Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 21/7/2011 il Tribunale di Catania, adito dall’indagato P.M.G. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza del G.I.P. in sede in data 17/5/2011 per i reati di evasione, violazione di domicilio, minaccia e lesioni in danno della convivente R.S..
Il P. era stato tratto in arresto nella quasi flagranza di reato, immediatamente dopo che la R. aveva denunciato di essere stata aggredita poco prima dall’ex convivente, non nuovo a questi episodi, che in regime di arresti domiciliari proprio per reati analoghi in danno della predetta, l’aveva raggiunta nella sua abitazione e dopo avere sfondato la porta di casa l’aveva minacciata e picchiata ripetutamente alla presenza dei suoi figli di età minore.
Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale ne denuncia la violazione di legge in riferimento al giudizio di gravità indiziaria di cui all’art. 273 c.p.p., e sostiene che il giudice del riesame aveva errato nel ritenere attendibile la denuncia della donna e ininfluente la circostanza che al momento del controllo era a casa dei suoi genitori e che nel procedimento penale a suo carico per reati di maltrattamenti e lesioni in danno della convivente, avesse ammesso i fatti, chiedendo scusa. Ad avviso della difesa la motivazione del provvedimento doveva ritenersi carente nella individuazione del movente, rappresentato dal tentativo di indurre la donna a rimettere la querela nel procedimento, per cui era agli arresti domiciliari, giacchè in perentoria incompatibilità con altri atti del processo, che documentavano incontestabilmente che detta querela era già stata rimessa dalla R., che in quella circostanza aveva accettato le scuse dell’ex convivente.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, – disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza, non consentite ai sensi del comma 3 cit., art., volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede di scrutinio di legittimità Ed invero nel caso in esame correttamente è stata applicata la norma di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, che impone in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
La trasgressione, che il ricorrente ha fortemente contestato, trova invece adeguata motivazione nel provvedimento impugnato, laddove si valorizza con argomenti, immuni da vizi logici o giuridici, e quindi incensurabili in questa sede, non solo la denuncia della persona offesa, resa nell’immediatezza del fatto ai verbalizzanti, intervenuti a sua richiesta, ma i riscontri provenienti dal certificato sanitario acquisito e da quanto contestato direttamente dai verbalizzanti, che rinvennero la porta d’ingresso dell’abitazione palesemente forzata e all’interno di essa alcune sedie suppellettili varie, rovesciate a terra. Nè la circostanza che l’indagato fosse stato poi trovato pacificamente nella sua abitazione ovvero che la denuncia della parte offesa fosse inattendibile nella individuazione del movente, avendo costei rimesso la querela a suo tempo proposta contro l’imputato, poteva indurre il Tribunale a diverso avviso, essendo evidente che nelle more dell’intervento e della constatazione dei danni e delle lesioni, il P. ha avuto tutto il tempo di ritornare a casa e mettersi a letto e che la condotta remissiva della parte offesa non impediva alla donna di ricollegare l’aggressione alla mancata eliminazione del reato di maltrattamenti, perseguibile di ufficio.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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