Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-05-2012, n. 7758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Itesan snc, nel 2007 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lanciano, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, spa., per sentire dichiarare la nullità di clausole del contratto di conto corrente bancario e per ottenere la ripetizione d’indebito.

Nello svolgimento della suddetta causa e cioè, all’udienza del 25 settembre 2008, veniva nominato CTU R.M., al quale veniva posto il seguente quesito: "Esaminati i soli atti e documenti prodotti, ricostruisca il CTU il rapporto di dare-avere tra le parti, indicando in particolare le maggiori somme pagate o pretese per capitalizzazione trimestrale anzichè annuali degli interessi, applicazione della commissione di massimo scoperto, eventuale superamento di tasso soglia. Determini, altresì, l’entità delle somme comprese nel periodo di prescrizione eccepito dalla banca". Il 10 febbraio 2009, R.M. depositava la relazione peritale e chiedeva la liquidazione delle spettanze per complessive Euro 6.119,69 (onorari minimi) ed Euro 8.165,69 (onorari massimi). Il Giudice, con decreto, liquidava in favore di R.M. la somma di Euro 6.200,00, oltre accessori come per legge. Avverso tale liquidazione, la società Itesan proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lanciano, chiedendo che la liquidazione in favore del R. venisse effettuata come per i legge, sulla base del valore della controversia, di sicuro inferiore a quello posto a base dal CTU. Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società Itesan, il Tribunale di Lanciano liquidava il compenso del R. in Euro 5.000,00, oltre interessi e compensava le spese. La società Itesan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lanciano, proponeva ricorso per cassazione e tale procedimento è ancora pendente.

Tuttavia, nel prosieguo della causa, il Tribunale di Lanciano, riconvocava, all’udienza del 2 aprile 2009, il dr. R.M. per chiarimenti e, in quella occasione, chiedeva di rispondere alle osservazioni poste dal consulente tecnico di parte e dall’avv. Piccirilli, difensore della società Itesan. In data 9 luglio 2009, il CTU depositava la seconda relazione peritale e chiedeva la liquidazione dei compensi. Il Giudice, con decreto del 24 agosto 2009, liquidava in favore del R.M. la somma di Euro 3.000,00 per onorario.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Itesan, davanti al Tribunale di Lanciano. Con provvedimento del 4 dicembre 2009, il Tribunale di Lanciano rigettava l’opposizione.

La cassazione dell’ordinanza del 4 dicembre 2009 è stata chiesta dalla società Itesan con ricorso affidato a cinque motivi. R. M. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, la società Itesan di Martelli Domenico, lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 2 e 4.

Violazione ed omessa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299.

Violazione ed omessa applicazione degli artt. 2, 10 e 15 disp. gen..

Violazioni e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per illogicità della motivazione e per motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 29. Secondo la ricorrente, erroneamente il Tribunale di Lanciano ha ritenuto che il CTU abbia svolto delle vere e proprie attività nuove, rispetto alla precedente consulenza, al fine di rispondere ai chiarimenti richiesti. Piuttosto, ritiene la ricorrente, i quesiti posti al CTU non potevano essere considerati nuovi e diversi e non potevano configurare un nuovo autonomo incarico. E di più, la motivazione data dal Tribunale secondo cui:

"nonostante al CTU siano stati formalmente richiesti dei chiarimenti in ordine ad una precedente perizia, deve ritenersi che il perito abbia svolto delle vere e proprie attività rispetto alla precedente consulenza, tanto è vero che nei suoi confronti sono stati formulati nuovi quesiti in parte discendenti dalle osservazioni del consulente tecnico di parte", è contraddittoria e apparente, perchè o vi sono stati chiarimenti intesi come attività integrativa e complementare rispetto a quella già effettuata e già remunerata, o vi sono state nuove e diverse attività rispetto a quelle già svolte.

1.1. – Il motivo è infondato e non può essere accolto, non solo, o non tanto, perchè si richiederebbe una nuova e diversa valutazione, e, dunque, un nuovo giudizio di merito, circa la natura dei quesiti posti al CTU, inibito al giudice di legittimità, ma, e soprattutto, perchè la motivazione censurata è adeguata ed indica in modo comprensivo le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, ed appare del tutto corretta l’applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, richiamata dalla stessa ricorrente.

1.1.a). – Va qui osservato che: a) il vizio di carenza di motivazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è configurabile solo quando il giudice omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte, b) che il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.

1.1.b). – Nel caso in esame, in verità, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che, nonostante fossero stati chiesti al CTU dei chiarimenti in ordine ad una propria precedente perizia, tuttavia erano stati formulati dei quesiti nuovi in parte discendenti dalle osservazioni del perito di parte. Ciò è sufficiente ad escludere che l’attività ulteriore svolta dal CTU, integrasse gli estremi di un’attività meramente esplicativa o di chiarimento. E, ammesso pure che i dati da analizzare – come afferma la ricorrente erano identici a quelli della perizia precedente, ciò non significa, tuttavia, che quei dati identici non abbiano potuto richiedere un’analisi diversa da quella effettuata in precedenza.

2. – Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

Omessa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per illogicità della motivazione e per motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione.

