera da parte del Tribunale.
Pertanto, è infondato il sesto motivo, per il profilo 4 relativo alla mancata applicazione da parte del giudice d’appello del citato art. 14. 5.1.- I restanti motivi di ricorso sono inammissibili poichè pongono in questa sede la questione dell’applicazione della legge polacca Ustawa z 22 maja 2003 o dzialalnosci ubezpieczeniowej (settimo motivo) e dell’applicazione dell’altra legge richiamata nel documento che si assume proveniente dall’ambasciata polacca (ottavo motivo), che sono questioni che non risultano essere state proposte al giudice di secondo grado.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
6.- La peculiarità della vicenda, avente ad oggetto rapporti disciplinati (anche) dalla legge di un Paese, all’epoca dei fatti, non facente parte dell’Unione Europea, rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.
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