Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 08-11-2011, n. 40365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 novembre 2010 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata fra le parti di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 550.000,00 di multa a T.I. e O.M., imputati del delitto di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a) e d), e comma 3- ter, lett. b), come modificato dalla L. n. 94 del 2009, commesso nelle acque territoriali al largo di Gallipoli in data 11 agosto 2010, ritenuta l’insussistenza delle condizioni per emettere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p., valutata congrua la pena determinata, considerato corretto il relativo procedimento e operata la riduzione per il rito.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Lecce, che, con unico motivo, denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, lamentando l’omessa pronuncia in ordine alla confisca obbligatoria della "imbarcazione a vela battente bandiera statunitense denominata (OMISSIS)", utilizzata per commettere il reato e tuttora in sequestro, e chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall’art. 240 c.p., comma 2, o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall’art. 445 c.p.p. (Sez. U, n. 1811 del 15/12/1992, dep. 24/02/1993, Bissoli, Rv. 192494, e, tra le successive conformi, Sez. 3, n. 705 del 18/03/1993, dep. 12/05/1993, P.M. in Azzilonna, Rv. 195022; Sez. 3, n. 1362 del 29/03/2000, dep. 04/05/2000 Varriale, Rv. 217248).

1.2. A norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4-ter, nei casi previsti dai commi 1 e 3 dello stesso articolo, la confisca del mezzo di trasporto, utilizzato per commettere il reato, deve essere disposta anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Tale norma speciale, pertanto, non solo prevede come obbligatoria, nei casi indicati, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ma espressamente fissa una deroga alla regola ordinaria della incompatibilità di detta misura con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che "non comporta" pene accessorie o misure di sicurezza.

1.3. Alla luce di detti principi, nel caso di specie, avuto riguardo al reato contestato, cui si riferisce la sentenza emessa a seguito del cd. patteggiamento della pena, l’imbarcazione in sequestro rientra, per espressa previsione normativa, nell’area della confiscabilità obbligatoria disposta in via eccezionale dall’art. 445 c.p.p..

2. La sentenza impugnata, che ha omesso di disporre la confisca, va, quindi, annullata per tale parte.

L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, procedendosi direttamente in questa sede a disporre l’indicata misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. i).

Tale norma, infatti, stabilisce, dopo avere previsto i casi di annullamento senza rinvio, che questa Corte può disporre detto annullamento in ogni altra ipotesi in cui risulti superfluo il rinvio e dare i "provvedimenti necessari", che, nel caso di mancato ordine di confisca in un caso di confisca obbligatoria, sono da ritenere ravvisabili nell’ordine di confisca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell’imbarcazione, che dispone.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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