Secondo la ricorrente, erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito al CTU l’aumento dell’onorario per la complessità della perizia perchè non sussistevano nell’ipotesi i due requisiti previsti dalla legge e, cioè, l’eccezionale importanza e le difficoltà delle prestazioni. In verità, specifica il ricorrente, il Tribunale ha attribuito l’aumento richiesto dal CTU sulla base della complessità dei dati di conto corrente, eppure nel caso di specie, la mole dei dati erano già stati oggetto di trattazione. La prestazione del CTU di cui si dice, per altro, non presentava neppure il carattere di eccezionalità perchè sono eccezionali quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o quantomeno di assoluta rarità, risultano di aver impiegato il professionista in misura massima per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà. 2.1. – Il motivo è infondato e non merita di essere accolto, non solo, o non tanto, perchè la ricorrente, anche con questa censura, sostanzialmente, richiederebbe un nuovo e diverso giudizio di merito in ordine all’identità e natura dell’attività del CTU di cui si dice, ma e soprattutto perchè il Tribunale ha applicato correttamente la normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, e, in particolare, l’art. 35 di detto decreto e ha motivato la sua decisione in modo chiaro ed esaustivo.

2.1.a). – Va qui evidenziato che la possibilità di aumentare fino al doppio compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione.

L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell’incarico), è insindacabile in sede di legittimità. 3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione, falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., nonchè art. 6 della tariffa professionale D.M. (?). Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 maggio 2002, artt. 1, 2 e 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 49. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49, 50, 51 e 52.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, la liquidazione del compenso al CTU non andava determinata sul valore della controversia, ma effettuata a vacazioni perchè la causa era di valore indeterminato, considerato che il quantum monetario della richiesta doveva essere determinato nel corso di causa. Pertanto, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 1, se non era possibile individuare il valore della causa, gli onorari andavano commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e dunque in base alle vacazioni. Tuttavia, aggiunge la ricorrente che, nell’ipotesi in cui si dovesse pensare in maniera diversa, il valore della causa non sarebbe quello indicato dal CTU, nella nota spese, e cioè Euro 111.399,24. A ben vedere, specifica la ricorrente, il CTU nella sua perizia avrebbe effettuato due distinti conteggi relativi al periodo 11.1.1994 al 31.12 2007 e il secondo dal 26.7.1997 al 31.12 2007, secondo l’eccezione di prescrizione di parte convenuta.

Avuto riguardo al primo periodo, l’unico che interessa, visto che la seconda ipotesi non è stata indicata nella nota spese e, dunque, non considerata dal Giudice, il CTU ha indicato due criteri alternatici:

1) la parte del saldo imputabile all’effetto dell’applicazione della commissione sul massimo scoperto e sugli interessi ultralegali ammonta ad Euro 55.292,22; 2) la parte del saldo finale imputabile alla capitalizzazione trimestrale, all’applicazione della commissione di massimo scoperto ed interessi ultralegali ammonta ad Euro 56.106,02. E’ evidente che le due ipotesi sono alternative anche perchè concernenti lo stesso conto e lo stesso periodo e non configurano due distinti potenziali di credito della Itesan snc. 3.1. – Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. A ben vedere, il motivo in esame censura la sentenza impugnata sotto tre diversi profili, ancorchè tra di loro connessi: 1) un primo profilo riguarda il criterio adottato dal Giudice per la determinazione del compenso (se per valore della causa o per vacazione); 2) un secondo profilo riguarda la determinazione del valore della causa (se di valore indeterminato o determinabile) e un terzo profilo l’entità del valore considerato dal Giudice (se i due importi indicati dal CTU erano cumulabili o alternativi).

Ora, appare opportuno esaminare, anzitutto, il secondo profilo della censura, e, sotto tale profilo il motivo è fondato e va accolto, perchè il Tribunale, limitandosi ad affermare che il compenso liquidato appariva congruo (…) rapportato al valore effettivo della causa, ha omesso di indicare l’iter logico seguito per determinare il valore della causa che in sè, avendo ad oggetto la nullità di clausole di conto corrente e una richiesta di ripetizione di indebito, era di valore indeterminato. Ovviamente, la soluzione che verrà data a questo profilo della censura, comporterà un riesame anche degli altri aspetti della stessa censura.

3.1.a). – Va qui osservato che il principio secondo cui l’indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento della proposizione della domanda, vale anche ai fini dell’applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d’ufficio, sicchè, al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultano precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.

4. – La ricorrente lamenta, ancora: a) Con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, tabella B diritti di avvocato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3. Violazione falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, per omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, per error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., e art. 75 dis. att. c.p.c.. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Lanciano, avrebbe liquidato erroneamente la somma di Euro 700,00 per diritti con violazione delle norme di cui al D.M. n. 127 del 2004, e con attribuzione in eccesso della somma di Euro 321,00 o di quella diversa di Giustizia, considerato che le voci dei diritti che possono essere liquidati sono quelli che risultano essere in relazione alle attività difensive svolte dalla parte vittoriosa.

La ricorrente specifica che tali considerazioni valgono sia nel caso in cui non sia stata presentata una notai spese (che sembra sia l’ipotesi del caso in esame), sia nell’ipotesi in cui sia stata presentata la nota spese. Conclude la ricorrente identificando una concreta nota spesa. b) Con il quinto motivo, come da rubrica, la violazione e falsa applicazione rivisitato e rimodulato, anche dal punto di vista motivazionale, il provvedimento del Giudice unico che era quanto meno carente ed oscuro nella dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, il provvedimento del Tribunale di Lanciano oggetto del presente ricorso ha motivazione, e ciò avrebbe dovuto comportare la configurabilità delle gravi ed eccezionali ragioni per condurre alla compensazione delle spese di lite e la questione non è stata presa neppure in considerazione.

4.1. – Entrambi questi motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.

In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo e il secondo, dichiarati assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo al Tribunale di Lanciano in persona di altro giudice, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo al Tribunale di Lanciano in persona di altro giudice, il quale provvederà al regolamento delle spese giudiziali, anche, del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *