Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
A. Il Comune di Venezia, con la delibera 156 del 9.4.2009, adottava il piano di recupero di iniziativa pubblica relativo all’area "piazza Barche".
B. Con raccomandata del 14.5.2009 la società ricorrente, in qualità di proprietaria di un’area interessata dal predetto strumento urbanistico attuativo, chiedeva informazioni all’Amministrazione comunale in merito all’adozione dello stesso.
C. Con nota prot. n. 529518 del 17.12.2009 il Comune di Venezia confermava la presentazione del piano di recupero in data 30.3.2009, ritenendo sussistente il requisito della percentuale dei proponenti, richiesta dall’art. 20 della L.R. n. 11/2004.
D. Quindi con la nota del 9.3.2011 prot. n. 102269 il Comune resistente portava a conoscenza della società ricorrente la delibera di approvazione definitiva del piano di recupero per la zona di piazza Barche.
E. La ricorrente censura le delibere comunali:
1) per violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella direttiva 2001/42/CE e nel D.lgs. n.152/2006 in materia di valutazione ambientale strategica, per violazione, falsa applicazione e, occorrendo, disapplicazione dell’art. 4 della L.R. n.11/2004, nonché delle D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 e n.791 del 31.3.2009 giacché il piano di recupero non solo non è stato assoggettato a V.A.S., ma non è stata neanche avviata la procedura per l’esclusione della detta valutazione. Peraltro, in forza dell’art. 6 del citato D.lgs. n.152/2006, anche i piani che determinino l’uso di piccole aree a livello locale vanno assoggettati a V.A.S. se l’autorità competente valuti l’esistenza di un impatto significativo, a meno che il piano urbanistico generale non sia stato sottoposto a sua volta a V.A.S.. Infine nella delibera impugnata non viene dato atto neanche della redazione della relazione preliminare ambientale prevista dal Codice dell’ambiente e del rapporto ambientale imposto dalle rammentate D.G.R.;
2) per violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, nonché per eccesso di potere per carenza assoluta d’istruttoria e mancato rispetto delle regole del giusto procedimento in quanto il programma di recupero oggetto del provvedimento impugnato è stato adottato e approvato senza alcun coinvolgimento della società ricorrente, nonostante si trattasse della proprietaria di un’area coinvolta nella programmazione e, quindi, direttamente incisa dagli effetti della stessa;
3) per violazione e falsa applicazione degli artt.27 e 28 della legge n. 457/1978, nonché per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e carenza assoluta di istruttoria poiché, in forza del combinato disposto delle richiamate disposizioni, il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare il piano di recupero entro tre anni dall’individuazione delle aree e degli immobili per i quali il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla previa formazione di uno strumento attuativo, a pena di decadenza. Orbene, nel caso di specie, l’individuazione della zona di "piazza Barche", ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n.457/1978, è avvenuta con la delibera della Giunta Regionale del 15.7.1997, mentre l’adozione del piano di recupero è del 2009, con conseguente decadenza ad ogni effetto dell’individuazione del 1997;
4) per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004, per sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione dal momento che il Comune di Venezia avrebbe mascherato sotto un piano attuativo d’iniziativa pubblica uno strumento attuativo d’iniziativa privata, come si può agevolmente desumere dalla celerità della sua adozione (avvenuta solo nove giorni dopo la sua presentazione) e dall’assenza di qualsiasi istruttoria;
5) per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per contrarietà rispetto alle prescrizioni contenute nel P.R.G. e per violazione dei principi della concorrenza in quanto il Comune resistente si sarebbe impegnato a cedere diritti edificatori fino a 5000 mc., consentendo in tal modo la realizzazione di un edificio a destinazione terziaria in luogo di quello a destinazione pubblica, previsto nelle delibere di adozione e di approvazione e nella scheda normativa n. 4.
F. Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto, sebbene la notifica della delibera di approvazione del piano sia avvenuta il 9.3.2011, la società ricorrente ne aveva conoscenza sin dal 3.2.2011, data nella quale aveva inoltrato una nota per chiedere il rilascio di copia della detta delibera.
