Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-05-2012, n. 7444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Messina con sentenza del 16 giugno 2010, in riforma di quella in data 21 settembre 2007 del Tribunale di Messina, ha condannato R.B. che aveva occupato dall’1 luglio 1981 fino al 24 novembre 1994 un immobile demaniale in (OMISSIS), indicato come comparto 19 dell’isolato 84 a seguito del disposto trasferimento dell’abitato di (OMISSIS) per un movimento franoso al pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio, della complessiva somma di Euro 3.475, osservando: a) che fino al momento dell’acquisto dell’immobile dal comune di (OMISSIS), come consentito dalla L. 615 del 1982, il R., che lo aveva occupato, doveva fornire la prova del pagamento del canone determinato nella misura del 5% annuo del valore del bene; b) che, d’altra parte, detta legge non attuava automaticamente alcun trasferimento, nè fissava un termine entro cui lo stesso sarebbe dovuto avvenire e peraltro lo disponeva a favore del comune: perciò escludendosi che l’obbligo di corrisponderlo si fosse estinto per il sopravvenire della menzionata disposizione legislativa.

Per la cassazione della sentenza il R. ha proposto ricorso per 3 motivi.

L’Agenzia del Demanio non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, il R., deducendo violazione di legge, nonchè difetti di motivazione censura la sentenza impugnatala) per averlo considerato occupante dell’immobile erroneamente disattendendo la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che il soggetto occupante era in realtà la moglie C.T., che aveva stipulato nel 1994 l’atto di compravendita; b) per aver ignorato la quietanza liberatoria rilasciata a quest’ultima con la quale l’Agenzia attestava l’avvenuto pagamento di tutti i canoni fino al momento della compravendita.

Con il secondo, deducendo violazione della L. n. 615 del 1982 si duole che la Corte di appello abbia ritenuto dovuti i canoni senza considerare che il ritardo del contratto di cessione era addebitabile esclusivamente a fatto e colpa dell’amministrazione demaniale;

sicchè l’occupazione non poteva considerarsi abusiva. Mentre con riferimento all’entità del canone, la stessa doveva essere necessariamente parametrata sul prezzo (politico) di vendita imposto dalla legge suddetta.

Le suesposte censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Il R., infatti, non sembra aver compreso contenuto e finalità della L. n. 615 del 1982, che ha disposto la vendita da parte dell’Amministrazione del demanio dello Stato in favore del Comune di (OMISSIS), del compendio già oggetto del decreto d’espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal prefetto di Messina: dopo che a seguito del D.P.R. 30 settembre 1955, n. 1097, l’abitato di (OMISSIS), esclusa una zona appositamente delimitata, era stato cancellato dalla tabella di quelli sottoposti a trasferimento e compreso invece in quella degli abitati da consolidare.

La legge, infatti, come ha rilevato la Corte Costituzionale anche alla stregua delle relazioni annesse alle diverse proposte di iniziativa parlamentare (Camera dei Deputati, 8^ legislatura, D.D.L. n. 1849 del 1980, D.D.L. nn. 2642 e 2753 del 1981), che ne costituirono la base – intendeva sanare una situazione assai complessa e difficile, che involgeva interessi e posizioni di carattere pubblico e privato, che si erano determinate dopo che a seguito del menzionato D.P.R. n. 1097 del 1955 numerosi terreni resi liberi erano stati investiti da opere private di costruzione non a scopo speculativo, ma per l’esigenza primaria di un ricovero abitativo; e che tutti coloro che ne avevano fatto richiesta, avevano ottenuto dall’Intendenza di finanza di Messina concessione di singole aree site in dati comparti ed isolati del piano di ampliamento del 1929, "corrispondendo, peraltro, un canone, che per la misura del prezzo stabilito, era conforme al valore edilizio delle aree stesse".

