Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2012, n. 7644 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 dicembre 2004 il Tribunale di Roma ha condannato la Plastimoda s.p.a. a corrispondere ad A.A. la somma di Euro 18.000,00 a titolo di provvigioni, indennità di risoluzione del contratto e differenza di indennità di preavviso. Con sentenza del 12 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma di detta sentenza di primo grado, ha condannato la stessa Plastimoda a corrispondere all’ A. la minore somma di Euro 6.763,79. In particolare la Corte territoriale ha considerato che, sulla base della documentazione in atti, alcuni ordini erano stati duplicati e per altri vi era stato il mancato pagamento per cui ha proceduto ad una revisione del conteggio delle provvigioni spettanti all’ A.; inoltre ha rigettato la domanda di indennità ex art. 1751 cod. civ. in mancanza di prova di avere procurato nuovi clienti o di avere sviluppato affari con clienti già esistenti e di avere, quindi, prodotto sostanziali vantaggi alla società; ha parimente rigettato la domanda relativa all’indennità di preavviso essendo risultato che l’agente aveva lavorato nell’ultimo mese di preavviso invocato. La Corte romana ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale relativa allo star del credere avendo il giudice di primo grado erroneamente applicato il nuovo testo dell’art. 1746 cod. civ. ad un rapporto cessato nel 1997 prima dell’entrata in vigore del divieto della clausola, e quella relativa alla restituzione della merce del campionario, essendo tale merce specificamente indicata e non potendosi ritenere conseguentemente generica la domanda.

L’ A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso la Mandarina Duck s.p.a. succeduta alla Plastimoda.

La controricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro con particolare riferimento all’art. 1746 c.c., comma 3, relativo allo star del credere, all’art. 1750 cod. civ. per il mancato pagamento dell’ultimo mese di preavviso, ed all’art. 1751 cod. civ. relativo all’indennità di clientela. In particolare si deduce che alla data di entrata in vigore del divieto della clausola, il rapporto non era cessato non essendo ancora state definite alcune pendenze. In ordine al preavviso si rileva che la somma liquidata a tale titolo dal giudice di primo grado non comprenderebbe l’ultimo mese del rapporto. Riguardo all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ. si lamenta che la Corte territoriale avrebbe applicato la norma nella sua nuova formulazione mentre la precedente formulazione, giustamente considerata dal giudice di primo grado, prevedeva la presenza anche di uno solo dei presupposti dell’indennità in questione ai fini della sua concessione.

Con secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento agli artt. 1751 e 1746 cod. civ. In particolare si lamenta che la Corte territoriale avrebbe escluso il diritto all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ. sul presupposto di un difetto di prova, senza considerare il valore probatorio dei bilanci, considerati dal primo giudice, e che attesterebbero un incremento del volume di affari. Con riferimento allo star del credere di cui all’art. 1746 cod. civ. si lamenta che sarebbe stata immotivatamente esclusa l’applicazione della norma nel testo novellato nonostante fosse stata dedotta la costanza del rapporto all’epoca dell’entrata in vigore della norma nella nuova formulazione, essendo il rapporto all’epoca interrotto ma non definito.

Il ricorso è infondato. In ordine allo star del credere di cui all’art. 1746 cod. civ. va considerato che la norma di cui all’art. 1746 c.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 65 del 1999, art. 28, comma 2) che vieta ogni patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità anche solo parziale per l’inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell’agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt’al più alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni (Cass. 6 giugno 2008 n. 15062). La Corte territoriale ha dato corretta attuazione a tale principio negando l’indennità in parola sul presupposto della cessazione del rapporto in epoca anteriore all’entrata in vigore del testo nella sua nuova formulazione.

Anche la statuizione relativa al diniego dell’indennità sostitutiva del preavviso non è censurabile, non avendo il ricorrente dedotto alcunchè per opporsi all’accertamento secondo cui aveva lavorato durante l’ultimo mese di preavviso rivendicato.

Riguardo all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ. va osservato che, in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 17 della direttiva n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, c-465/04, nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un’indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest’ultima non assicuri all’agente un trattamento più favorevole (cfr. Cass. 23966/2008). Lo stesso art. 1751 cod. civ. sempre da interpretare (anche nel testo precedente al D.Lgs. n. 65 del 1999) in conformità della disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l’attribuzione dell’indennità è condizionata alla produzione, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, mentre il requisito della rispondenza ad equità dell’attribuzione costituisce un criterio di temperamento da applicare in considerazione delle circostanze del caso concreto, ma, comunque, dopo avere verificato la presenza degli altri presupposti. Anche alla luce di tale principio deve ritenersi corretta la decisione impugnata che ha negato l’indennità in parola non ritenendo provati i presupposti per la sua concessione.

La complessità e parziale novità delle questioni trattate, e la stessa difformità dei due giudizi di merito inducono alla compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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