Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto emesso il 13 novembre 2009 la Corte d’appello di Genova rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M.D. per la violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare relativa alla Adolfo Romanelli M. e C. s.a.s., dichiarata fallita il (OMISSIS) dal Tribunale di Firenze e tuttora pendente, senza alcun riparto, neppure parziale, dopo l’ammissione al passivo del suo credito.
Motivava che la durata di circa sette anni non poteva considerarsi eccessiva, tenuto conto della pendenza di una causa civile dinanzi alla Corte d’appello di Firenze nei confronti di un debitore della società fallita; e che comunque il M. aveva incassato direttamente dall’Inps gran parte del suo credito ammesso al passivo per trattamento di fine rapporto. Condannava l’attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della Giustizia.
Avverso il provvedimento, non notificato, il M. proponeva ricorso per cassazione notificato l’11 febbraio 2010, deducendo la violazione di legge nel mancato accertamento del ritardo, secondo i parametri giurisprudenziali consolidati dalla corte di giustizia, nonchè la mancata acquisizione del fascicolo fallimentare in sede istruttoria e l’ingiusta condanna alla rifusione le spese di giudizio.
Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.
All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il procedimento concorsuale ha natura solo formalmente unitaria, ricomprendendo sempre al suo interno attività disparate, in parte indefettibili nella grande maggioranza di casi – come l’accertamento del passivo e la liquidazione dell’attivo – ed in parte accidentali, anche se frequenti, come le cause civili, attive e passive, destinate ad influire, incisivamente, sulla sua durata complessiva.
Appare pertanto esatto il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale secondo cui la pendenza di un processo di cognizione che veda parte la curatela deve essere computata nel suo iter fisiologico, in sede di accertamento del termine ragionevole del fallimento.
Tenuto conto dei parametri consolidati di valutazione della durata di un ordinario processo civile (tre anni per il primo grado, due per l’appello, uno per l’eventuale fase di legittimità), non appare quindi lesivo del principio di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il protrarsi per circa sette anni, al momento dell’instaurazione del giudizio di equa riparazione, del fallimento Romanelli, nel cui passivo si era insinuato il M..
A ciò si aggiunga il rilievo di fatto, richiamato in motivazione del decreto impugnato, che il credito di quest’ultimo per T.F.R. era stato in massima parte soddisfatto nel corso della procedura concorsuale.
Alla luce delle predette considerazioni si palesano infondate anche le residue doglianze, relative alla mancata acquisizione del fascicolo fallimentare e alla pronunzia sulle spese di giudizio, che appare rispettosa del principio di soccombenza.
Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.
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