Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.P. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli D.C. esponendo: di essere proprietario di un appartamento sito in (OMISSIS); che il convenuto aveva pavimentato i lastrici di copertura adiacenti detto appartamento apponendovi una ringhiera in ferro; che aveva quindi trasformato il balcone e le due finestre preesistenti in vani di accesso al terrazzo, costruendovi una struttura in muratura.
Lamentava quindi l’attore che tali opere avevano comportato un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, determinando un nuovo affaccio e una nuova veduta nel suo appartamento.
S.P. chiedeva di accertare che le opere realizzate da D.C. erano state eseguite in violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico di cui all’art. 871 c.c., e che la loro realizzazione aveva determinato per esso attore gravi pregiudizi quali la turbativa per l’affaccio, l’immissione di rumori, la riduzione della commerciabilità del bene.
L’attore chiedeva quindi la condanna del D. al risarcimento in proprio favore dei danni subiti quantificati in L. 500.000.000 oltre accessori.
Il convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che le opere erano state realizzate in epoca anteriore all’acquisto da parte sua.
Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava D. al pagamento della complessiva somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore di S..
Avverso la relativa sentenza proponeva appello il S. lamentando che il Tribunale aveva erroneamente limitato la valutazione dell’antigiuridicità della condotta del convenuto alla sola illegittima realizzazione di servitù d’affaccio e di veduta che costituiva soltanto la conseguenza principale della presenza del terrazzo a livello, avendo quest’ultima determinato altresì l’immissione di rumori nell’appartamento di proprietà dello stesso S., nonchè la diminuzione di luminosità degli ambienti ubicati in corrispondenza del terrazzo, tutte circostanze, queste, idonee ad incidere sulla stessa diminuzione di valore commerciale dell’appartamento.
L’appellante contestava altresì la valutazione equitativa del danno, ritenuta esigua.
L’appellato chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale sia sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia sulla riduzione della liquidazione dei danni subiti da controparte.
La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale per quanto di ragione e, confermata nel resto l’impugnata sentenza, in parziale riforma della stessa, condannava D.C. al risarcimento in favore di S.P. dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà che liquidava in Euro 230.643,21 oltre accessori; rigettava l’appello incidentale di D. C..
Propone ricorso per cassazione D.C. con due motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso S.P..
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso D.C. lamenta "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riduzione equitativa del danno in relazione agli artt. 2056 e 1226 c.c., in riferimento all’art. 2697 c.c., ed agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.".
Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Omesso esame pronuncia esame di punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) in ordine alla disponibilità al ripristino dello stato dei luoghi".
Il ricorso è inammissibile.
In ordine alla esposizione sommaria dei fatti della causa, il ricorrente ha inserito l’atto di citazione di S.P. davanti al Tribunale di Napoli, la comparsa di costituzione e risposta di D.C., la sentenza del Tribunale di Napoli, l’atto di appello del S. con i relativi motivi, la comparsa di costituzione con appello incidentale del S., la sentenza della Corte d’Appello.
Quindi, dalle pp. 54 a 71 del ricorso il ricorrente ha indicato i motivi del ricorso stesso per i quali ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, è chiesta la cassazione della sentenza impugnata.
In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, che non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante spillatura o – come nella specie – a riprodurre, nel corpo del ricorso (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito, rimettendo alla iniziativa del giudice la individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – infatti – è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del troppo e del vano, non potendo gravarsi la Corte di cassazione del compito – che non le appartiene – di ricercare, negli atti del giudizio di merito, ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare. Il ricorrente, quindi, è – al riguardo – tenuto non già a una attività materiale meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito, trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c., là ove impone di redigere il ricorso esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice. (Cass. 29 agosto 2011, n. 17646, specie in motivazione).
In altri termini, alla luce di un insegnamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio (Cass. 16 marzo 2011, n. 6279).
La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – in particolare – non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., sez. un., 17 luglio 2009 n. 16628. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 22 settembre 2009, n. 20393).
Come già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, sempre al riguardo deve evidenziarsi, a conferma, di quanto premesso, altresì, che il ricorrente allorchè – come nella specie – anzichè corredare il ricorso della esposizione sommaria dei fatti della causa come prescrive l’art. 366 c.p.c., n. 3, trascrive in ricorso tutte le proprie difese svolte nel giudizio di merito, viola palesemente il precetto di cui alla ricordata disposizione.
Alla luce delle considerazioni che seguono:
– l’art. 111 Cost., prescrive – per quanto rilevante al fine di una corretta interpretazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 – che ogni processo si svolge … davanti a giudice terzo e imparziale;
– palesemente non è giudice terzo il giudice cui la parte ricorrente (sollecitandolo perchè epuri il proprio ricorso da quanto non conforme a legge) rimette, in pratica, l’onere di riscrivere (o di leggere) il proprio ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c.;
in sede di redazione del ricorso per cassazione è attività propria e esclusiva del difensore della parte ricorrente – oltre che indicare i motivi per i quali chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto sulle quali si fondano (senza, pertanto, che al riguardo possa ritenersi sufficiente, come pure dovrebbe affermarsi nell’ottica che ha indotto la difesa del ricorrente alla compilazione del proprio ricorso nei termini qui censurati, la mera trascrizione di repertori di giurisprudenza di legittimità, anche se, eventualmente, tutti relativi al caso di cui si discute) – procedere a una personale e soggettiva esposizione sommaria dei fatti della causa, esposizione che – come evidenziato sopra e non controverso nella più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice – non può essere sostituita dalla mera trascrizione delle sentenze di primo e di secondo grado;
– quanto precede si ricava, del resto, oltre che dalle considerazioni svolte sopra e nella giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte regolatrice da una lettura sistematica degli artt. 366 e 369 c.p.c.;
– quest’ultima disposizione in particolare prevede che il ricorrente, in occasione del deposito del ricorso nella cancelleria della corte di cassazione depositi – tra l’altro – copia autentica della sentenza impugnata, nonchè gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda e, ancora, la richiesta di trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo di ufficio delle fasi di merito, ove sono contenute copie di tutti gli scritti difensivi precedenti;
– disponendo, comunque – ex art. 369 c.p.c., la Corte sia di copia della sentenza impugnata sia di tutte le difese svolte dalle parti nei precedenti gradi del giudizio è palese che ove il legislatore avesse inteso – come suppone la difesa del ricorrente – porre a carico della stessa Corte l’onere di ricostruire, sulla base di tali atti, quelli che sono stati i fatti della causa è palese che all’art. 366 c.p.c., n. 3 o avrebbe imposto la trascrizione, nel ricorso di tali atti, o – comunque – non avrebbe previsto, a pena di inammissibilità del ricorso, che lo stesso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti della causa anche in presenza di ricorso procedibile (certo essendo che in una tale eventualità la Corte di cassazione ha – comunque – la disponibilità di tutti gli elementi sulla cui base ricostruire il ricorso in modo conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c.);
– deve concludersi, pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte sopra che è impossibile leggere l’art. 366 c.p.c., n. 3, nel senso che la esposizione sommaria dei fatti della causa possa risolversi nella mera riproduzione degli atti e documenti dei precedenti gradi del giudizio e, in particolare, nella trascrizione delle sentenze di primo e di secondo grado o di tutti (o di gran parte) gli atti difensivi predisposti dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di merito.
Il proposto ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
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