Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da S. E., titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Barga, avverso la deliberazione n. 9295 del 26.9.1994 con la quale la Regione Toscana aveva disposto il trasferimento provvisorio dell’esercizio farmaceutico del dott. S. C., titolare della sede n. 2, da via del Giardino n. 71 in via Pascoli, n. 20. Il Tribunale ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso diretto a contestare l’ubicazione dei locali prescelti per la nuova sede nel territorio di pertinenza della sede n. 1, la considerazione che anche i locali dai quali è stato autorizzato il trasferimento sono ubicati nella zona n. 1. Di qui la conclusione che il provvedimento gravato in prime cure non ha prodotto alcuna innovazione, dotata di capacità lesiva, rispetto alla situazione preesistente.
L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.
Resistono la Regione Toscana e il controinteressato.
Le parti hanno depositato apposite memorie ai fini dell’illustrazione delle rispettive tesi difensive.
La difesa delle ragioni del controinteressato è stata, da ultimo proseguita, ai sensi dell’art. 111 del codice di procedura civile, da Amedeo C., succeduto a S. C. nella titolarità della dell’esercizio farmaceutico di che trattasi..
2 Reputa la Sezione che il ricorso originario, pur se ammissibile, è infondato nel merito.
2.1.Sotto il profilo dell’ammissibilità, negata dalla decisionedi prime cure, è sufficiente rimarcare che l’assunto ivi sostenuto, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in ragione dell’ubicazione anche dell’esercizio a quo nell’ambito di afferenza della zona 1, è erroneo in punto di fatto e di diritto.
Sul piano fattuale l’istruttoria espletata nel corso del giudizio ha, infatti, consentito di acclarare che i locali presso i quali era in precedenza ubicata la farmacia in parola erano senza dubbio allocati nel territorio della sede n. 2. Sul versante giuridico, inoltre, il dato dell’ubicazione della sede precedente nulla sposta in merito alla caratterizzazione lesiva dell’autonoma determinazione che ha individuato una nuova sede dell’esercizio in ipotesi illegittima.
2.2.Il ricorso è, tuttavia, infondato nel merito.
Dall’esame della documentazione in atti, e segnatamente dalle risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione, si ricava che la precisa linea di demarcazione tra le due sedi farmaceutiche non era, all’epoca dei fatti di causa, definita in modo chiaro ed univoco.
Il decreto n. 30692/1955, pubblicato sul FAL della Prefettura di Lucca in data 7121955, includeva nella sede n. 1 "il territorio comprendente la parte alta del capoluogo fino all’altezza del fabbricato Turicchi e del viale Cesare Biondi". Nella relazione del sopralluogo effettuato dalla Regione in data 23.10.1991 si rileva, tuttavia, che, sulla base di una planimetria disposta dal Comune di Barga nel 1973, risultava utilizzato, per la parte interessata, come criterio di delimitazione, il Rio Fontanamaggio, non essendo più rintracciabile il fabbricato Turicchi e non essendo precisato da quale punto di viale Biondi tracciare la linea di demarcazione delle due sedi farmaceutiche in questione.
In risposta a detta nota l’amministrazione comunale comunicava di non disporre di cartografia di riferimento e di non avere, quindi, la possibilità di "definire l’esatta linea di separazione delle due sedi farmaceutiche ", soggiungendo che l’ipotesi formulata dalla Regione Toscana sul Rio Fontanamaggio era "un" ipotesi condivisibile".
In definitiva la ricostruzione, oggetto di una convergenza delle due amministrazioni territoriali, che utilizza quale criterio di delimitazione il suddetto corso d’acqua, includendo via Pascoli nello spazio di pertinenza della sede n. 2, risulta l’unica a risolvere in modo ragionevole i dubbi derivanti dall’esame della documentazione ratione temporis disponibile. Di qui il corollario della legittimità della determinazione in questa sede impugnata, che ha autorizzato il trasferimento provvisorio dell’esercizio del dott. C. proprio facendo leva su tale criterio di delimitazione.
Va soggiunto che con la delibera della Giunta Regionale n. 139 del 2.3.2009, adottata proprio al fine di dare risposta alla richiesta comunale di chiarire e precisare i riferimenti toponomastici per garantire una migliore leggibilità delle perimetrazioni, è stata disposta una revisione della pianta organica che conferma la corretta ubicazione dell’esercizio farmaceutico del controinteressato, sia con riferimento alla sede di cui al trasferimento provvisorio in questa sede contestato sia con riguardo all’attuale sede individuata nel provvedimento di trasferimento definitivo di cui al decreto n. 5209 del 15 marzo 2000.
3. Le considerazioni che precedono conducono, in definitiva, alla reiezione del ricorso.
La peculiarità della controversia giustifica,tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
respinge l "appello, confermando, nei termini di cui alla diversa presente motivazione, la sentenza impugnata, con reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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