L’Amministrazione comunale ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in quanto la società ricorrente, da un lato, non sembra ricevere alcun pregiudizio dall’approvazione del piano di recupero, mentre dall’altro, omette di rammentare di essere divenuta proprietaria di parte degli immobili compresi nel perimetro dello strumento urbanistico a seguito della fusione con la società I.N.M. s.r.l.. A tale ultimo riguardo occorre, allora, evidenziare che la ricorrente è subentrata nei rapporti giuridici della I.N.M., ivi compreso il contratto di compravendita dell’11.6.2004 con la controinteressata immobiliare L.B., in forza del quale veniva conferita a tale ultima società una procura irrevocabile per i rapporti con le P.A. inerenti proprio al piano di recupero. Nel merito l’Amministrazione ha, infine, concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
G. L’Immobiliare L.B. s.r.l. ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per le medesime ragioni esposte dall’Amministrazione comunale, nonché la nullità del ricorso per incertezza assoluta degli elementi identificativi della ricorrente in quanto nel procedimento di adozione e approvazione ha agito la N.P. Company s.r.l., mentre il gravame è stato proposto dalla N.P. s.r.l., con sede legale diversa dalla prima. Nel merito la controinteressata ha concluso per la reiezione del ricorso.
H. La F.C. s.r.l. ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività del ricorso, nonché la sua inammissibilità per carenza di interesse per le medesime ragioni dedotte dall’Amministrazione comunale, concludendo nel merito per la reiezione del gravame.
I. Alla pubblica udienza del 27.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate, essendo il ricorso infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
2. Con la prima censura la società ricorrente lamenta l’illegittimità delle delibere impugnate per violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella direttiva 2001/42/CE e nel D.lgs. n. 152/2006, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e delle D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 e n.791 del 31.3.2009 poiché il piano di recupero relativo alla zona di "piazza Barche" non è stato assoggettato a V.A.S..
2.1. La censura non è fondata e va disattesa per le seguenti motivazioni.
2.2. Il Collegio ritiene opportuno rammentare brevemente il quadro generale della normativa statale e regionale che disciplina la V.A.S., già ricostruito nella recente sentenza di questa stessa Sezione del 28.11.2011, n. 1779.
2.3. L’art. 6, comma 1, del D.lgs. n.152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) "riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente…", precisando (comma 2) che, fatto salvo quanto disposto al comma 3, la stessa valutazione "viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli…"; il citato comma 3 dispone, inoltre, che "per i piani e i programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente", a conclusione della procedura di screening, quale regolata dal successivo art. 12.
2.4. Nella Regione Veneto l’autorità competente ad effettuare la V.A.S. è la commissione regionale, istituita con la D.G.R. n.3262 del 24.10.2006, i cui compiti sono stati confermati con la L.R. n. 4/2008.
2.5. L’art. 35 del D.lgs. n.152/2006, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n.4/2008, prevede poi che le Regioni, se necessario, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni dello stesso decreto, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, trovano diretta applicazione le sue disposizioni, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2.6. Orbene il predetto termine è scaduto il 13.2.2009; ma nel frattempo la Regione Veneto ha approvato l’art. 14 della L.R. n.4/2008, intitolato "disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica" per cui, tra l’altro, fino ad una specifica normativa regionale in materia:
a) per i piani la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di screening è la predetta commissione regionale V.A.S., nominata con D.G.R. n.3262 del 24.10.2006; b) per i piani e programmi di cui al precitato art. 6, afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica, si applica l’articolo 4 della L.R. n. 11/2004.
2.7. Spirato il termine annuale, la Giunta regionale, con la D.G.R. n.791 del 31.3.2009, ha adeguato le procedure di V.A.S. alle modifiche introdotte con il D.lgs. n.4/2008, ribadendo come la valutazione riguardi tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e, tra questi, anche gli strumenti urbanistici i quali esplicano i propri effetti nel territorio regionale.
