Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19.2.2011 il Tribunale di Locri, in composizione monocratica quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza avanzata da M.L. finalizzata ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., ritenendo sussistenti il presupposti per la continuazione tra due condanne relative al reato di ricettazione di assegni circolari emessi dalla Banca Antonveneta, provento di furto denunciato il 16.5.2002 ed utilizzati dal M. a pochi giorni di distanza nel giugno 2002. Respingeva, invece la richiesta avuto riguardo a tre ulteriori condanne per fatti della stessa natura relativi ad assegni di altri istituti di credito utilizzati dal predetto nell’agosto 2000, nell’ottobre 2001 e nell’aprile 2002, nonchè, con riferimento agli episodi di furto di automezzi commessi nel (OMISSIS) ed alla ricettazione di un ciclomotore commessa nel (OMISSIS).
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il M. il quale, fatta un’ampia premessa nella quale ricostruisce in fatto le condotte illecite cui si riferiscono le condanne oggetto dell’istanza, lamenta la violazione di legge penale ed il vizio della motivazione della ordinanza impugnata.
Deduce, in particolare, che tutte le condanne relative alla ricettazione degli assegni, così come quelle per le quali il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta, sono evidente espressione, di un originario programma criminoso truffaldino del ricorrente che aveva preordinato nel momento in cui aveva acquistato a "colli di 5000" tutti i blocchetti di assegni rubati e smarriti. Invero, la valutazione del giudice ha travisato gli episodi di ricettazione rispetto a quanto emergeva dagli atti e dalla lettura delle sentenze di condanna senza considerare la unitarietà della condotta, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui sono stati messi all’incasso gli assegni ed altresì, dalla data della denuncia di furto o smarrimento degli stessi. In ogni caso si tratta di fatti commessi a breve distanza tra loro.
Con memoria depositata in data 18.10.2011, il ricorrente ribadisce le censure mosse al provvedimento impugnato che – differenza di quanto ritenuto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte – non può considerarsi motivato adeguatamente ed esente da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 cod. proc. pen..
Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
2. Tanto premesso, il provvedimento impugnato deve ritenersi conforme ai suddetti principi, in quanto il tribunale ha esplicitato, sia pure sinteticamente, con argomenti logici e privi di contraddizioni la valutazione in ordine ai presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 cod. proc. pen..
Ha evidenziando, In particolare, la distanza cronologica tra i fatti di furto e ricettazione di veicoli commessi nel (OMISSIS), nonchè, la differenza tra le ricettazioni di assegni commesse nel (OMISSIS), per i quali ha ritenuto sussistente la unicità del disegno criminoso e gli altri episodi di ricettazione di assegni.
A fronte di ciò le doglianze del ricorrente si risolvono in censure di mero fatto la cui valutazione è preclusa in questa sede.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.
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