Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna:
la nota n. 245451 del 18 ottobre 2005, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento gli ha comunicato la sua inidoneità attitudinale a prestare servizio quale carabiniere effettivo e la conseguente esclusione dal concorso.
la "eventuale graduatoria elaborata in seguito all’espletamento delle prove selettive".
Come seguono i motivi di ricorso:
1)violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di pubblico concorso nonché eccesso di potere e sviamento;
2)eccesso di potere sotto altri profili sintomatici.
Come seguono le censure articolate in gravame:
a)difetto di motivazione: non è dato comprendere quali siano le carenze che secondo la commissione hanno reso non idoneo il ricorrente sotto il profilo attitudinale;
b)il giudizio è contraddetto dalla idoneità conseguita dal ricorrente come carabiniere ausiliario;
c)la contraddittorietà emerge, altresì, a motivo dei brillanti precedenti di carriera del ricorrente sotto il profilo disciplinare e di rendimento in servizio come carabiniere ausiliario.
L’intimata amministrazione, per mezzo della costituita Avvocatura di Stato, ha depositato in giudizio, in data 18 luglio 2011, atti e documenti inerenti la divisata valutazione attitudinale.
Alla udienza del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Si può prescindere dalla integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati dichiarati idonei ed inclusi nella graduatoria di merito in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso (art. 49, c. 2^, D.Lvo n. 104/2010).
Il ricorrente è stato giudicato non idoneo ai fini dell’ammissione alla ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari avendo accertato, la commissione, "a seguito di esame del protocollo delle prove… (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione)…. il mancato possesso del richiamato profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo.
Il giudizio tecnico, medicolegale, risulta congruamente motivato con rinvio relazionale alla documentazione istruttoria valutativa del candidato ricorrente.
Dalla documentazione versata in giudizio non si evince alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione.
La commissione, per l’accertamento attitudinale, si è avvalsa delle procedure tecniche e delle cognizioni note a livello scientifico ordinariamente seguite per la selezione dei candidati ed applicate indifferentemente ed indistintamente, in modo uguale, nei confronti di tutti i candidati.
Segnatamente, essa ha fatto uso dei criteri approvata con determinazione n. 201/6251995, datata 22 maggio 1999 del Comando Generale -I Reparto CNSR avente per oggetto "D.L. 198/1995. Attuazione dell’art. 3 della L. n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non dirigente dell’Arma dei Carabinieri".
Nessun contrasto, all’esame della documentazione, si coglie tra la relazione psicologica e la scheda di valutazione attitudinale.
L’ufficiale psicologo ha riscontrato "un soggetto semplice, di poche pretese, ricettivo nei confronti dell’ambiente e tendenzialmente incline ad adattarsi alle condizioni esterne senza porsi molti problemi: tale circostanza può però renderlo tendenzialmente acquiescente e solo moderatamente resistente alle pressioni esterne".
Sulla scorta di questi rilievi, l’ufficiale psicologo ha individuato gli elementi da verificare durante il colloquio, tra i quali: capacità di sostenere con continuità un adeguato livello di prestazione in situazioni di sovraccarico lavorativo e di potenziale rischio, riuscendo ad essere per gli altri esempio e guida".
Criticità, quelle da verificare, di non implausibile incompatibilità con il profilo richiesto ad un carabiniere effettivo (e non più ausiliario).
L’ufficiale perito selettore, in sede di colloquio volto a valutare le criticità emerse all’esito della somministrazione del questionario e dei rilievo dell’ufficiale psicologo, ha riscontrato nell’area comportamentale (livello evolutivo) "un soggetto piuttosto superficiale che deve ancora acquisire la maturità necessaria per il ruolo cui aspira. Piuttosto accondiscendente nel modo di porsi ha dimostrato difficoltà nel gestire le proprie emozioni mostrandosi a disagio".
Anche il perito selettore, dunque, ha colto gli stessi elementi di criticità emersi in sede di esame psicologico.
V’è di più.
Lo stesso perito selettore ha riscontrato insufficienze anche nell’area dell’assunzione di ruolo (capacità d’adattamento ambientale, sociale e motivazionale).
Il ricorrente si è mostrato, infatti, "molto indipendente che mal si adatterebbe a contesti altamente strutturati, ancora molto legato al contesto di origine. La motivazione espressa in modo molto generico è sentita in modo non adeguato a sostenerlo nel lungo periodo. Esigui i margini d miglioramento".
La valutazione attitudinale dell’ufficiale perito selettore ha confermato, pertanto, tutte le criticità emerse in sede testologica e di relazione psicologica, individuandole correttamente, tenuto conto delle risultanze istruttorie, nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo.
Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale.
E’ bene chiarire che l’eventuale giudizio di compatibilità in una delle tre aree (nella fattispecie, quella cognitiva) non può essere esteso anche alle altre due aree (quale sintomo di contraddittorietà) trattandosi di accertamenti e valutazioni relative ad aree interdipendenti ma funzionalmente autonome e non sovrapponibili.
Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha, dunque, trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico, motivazionale e valutativo che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.
Esclusa la violazione del protocollo metodologico ed appurata la sussistenza di un non implausibile nesso eziologico tra le risultanze istruttorie ed il giudizio finale, nel merito della valutazione questa autorità giudiziaria non può entrare (per i noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.
Il divisato giudizio di inidoneità attitudinale costituisce, pertanto, il non implausibile sbocco dell’iter valutativo, immune da vizi logici e travisamento dei fatti.
Il ricorrente censura l’impugnato provvedimento anche sotto il profilo della contraddittorietà rispetto alla idoneità ottenuta quale carabiniere ausiliario ed alla brillante carriera (sempre quale carabiniere ausiliario).
Il Collegio osserva che:
non è implausibile che il profilo attitudinale (che l’amministrazione valuta positivamente allorquando il soggetto, esaminato con proiezione verso i compiti che lo attendono, dia affidamento di ben adempiere questi ultimi) abbia potuto subire modificazioni nel corso del tempo (per fattori esogeni o endogeni alla stessa vita militare);
sussiste obiettiva differenza, quanto meno funzionale, tra il giudizio sotteso al concorso per carabiniere ausiliario, nel quale il ricorrente sostiene di essere stato riconosciuto idoneo, e quello volto all’arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma quadriennale trattandosi di valutare, sì, le medesime caratteristiche ma secondo criteri più stringenti avuto riguardo alle diverse esigenze e prospettive che connotano il reclutamento di tali militari, tali da rendere oggettivamente incomparabili le due situazioni a confronto che, per la diversità di contenuti e prospettive professionali, ben possono condurre ad un giudizio di segno opposto;
il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato quale carabiniere ausiliario, il suo vissuto lavorativo e lo stato di servizio non sono, pertanto, ontologicamente comparabili con il giudizio all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità quale carabiniere effettivo, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;
il comportamento tenuto dal ricorrente durante l’attività di carabiniere ausiliario (12 mesi) e gli apprezzamenti ricevuti nel corso del relativo servizio si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere (doverosamente) disimpegnato ed il secondo ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato sarà chiamato ad assolvere.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della difesa che si liquidano in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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