Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 8400 del 6 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da Telecom Italia spa nei confronti di B.I., avverso la sentenza n. 224/05 del Tribunale di Roma.
Il Tribunale aveva accolto i ricorsi proposti da B. per la dichiarazione dell’illegittimità della collocazione in CIGS con effetto dall’11 settembre 2000 e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive e per la violazione dell’art. 2103 c.c. per l’assegnazione al rientro dalla CIGS di mansioni nuove e dequalificanti con condanna al risarcimento del danno.
Per la cassazione resa in grado di appello ricorre la società Telecom, prospettando tre motivi di impugnazione.
Il B. si costituiva con controricorso e resisteva al gravame.
Telecom spa ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c., con la quale ha dedotto che è intervenuta tra le parti conciliazione dinanzi al Tribunale di Roma il 14 dicembre 2011, depositando il relativo verbale, deducendo la avvenuta cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278). Nulla spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
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