Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 08-11-2011, n. 40359

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 29.10.2009 (dep. il 10.12.2009) la Corte di appello di Bari, all’esito dell’udienza camerale, rigettava l’opposizione proposta dalla società Food Train Service s.r.l. avverso il provvedimento con il quale in data 5.2.2009 la Corte aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro del compendio aziendale destinato all’esercizio di attività di ristorazione.

Invero, la Corte territoriale premetteva che con provvedimento del 30.5.2002 il Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro dei beni (tra i quali il predetto compendio aziendale) nella disponibilità di C.B., ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, nell’ambito del procedimento penale a carico del predetto per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.. Di detti beni era stata, quindi, disposta la confisca con la sentenza della Corte di appello di Bari in data 28.11.2005 che, sull’appello del pubblico ministero, condannava il C. in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p.. Detta decisione era stata poi annullata con rinvio con sentenza di questa Corte di cassazione con riferimento alla condanna del C. per il reato anzidetto e alla confisca dei beni.

La Corte territoriale precisava, altresì, che con il provvedimento oggetto dell’opposizione era stata ritenuta infondata la prospettazione dell’istante che fondava la richiesta di revoca del sequestro sulla circostanza che i medesimi beni avevano formato oggetto anche di sequestro e confisca nell’ambito di procedimento di prevenzione concluso, poi, con la revoca della confisca. In specie, nel provvedimento opposto era stata rigettata l’istanza sulla base della autonomia delle vantazioni tra procedimento di prevenzione e procedimento penale.

Alla luce di tali premesse, la Corte di appello con il provvedimento oggetto del presente ricorso – ribadita l’autonomia tra procedimento di prevenzione e procedimento penale e la prevalenza del sequestro penale su quello di prevenzione – ha evidenziato che, stante la pendenza del giudizio relativo al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione, e tenuto conto che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dell’imputato legittimerebbe la confisca, non poteva essere accolta la richiesta di restituzione dei beni.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società intestataria dei beni, in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore di fiducia.

Premesse nel dettaglio le vicende del procedimento di prevenzione e di quello penale che hanno interessato i beni in oggetto, la società ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

In particolare, contesta l’assunto secondo il quale permarrebbero le condizioni per la confisca del compendio aziendale in oggetto, avendo la Corte territoriale omesso di valutare che – come è stato accertato nel procedimento di prevenzione – i beni sono nella effettiva e legittima titolarità della ricorrente che è terza estranea sia nel procedimento penale che in quello di prevenzione.

Pertanto, essendo accertata la mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per mantenere la confisca anche ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, non può essere dirimente l’argomento dell’autonomia di valutazione tra i due procedimenti posto a fondamento della decisione impugnata, tenuto conto, peraltro, della irrilevanza, per gli stessi motivi innanzi indicati, dell’esito finale del giudizio penale a carico del C..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini che di seguito vengono indicati.

Deve essere evidenziato che – come si rileva dallo stesso provvedimento e dal contenuto del ricorso – l’ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione; in particolare, la Corte territoriale si è pronunciata, all’esito dell’udienza camerale, a seguito di opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro (rectius di confisca).

Orbene, correttamente la Corte ha rilevato da un lato la pendenza (al momento in cui è stato adottato il provvedimento) del giudizio di cognizione nel quale la confisca era stata disposta, a seguito dell’annullamento con rinvio di questa Corte di cassazione sia con riferimento alla condanna del C. per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sia con riferimento alla confisca dei beni in danno del predetto (sentenza n. 38310/2008 Sez. 6), d’altro lato l’autonomia del procedimento penale nell’ambito del quale la Corte era chiamata a decidere, rispetto al procedimento di prevenzione ed, altresì, la prevalenza espressamente disciplinata del sequestro penale su quello di prevenzione aventi ad oggetto i medesimi beni.

Tuttavia, nell’instaurato giudizio incidentale la Corte era tenuta a motivare in concreto sulla sussistenza, sia pure allo stato, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il mantenimento del provvedimento ablatorio tenuto conto delle contestazioni della società opponente e degli elementi dalla stessa introdotti.

In specie, la autonomia del procedimento penale da quello di prevenzione, legittimamente ribadita nel provvedimento impugnato, non esimeva la Corte dal valutare, in assoluta autonomia appunto, gli elementi di fatto introdotti dall’istante, avuto riguardo alla disponibilità dei beni ed alla provenienza, ovvero, alla sproporzione del valore dei beni, ancorchè accertati nel procedimento di prevenzione.

Invero, nell’ordinanza impugnata risulta omessa detta valutazione, essendosi limitata la Corte territoriale ad affermare la sussistenza della "astratta configurabilità del fatto reato attribuito al C….e di seri indizi riguardo alle condizioni che, per la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dell’imputato e per la mancanza di giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi, legittimerebbero la confisca". Nessuna valutazione, in particolare, è stata operata avuto riguardo agli elementi introdotti dall’opponente al fine di dimostrare la posizione di terzo estraneo e la legittima acquisizione della titolarità del bene, nonchè, l’avvenuta ristrutturazione con finanziamenti leciti.

Conseguente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *