Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7229 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/11/09 – 12/1/2010 la Corte d’appello di Messina – sezione lavoro, decidendo in sede di rinvio da Cassazione, ha rigettato l’impugnazione proposta da P.F. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Catania, con la quale gli era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dall’inps per il recupero di sgravi contributivi da lui indebitamente usufruiti in relazione al periodo 1/9/90 – 28/2/94, ed ha condannato l’appellante alle spese dei vari gradi di giudizio e a quello di legittimità. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla base del convincimento che i dati contabili esaminati dagli ispettori dell’Inps, rimasti incontestati, e dal Ctu di primo grado deponevano decisamente nel senso della prevalenza dei volumi d’affari fatti registrare dall’attività commerciale svolta dal P. rispetto a quella artigianale, per cui era fondata la richiesta dell’Inps di voler recuperare le somme corrispondenti agli sgravi di cui aveva beneficiato l’assicurato in virtù della dichiarata prevalenza di quest’ultima attività.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., il quale affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura. Resiste con controricorso l’Inps. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un solo motivo di censura il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2195, 2697 e 2729 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente contesta, anzitutto, la parte della decisione con la quale la Corte d’appello ha dato credito agli accertamenti contabili contenuti nel rapporto ispettivo dell’Inps, sostenendo che gli stessi non potevano dar luogo a presunzioni di sorta, nè determinare l’inversione dell’onere della prova a carico di esso opponente. Inoltre, il P. contesta il valore decisivo attribuito dal giudice d’appello al dato del volume d’affari evincibile dai registri della ditta ai fini della ritenuta prevalenza dell’attività commerciale su quella artigianale, adducendo che si tratterebbe, invece, di un semplice indice sussidiario; infine, pone in risalto che il medesimo consulente d’ufficio aveva evidenziato che non era possibile accertare la prevalenza dell’attività commerciale ai fini della produzione del reddito fiscale e che il giudice d’appello aveva omesso di motivare in ordine a sicuri elementi di fatto comprovanti la natura artigianale della sua attività, quali la macinazione della pietra bianca per la produzione di tonachina e l’esistenza delle fatture relative all’acquisto delle bobine su "pallets" adoperate per insaccare lo stesso prodotto. A conclusione del ricorso il P. rileva che presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla prevalenza dell’attività artigianale su quella commerciale potevano trarsi sia dagli elementi di fatto appena citati, sia dalla considerazione espressa in grado d’appello dal Ctu, secondo il quale la superiorità del volume d’affari dell’attività artigianale nel periodo 1995-97 lasciava presumere che anche nel periodo precedente 1/9/90 – 28/2/94 i due differenti volumi di affari potevano aver avuto lo stesso importo. Il ricorso è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che il richiamo alla violazione dell’art. 2195 c.c. non è assolutamente conferente al caso di specie, in quanto tale norma attiene alla individuazione degli imprenditori soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, mentre l’attuale oggetto del contendere è rappresentato dalla verifica della prevalenza di un determinato tipo di attività economica rispetto ad un’altra ai fini della individuazione della contribuzione dovuta al relativo fondo di previdenza. Quanto alla lamentata violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. sul principio dell’onere della prova si osserva che la stessa è insussistente, posto che la Corte di merito ha dato corso al principio di diritto affermato in sede rescindente sulla necessità che fosse l’Inps a provare che la contribuzione richiesta era quella corrispondente all’attività svolta in modo prevalente dall’opponente ed ha, di conseguenza, valutato gli elementi offerti dall’istituto previdenziale e quelli raccolti in giudizio ai fini della verifica della fondatezza del credito preteso dallo stesso ente a titolo di recupero degli sgravi in precedenza goduti dal P.. E’, altresì, infondata la censura sulla violazione della norma di cui all’art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici, atteso che la Corte d’appello avrebbe potuto tener conto delle presunzioni indicate dal ricorrente solo ove le stesse avessero avuto le caratteristiche richieste della gravità, precisione e concordanza. Ciò è tanto vero che la stessa Corte di merito ha finito per dare valenza, nel suo libero e motivato convincimento, alle conclusioni dell’ausiliare di prime cure, diverse da quelle del consulente di secondo grado, ed ha privilegiato il dato oggettivo del fatturato, rimasto incontestato, rispetto agli altri elementi di fatto indicati dall’opponente. Nè è dato rinvenire nella sentenza impugnata il lamentato vizio della omessa motivazione su punti decisivi della controversia.

Invero, con motivazione assolutamente congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, la Corte territoriale ha individuato nel dato oggettivo del fatturato attestante il volume d’affari realizzato in concreto il criterio per giudicare quale delle due attività economiche in questione fosse prevalente, al fine di accertare se il fondo di previdenza delle attività commerciali indicato dall’ente previdenziale come gestione alla quale il P. doveva essere iscritto ai fini del calcolo dei contributi dovuti era quello giusto.

La stessa Corte ha spiegato che tale dato oggettivo, che faceva propendere per la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella artigianale, era anche conforme agli accertamenti contabili contenuti nel rapporto ispettivo dell’Inps, oltre che alle conclusioni del consulente d’ufficio di primo grado, tanto che da questi dati processuali era emerso il valore irrisorio degli acquisti di beni strumentali destinati all’attività artigianale, mentre solo ai fini fiscali non era stato possibile tenere distinti i redditi provenienti da ciascuna delle due attività promiscuamente esercitate, posto che non era stata specificata l’origine dei redditi da parte dello steso contribuente nelle relative dichiarazioni; nè il dato del consumo dell’energia elettrica poteva essere interpretato nel senso auspicato dall’appellante, posto che non era stata fatta in concreto alcuna distinzione all’interno dei consumi riferibili all’una piuttosto che all’altra attività. Quindi, secondo il giudice d’appello, l’unico dato incontestato era rappresentato dal fatturato che costituiva nella fattispecie anche l’unico dato contabile, data la mancanza dei dati sui costi e sui ricavi delle due attività e stante l’impiego promiscuo della forza lavoro in entrambe le attività. Al riguardo non bisogna dimenticare che "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse". (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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