Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti, tenuto conto che la limitazione della domanda cautelare alla statuizione del Tar sulle spese di giudizio non limita il potere del giudice di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso la sua esclusione dalla gara indetta dal comune di Trani per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media "G. Rocca", condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio;
Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto per le seguenti ragioni:
a) l’offerta della ricorrente conteneva nella lista delle lavorazioni il ribasso anche dei costi di sicurezza, che non è invece consentito dal bando e dalla legge;
b) in presenza di un offerta contenente il ribasso dei costi di sicurezza non vi è alcuno spazio per applicare l’art. 90 del d.P.R. n. 554/99 o per procedere alla richiesta di integrazioni, trattandosi di un vizio insuscettibile di sanatoria o di correzione da parte della Commissione sulla base di altri elementi dell’offerta e che non può essere giustificato sulla base di una asserita poca chiarezza del bando, che invece escludeva espressamente dal ribasso i costi di sicurezza;
c) il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato con riferimento alla sopradescritta causa di esclusione e, in assenza di una conclusione della gara con l’aggiudicazione definitiva alla ricorrente, non possono essere applicate le norme procedimentali, invocate dalla ricorrente;
d) la quantificazione delle spese di giudizio, alla cui rifusione è stata condannata la ricorrente, non è avvenuta, come sostenuto in appello, in violazione delle tariffe previste dal d.m. n. 127/04, in quanto, applicando lo scaglione delle tariffe relativo al valore dell’offerta presentata e computando il valore medio di dette tariffe, si perviene ad una somma anche superiore a quella liquidata dal Tar (la ricorrente erroneamente applica le tariffe per un valore indeterminato della causa, peraltro nella misura minima prevista);
Ritenuto che nulla deve essere disposto per le spese del giudizio di appello, in assenza di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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