Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-11-2011, n. 40883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bergamo condannava B.C. per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p., per essersi introdotto, in possesso di strumenti da scasso, nel cortile antistante l’ingresso dei locali della ditta Tresoldi in (OMISSIS).

La Corte di appello di Brescia confermava.

Ricorre la difesa per violazione di legge, ribadendo la sussistenza dei meri atti preparatori: la presenza nel cortile ben sarebbe potuta corrispondere al compimento d’una mera perlustrazione.

La censura è infondata. Il legislatore del 1930 ha abbandonato, in tema di tentativo, la distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, per fare posto alla punibilità degli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Sicchè non può dubitarsi che anche un atto preparatorio, dotato dei requisiti suindicati, possa integrare gli estremi del tentativo. Non può dimenticarsi (e i giudici di merito lo hanno debitamente pregiato) che l’imputato si era introdotto, in ora notturna, nel cortile della ditta Tresoldi, previo superamento d’una recinzione, essendo munito di attrezzi specificamente destinati allo scasso, come un coltellino, uno spadino, una chiave inglese ed un paio di guanti da lavoro.

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *