Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2006 e depositato il 29 ottobre 2007, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Somaglia di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande per i locali siti in Via San Rocco n. 12 nella Frazione San Marino Pizzolano; ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti in seguito all’adozione di siffatto provvedimento.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione di legge, vizio del procedimento ed eccesso di potere.
Con ordinanza n. 1670/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Somaglia, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, sia per tardività del deposito che per carenza di interesse, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2011, su richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito.
2. Secondo l’art. 35, comma 1, lett. a, del cod. proc. amm. il ricorso è irricevibile se viene depositato tardivamente; ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, applicabile alla fattispecie ratione temporis (ora art. 45, comma 1, del codice), i ricorsi vanno depositati nella Segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta al Comune resistente, cui è pervenuto il 30 ottobre 2006, mentre al controinteressato è stato notificato a mani – dopo un tentativo effettuato a mezzo posta, probabilmente non andato a buon fine – presso la propria sede in data 27 luglio 2007; tuttavia il deposito del predetto ricorso è avvenuto soltanto il 29 ottobre 2007, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal precitato art. 21 della legge n. 1034 del 1971.
2.1. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, unitamente alla domanda di risarcimento del danno, visto che l’erronea proposizione del gravame impedisce al giudice di scrutinare anche il fondamento di quest’ultima, non rilevando in tal caso la possibilità di azionare separatamente la domanda risarcitoria rispetto a quella impugnatoria.
2.2. Non può indurre a conclusioni diverse la circostanza evidenziata dal difensore della ricorrente secondo cui la procedura di amministrazione giudiziaria che ha coinvolto la ricorrente avrebbe impedito al difensore di depositare il ricorso già notificato, prima dell’autorizzazione del giudice: dall’esame del fascicolo di causa emerge che il giudice aveva autorizzato la proposizione dell’impugnazione, non precisando alcunché sui singoli adempimenti ad essa relativi, con la conseguenza di attribuire al nominato difensore la piena ed esclusiva responsabilità anche in ordine al rispetto dei termini processuali (all. 1 al ricorso).
3. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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