Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 11/11/2008 che dichiarava M.N. e L.J. colpevoli il primo del reato di ricettazione, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. e detenzione per la vendita, con marchi contraffatti di articoli di pelletteria e abbigliamento, nonchè, entrambi, del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per non avere esibito agli agenti alcun documento di identificazione e condannati, con la riduzione del rito, M. N. alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 300 di multa e L.J., concesse solo a quest’ultimo le attenuanti generiche, alla pena di 20 giorni di arresto e Euro 200 di ammenda, pena sospesa per entrambi.
Proponevano autonomi ricorsi per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.
Nell’interesse di M.N. veniva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p., stante la grossolanità della contraffazione, non punibile, riconoscibile "ictu oculi" anche dalla incompletezza delle etichette. Il difensore di L.J. deduceva violazione di legge con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, non riferibile al clandestino privo di documenti di riconoscimento, applicandosi la normativa solo agli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia.
Motivi della decisione
1) il motivo di ricorso dedotto da L.J. è fondato e gli effetti favorevoli si estendono anche al coimputato del medesimo reato, ancorchè non abbia dedotto il vizio.
Un orientamento, maggioritario, della giurisprudenza di legittimità riteneva sufficiente ad integrare il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero che si trovasse, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne fosse in possesso per non essersene preventivamente munito; altro orientamento, invece, riteneva che non integrasse ne1 questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all’art. 6, comma 9, del citato D.Lgs., in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne era inesigibile l’esibizione. (Sez. 1, Sentenza n. 26589 del 08/05/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236901, Sez. 1, Sentenza n. 25261 del 05/05/2004 Cc. (dep. 04/06/2004) Rv. 228139; V. Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 5 Conf. sez. 1^, 5 maggio 2004 n. 25262, Xhaja; n. 25263, Ali Zedi; n. 25264, Chaar; n. 25265, Errebh; 12 maggio 2004 n. 23206, Ghali; n. 23270, Huang Xiao; n. 25683, Filipi; n. 25684, Em;
13 maggio 2004 n. 26276; 14 maggio 2004 n. 25117, Nguyen; n. 25118, Peter, tutte non massimate). Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto interpretativo, hanno affermato che il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 cod. pen.,, comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, Sentenza n. 16453 del 24/02/2011 Cc. (dep. 27/04/2011) Rv. 249546).
La condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. cit. in forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto della norma e dall’interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente soggiornante.
Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L.J., con riferimento all’unico reato ascrittogli e nei confronti di M.N., con riferimento al reato ascrittogli al capo c) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2) Il ricorso di M.N., nel resto, è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile riproponendo, peraltro, le medesime questioni già sottoposte alla Corte territoriale e dalla stessa correttamente disattese. Con riferimento al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo e in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell’intera collettività, sicchè la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.
(Sez. 2, Sentenza n. 16821 del 03/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv.
239783; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 232832).
Peraltro l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 33324 del 17/04/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241347).
Nella fattispecie la Corte ha rilevato, con motivazione logica e non contraddittoria, che dagli atti non emerge l’assoluta inidoneità della contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della contraffazione si siano subito resi conto i verbalizzanti, dotati di particolare esperienza per l’attività svolta nel settore delle contraffazioni.
Per effetto della assoluzione dal reato di cui al capo c) va rideterminata la pena nei confronti di M.N. in mesi tre, gg.
20 di reclusione e Euro 250 di multa, eliminando la pena inflitta in continuazione allo stesso per tale reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. J. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confanti di M. N. perchè il fatto a lui ascritto al capo c) non è previsto dalla legge come reato e ridetermina la pena in mesi tre, gg. 20 di reclusione e Euro 150 di multa. Dichiara inammissibile, nel resto il ricorso di M.N..
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