Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7771 Filiazione naturale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Il Tribunale per i minorenni di Brescia, provvedendo sulla domanda di proposta da G.C. nei confronti di S.A. in merito all’affidamento e al mantenimento del minore S.F., nato il (OMISSIS) e figlio naturale di entrambi, già conviventi, con decreto del 15 settembre 2009 disponeva l’affidamento condiviso del minore, prevedendone la collocazione prevalente presso la madre e disciplinando le modalità di frequentazione con il padre, a carico de quale poneva un contributo mensile pari ad Euro 1200,00, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche e sportive.

1.1 – La Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con il decreto in esame, pronunciando sul reclami del S., che si doleva dell’eccessivo ammontare del contributo posto a suo carico, lo riduceva ad Euro 1.000,00, confermando la riparazione delle spese straordinarie e compensando le spese processuali.

A tale conclusione si perveniva considerando, da un lato, le capacità reddituali e patrimoniali del padre, ritenute superiori rispetto alle risultanze di natura tributaria, e quelle della G., anche sotto il profilo potenziale, trattandosi di architetto, ed indipendentemente, quindi, dall’allegato stato di disoccupazione, e, dall’altro, le ridotte esigenze di un bambino di tre anni.

1.2 – Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso il S., deducendo quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste la G., che propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, cui il S. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

3 – Con il ricorso principale si deduce, premessa l’ammissibilità del mezzo e la deducibilità del vizio di motivazione, a) violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e difetto di motivazione in merito alla capacità patrimoniale del S.; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e difetto di motivazione in merito alla capacità patrimoniale della G..

3.1 – Con il ricorso incidentale si contesta la riduzione dell’assegno operata dalla corte territoriale, rimarcandosi i dati relativi alla disoccupazione della G. e ai costi da lei sostenuti per il canone di locazione le utenze domestiche.

4 – Il ricorso principale è fondato.

Deve invero rilevarsi come il provvedimento in esame sia caratterizzato;da un lato, da mere petizioni di principio ("l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori deve essere quantificato considerando le esigenze del minore in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori") e dall’altro, da un mero riferimento alla motivazione della decisione di primo grado ("appare pienamente condivisibile il giudizio del tribunale.."), senza alcuna disamina delle censure, sebbene sinteticamente enunciate nella parte narrativa, proposte al riguardo dal reclamante, e correttamente riportate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso principale. Appare inoltre apodittica l’affermazione inerente alla "situazione familiare di provenienza" del S., in assenza di qualsiasi specificazione circa la natura, l’entità e la rilevanza di eventuali apporti.

Richiamata l’esigenza di un adeguata motivazione anche in relazione ai provvedimenti emessi in ordine alla determinazione dell’assegno in favore di figlio naturale, con conseguente esperibilita del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in rapporto all’art. 360 c.p.c., u.c., nel quale emergono significativamente i principi del giusto processo, che non può che svolgersi nel contraddittorio fra le parti e concludersi con una pronuncia motivata (Cass. Sez.un., 21 ottobre 2009, n. 22238), deve ribadirsi che, ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, – anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis, in forza del rinvio operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2 – deve trovare applicazione la disciplina dettata dal novellato art. 155 c.c., comma 4: sia il principio secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, sia gli specifici cinque criteri per realizzare tale principio di proporzionalità nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass.,19 aprile 2010, n. 9277).

Deve pertanto rilevarsi l’insufficienza, per le indicate ragioni, della motivazione posta a base del decreto impugnato, che, in accoglimento del ricorso principale, assorbente rispetto all’incidentale, deve essere annullato, con conseguente rinvio della relativa causa alla Corte d’Appello di Brescia, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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