E tuttavia detta finalità venne raggiunta non attribuendo ai concessionari diritti soggettivi alla cessione attraverso un sistema equiparabile a quello inerente all’assegnazione e vendita nel settore dell’edilizia residenziale ma attraverso il trasferimento dei beni dallo Stato al comune di (OMISSIS), e quindi attraverso una modifica ope legis della loro titolarità in capo all’amministrazione comunale, condizionata agli adempimenti prescritti a carico del comune acquirente fra cui, per quel che interessa, la regolarizzazione dei rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione, da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell’amministrazione finanziaria dello stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione". Da tale quadro normativo consegue: a) che nessun rapporto diretto è stato istituito dal legislatore tra occupanti dei terreni ed Amministrazione demaniale, che anzi dall’art. 2, n. 1 della Legge è stata "sollevata da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio nonchè con i terzi"; b) che conseguentemente alcun termine era stato concesso all’amministrazione suddetta per il compimento della complessa operazione, anche perchè subordinata agli adempimenti che il comune di (OMISSIS) era tenuto ad adempiere per ottenere il contratto di cessione; e riguardando proprio detti adempimenti richiesti all’amministrazione comunale quello di 5 anni stabilito dal legislatore per la regolarizzazione dei rapporti con gli occupanti; c) che restava estraneo alla disciplina della legge il rapporto di concessione delle aree intercorso tra questi ultimi e l’Amministrazione del demanio, significativamente non menzionato dalla L. n. 615, e perciò regolato dal provvedimento o dal titolo che lo aveva istituitole comunque dalla legge che per qualsiasi occupazione di un bene altrui prevede, come puntualmente osservato dalla Consulta, il pagamento di un corrispettivo, nel caso correttamente parametrato dall’amministrazione finanziaria al 5% annuo del valore edilizio dell’immobile; che poi corrispondeva al prezzo di vendita imposto dalla L. n. 615 al comune di (OMISSIS), una volta che i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971 erano stati modificati dalle note decisioni 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale. Proprio a questa normativa si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha correttamente disatteso l’eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio del R. nei confronti dell’amministrazione statale, per il fatto che questi ha ammesso, per un verso, di avere inizialmente occupato l’immobile per cui è stato richiesto il pagamento del canone, senza neppure allegare titolo e condizioni dell’occupazione;e pretendeva, per altro verso, di provare il proprio difetto di legittimazione inerente al rapporto suddetto derivante da un’occupazione senza titolo iniziata nell’anno 1981 attraverso l’asserito contratto di compravendita del lotto stipulato dalla moglie C.T. nell’anno 1994 con il comune di (OMISSIS): senza riferire alcun’altra circostanza fattuale neppure in merito alla composizione del suo nucleo familiare durante il periodo in contestazione.

Egualmente priva di autosufficienza è la censura relativa al mancato esame della certificazione liberatoria rilasciata alla moglie "per l’avvenuto pagamento di quanto dovuto dal 1982 al 1994", posto che il ricorrente: 1) non ha allegato neppure il titolo in base al quale ha occupato l’immobile, l’entità del canone richiestogli dall’amministrazione demaniale, nè quella delle somme corrisposte e delle modalità con cui era avvenuto detto pagamento:peraltro smentito in tutte le altre difese ove ha sostenuto che nessun canone era dovuto all’amministrazione suddetta perchè colpevole di aver ritardato il contratto dal 1982 al 1994; 2)si è limitato a trascrivere una proposizione della pretesa certificazione o ricevuta che non consente neppure di stabilirne il collegamento nè con l’immobile oggetto del pagamento del canone preteso dal Demanio, nè tanto meno con i soggetti che vi avrebbero provveduto, in essa attestandosi soltanto che la certificazione era stata richiesta da C.T. ed alla stessa rilasciata; per cui sotto questi profili le censure risultano inammissibili. Infondato è infine l’ultimo motivo, con cui il R. lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali:posto che detta condanna costituisce per il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. un effetto automatico della soccombenza, nel caso determinata dalla sentenza di appello, che ha travolto ed assorbito quella di primo grado; e che la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte è rimessa dall’art. 92 cod. proc. civ. al potere discrezionale del giudice del merito.

Pertanto detto giudice non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione sia dell’uso di detto potere nell’ipotesi di soccombenza reciproca e/o in quella della sussistenza di giusti motivi, sia del mancato uso di tale a facoltà;e la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Nessuna pronuncia va invece emessa per quelle del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione del demanio spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *