Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di S.A.C. propone ricorso avverso la sentenza del 22 febbraio 2011 della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia di primo grado, riconoscendo la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 371 c.p. riguardante un giuramento deferitogli nel corso di un procedimento civile, nell’ambito del quale egli è intervenuto come terzo chiamato in garanzia.
Si eccepisce con il primo motivo illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi di prova acquisiti in dibattimento e vizio di motivazione sull’identificazione del socio della riferita società di fatto.
Si richiamano i documenti della difesa, che individuano il proprietario di terreni siti in contrada terrazza di (OMISSIS) in S.C., che si ritiene identificabile nel padre del ricorrente e non in quest’ultimo il quale si chiama S.A. C. e non è proprietario di alcun fondo o immobile.
Questo consente di escludere la certezza dell’identificazione della persona menzionata dai testi in udienza e correlativamente di escludere che la Corte abbia fornito una motivazione logica e coerente rispetto agli elementi processuali, essendo del tutto singolare che un accertamento, quale quello relativo alla proprietà di un terreno non si basi sulla formale intestazione dello stesso, ma su congetture e valutazioni personali.
Si lamenta inoltre analogo vizio con riferimento all’erronea qualificazione del rapporto intercorrente tra le persone coinvolte nella vicenda; in particolare si è ritenuta l’esistenza di una società di fatto tra il ricorrente e i signori C.C., senza accertare gli elementi costitutivi di tale figura societaria, provenendo tale ricostruzione soltanto delle dichiarazioni delle parti lese, interessate a un tale accertamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta vizio di motivazione e contraddittorietà delle conclusioni raggiunte con gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento, osservando che l’impianto accusatolo si fonda sull’attestazione della parte civile, in quanto tale portatrice di interesse configgenti, poichè le dichiarazioni rese non sono state sottoposte ad un’accurata disamina, nè alla ricerca di conferme oggettive.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile riproponendo questioni di fatto, già valutate dal giudice di merito, con motivazione che si sottrae ai rilievi di illogicità e contraddittorietà formulati.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, riguardante la non corretta individuazione dell’agente, la sentenza ha chiarito che all’identificazione non si è giunti sulla base del solo nominativo, ma in forza di individuazione effettuata a seguito di contatto personale dell’interessato con i testi, oltre che in ragione del riferimento ad un termine, indicativo della giovane età, che non poteva attribuirsi al genitore dell’odierno ricorrente; si è inoltre chiarito che quest’ultimo è stato identificato dai testi come proprietario, ancorchè in maniera non corretta, in quanto è la persona che agisce uti dominus sul fondo, formalmente intestato a suo padre.
Il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, ignorando tali argomentazioni si limita a riproporre le questioni di fatto, senza neppure allegare un preteso travisamento delle prove sulle quali sarebbero fondate le conclusioni richiamate, sollecitando conseguentemente a questa Corte una valutazione di merito, inammissibile in questa fase di legittimità. 2. Il secondo rilievo di difetto di motivazione, riguardante l’erronea qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti quale società di fatto risulta del tutto generico, in quanto la difesa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica nè allega le dichiarazioni dei testi di segno contrario a quelle valutate dal giudicante, idonee a fondare l’ipotesi di accusa, mentre le contestazioni di scarsa credibilità dei testi ritenuti attendibili risultano del tutto generiche, in ragione delle diverse allegazioni contenute in sentenza, ove si è fatto chiaro riferimento non solo alla deposizione delle parti offese, ma anche alle conformi indicazioni fornite da testi indifferenti, che inevitabilmente rafforzano il portato dei primi, dando così conto di una motivazione coerente e puntuale, che si sottrae ai rilievi contenuti in ricorso, che da tale esposizione di fatto prescinde.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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