2.8. Tanto premesso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il piano di recupero relativo alla zona "piazza Barche" non è stato sottoposto alla competente commissione regionale per la procedura di screening, per cui è stato illegittimamente sottratto a detta commissione il compito di verificare l’assoggettabilità (o meno) alla V.A.S. del piano stesso (il quale – si sottolinea – attua una variante anch’essa non assoggettata alla V.A.S in quanto risalente al 1997): quanto sopra, in violazione degli artt. 6 e 12 del D.lgs n.152/2006 (come modificato dal D. lgs. n.4/2008); con conseguente illegittimità delle delibere impugnate.
2.9. Il Collegio, come già affermato nella rammentata sentenza n. 1779/2011, evidenzia che la valutazione ambientale strategica è "il processo che comprende… lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (art. 5 D. lgs. n. 152/06, lett. a), e riguarda "i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale" (art. 6, comma 1).
2.10. L’art. 4 della L.R. n. 11/2004 affida, quindi, alla Giunta regionale "criteri e modalità di applicazione della V.A.S., in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni" (comma 1); al comma 2, poi, stabilisce che sono sottoposti alla V.A.S. "il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali".
2.10.1. Ad avviso del Collegio l’elencazione di cui al comma 2 della citata disposizione non è qualificata, né si presenta come tassativa e, inoltre, il citato comma 1 dello stesso art. 4, con il rinvio alla deliberazione di giunta, lascia a quest’ultima un ampio margine di autonomia, riferibile anche all’individuazione degli strumenti urbanistici oggetto di valutazione (cfr. T.A.R. Veneto, II, 28.11.2011, n. 1779).
2.10.2. Inoltre, la direttiva regionale, di cui alla D.G.R. n.791/2009, si limita a riprodurre ed a recepire le previsioni dell’art. 6 del D.lgs. n.152/2006, per la parte in cui stabilisce che "l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:… a) i piani e i programmi che sono elaborati…per i settori… della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV" del D.lgs. n.152/06.
2.10.3. E, d’altro canto, che la legislazione statale all’epoca includesse, tra gli strumenti urbanistici sottoposti a V.A.S., anche i piani attuativi si desume, a contrario, da quanto ora stabilito dall’art. 5 del D.L. n. 70/2011, convertito con modifiche nella legge n. 106/2011: questo, dopo aver previsto al comma 1, lett. g), l’esclusione della V.A.S. "per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica", al successivo comma 8 ne specifica le condizioni, aggiungendo un comma all’art. 16 della legge n. 1150/1942.
2.10.4. Gli elementi sin qui esposti conducono, quindi, ad affermare, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione comunale e dalla controitneressata Immobiliare L.B., che un piano attuativo, a determinate condizioni, può essere sottoposto a V.A.S. ovvero, ancor prima, a screening: tuttavia, ciò non si verifica per l’intervento in questione, sebbene la variante presupposta non sia stata a suo tempo oggetto di V.A.S., in conformità alle previsioni allora vigenti.
2.10.5. E, infatti, l’allegato IV al D.lgs. n.152/2006 include tra i progetti d’infrastrutture quelli di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.
2.10.6. Orbene, secondo quanto desumibile dalla documentazione allegata e condivisibilmente evidenziato nelle proprie difese dalla controinteressata F.C. s.r.l., il piano attuativo de quo interessa una superficie territoriale di m² 20.636, di poco superiore dunque ai due ettari, ed in Z.T.O. di tipo A, per la quale, ai sensi dell’art. 3 delle N.T.S.A., valgono le specifiche prescrizioni dettate dalla variante al P.R.G. n.2572 del 15.7.1997. Non venendo, quindi,raggiunto il limite dei 10 ettari, è escluso a priori che il piano di recupero relativo all’area de qua possa essere sottoposto a V.A.S., in considerazione del preciso limite di superficie indicato. Dalle suesposte considerazioni discende, inoltre, la superfluità della verifica preliminare di screening, con conseguente reiezione della prima censura anche sotto tale ultimo profilo.
3. Anche la seconda censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990, nonché delle regole del giusto procedimento deve essere disattesa.
3.1. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, "ai sensi dell’art. 13 l. n. 241 del 1990, l’adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto provvedimento di pianificazione, non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati. Il principio di partecipazione di cui agli art.7 e 8 della legge summenzionata non si applica, infatti, ai procedimenti di adozione di strumenti urbanistici (oltre che per il rispetto della lettera della disposizione dell’art. 13 l. n. 241 del 1990), giacché, sul piano ontologico, l’esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell’ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari (pubblicazione, presentazione di osservazioni, esame, controdeduzioni, approvazione)" (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 22.3.2005, n. 1236;T.A.R. Veneto, sez. II, 22.11.2010, n. 6083).
4. Con la terza censura parte ricorrente si duole dell’illegittimità della delibera impugnata per violazione degli artt.27 e 28 della legge n. 457/1978, nonché per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e carenza assoluta di istruttoria giacché, in forza del combinato disposto dei rammentati articoli, sarebbe intervenuta la decadenza del piano di recupero perché approvato oltre tre anni dall’individuazione dell’area oggetto dello stesso.
4.1. Anche tale censura non è fondata e va disattesa per le seguenti ragioni.
4.2. La tesi sostenuta da parte ricorrente muove, in realtà, da un’erronea ricostruzione degli effetti scaturenti dalla tardiva approvazione dello specifico strumento urbanistico.
4.2.1. Ed invero, il procedimento che conduce all’approvazione dei piani di recupero è analiticamente disciplinato nel titolo IV della legge n. 457/1978 e, segnatamente, gli artt.27 e 28, da un lato, e l’art. 30, dall’altro, delineano una precisa scansione degli adempimenti procedurali per la formazione di validi piani di recupero d’iniziativa, rispettivamente, pubblica o privata.
4.2.2. In entrambi i casi la pianificazione comincia con l’individuazione ad opera dei comuni, con deliberazione consiliare, delle zone degli strumenti urbanistici generali ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante la realizzazione di interventi variamente rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione degli immobili già edificati.
4.2.3. L’atto di individuazione delle zone di recupero segue le sorti dello strumento urbanistico generale al quale accede ed è, dunque, destinato a valere, almeno tendenzialmente, per un tempo indeterminato. Nell’ambito di tali zone il Comune ha la facoltà di individuare – "con le stesse modalità di approvazione" – "gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree" per i quali subordinare il rilascio del titolo edilizio alla preventiva formazione di piani di recupero (art. 27).
4.2.4. Questi ultimi sono disciplinati dal successivo art. 28 che ne prevede l’ approvazione con una deliberazione del Consiglio comunale, recante contestualmente la decisione delle opposizioni eventualmente presentate. Orbene, ai sensi del citato art. 28, comma 3,"ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27". Infine, l’art. 27, comma 4, chiarisce quali siano gli effetti giuridici dell’ individuazione soggetta a decadenza.
4.2.5. Infatti, mentre per le aree e gli immobili, non assoggettati ai piani di recupero e comunque in questi non compresi, possono attuarsi tutti gli interventi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali, diversamente, nei casi di avvenuta individuazione degli immobili da recuperare, sono unicamente realizzabili gli interventi edilizi diretti alla conservazione dell’esistente, peraltro variamente limitati sul piano qualitativo e quantitativo, a seconda che si tratti di singole unità immobiliari e di parti di esse oppure di uno o più edifici globalmente considerati.
4.2.6. La restrizione delle potenzialità edificatorie degli immobili individuati a norma dell’art. 27, comma 3, non può però durare per oltre tre anni, secondo quanto stabilito dal successivo art. 28. Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, dalla lettura in combinato disposto di tutte le richiamate disposizioni emergono le ragioni sottese alla previsione di decadenza: il vincolo di piano attuativo, che viene in essere a seguito della deliberazione consiliare di individuazione degli immobili, assolve ad una chiara funzione di salvaguardia, mirante alla conservazione interinale del compendio immobiliare esistente, onde consentire in futuro la piena realizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico esecutivo, nel frattempo eventualmente adottato.
4.2.7. Qualora, tuttavia, siffatta adozione non segua entro i successivi tre anni, il vincolo scaturente dalla deliberazione consiliare summenzionata necessariamente decade e, pertanto, torna ad applicarsi la regola generale della possibilità di realizzare ogni intervento edilizio conforme agli strumenti urbanistici generali, posto che nel novero degli immobili non assoggettati al piano di recupero o non compresi in questo devono includersi anche quelli per i quali sia scaduta l’ individuazione deliberata a norma dell’art. 27, comma 3.
4.2.8. Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, al rigetto della terza censura giacché la decadenza in parola di per sé non precludeva né rendeva illegittima l’approvazione tardiva del piano presentato. Occorre, infatti, precisare che l’ approvazione del piano di recupero può intervenire dopo lo spirare del termine triennale a condizione della perdurante eseguibilità degli interventi previsti nello strumento urbanistico attuativo, ovverosia soltanto nell’ipotesi dell’assenza di modifiche dei luoghi – comunque diverse da quelle assentibili anche durante il regime di salvaguardia – verificatesi in epoca successiva alla decadenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1.7.2005, n. 3666).
5. Con la quarta censura parte ricorrente deduce l’illegittimità della delibera gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004, nonché per sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione.
5.1. Il Collegio evidenzia, in primo luogo, l’inammissibilità della predetta censura per carenza di interesse giacché parte ricorrente nulla deduce in ordine alla lesione che avrebbe subito a causa di detta procedura, né, come noto, è sufficiente a legittimarne la proposizione il mero e generico interesse al ripristino della legalità violata.
5.2. Nel merito il Collegio rileva, inoltre, che nel caso di specie il progetto di piano è stato redatto da un professionista esterno e proposto al Comune resistente che ne ha verificato la corrispondenza alle linee guida e alle finalità indicate nella scheda normativa n. 4, seguendo l’iter prescritto dalla L.R. n. 11/2004. Orbene, in considerazione dell’inesistenza di una specifica disposizione di legge che vieta la redazione del piano di recupero di iniziativa pubblica da parte di un professionista esterno all’Amministrazione, ad avviso del Collegio, non ricorre nel caso di specie alcuna circostanza idonea a dimostrare il lamentato sviamento di potere, limitandosi sul punto la censura al solo richiamo del breve lasso di tempo intercorso tra la presentazione e l’adozione del piano di recupero, circostanza di per sé neutra e non sintomatica di alcun vizio di eccesso di potere.
6. Infine con la quinta censura la ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera gravata per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per contrarietà rispetto alle prescrizioni contenute nel P.R.G. e per violazione dei principi della concorrenza giacché il Comune di Venezia si sarebbe impegnato a cedere diritti edificatori fino a 5000 mc., consentendo in tal modo la realizzazione di un edificio a destinazione terziaria in luogo di quello a destinazione pubblica, previsto nelle delibere di adozione e di approvazione e nella scheda normativa n. 4.
6.1. Dalla lettura di tale ultima scheda normativa si evince che è prevista "la nuova costruzione, sulla testata tra via Lazzari, via Colombo e P.le Cialdini, di un complesso edilizio contenente funzioni di servizio pubblico e privato, al previsto nodo di interscambio tra le linee autobus e tram, costituito da immobili con destinazione d’uso mista (commerciale/direzionale), per un volume totale di 5.000 mc.". La delibera di approvazione dispone testualmente che l’edificio B è un nuovo edificio contenente funzioni di servizio pubblico e privato al previsto nodo di interscambio tra le linee di autobus e tram. Ne discende, quindi, che il progetto da realizzare è perfettamente conforme alla variante del centro storico e che non sussiste la discrasia sostenuta da parte ricorrente tra lo strumento urbanistico generale e quello attuativo.
6.2. Né, infine, appare condivisibile il richiamo alla necessità di una procedura di evidenza pubblica giacché l’esecuzione di un P.U.A. deve necessariamente essere demandata ai proprietari degli immobili interessati dallo strumento urbanistico attuativo.
7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione comunale e delle controinteressate costituite, che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) per ciascuna parte, a titolo di diritti, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
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