Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41326

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La difesa di K.M. propone ricorso avverso la sentenza del 22 gennaio 2009 della Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con la quale è stata confermata la pronuncia del gup del Tribunale di Sassari nei suoi confronti.

Si eccepisce con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione assumendo che la sentenza non abbia svolto la doverosa valutazione degli elementi a carico del ricorrente, limitandosi a richiamare stralci delle conversazioni telefoniche, senza svolgere un’analisi del loro contenuto, invece specificamente rimessa al giudice.

1.2. Con il secondo motivo si eccepisce illogicità e contraddittorietà della motivazione, poichè qualifica le dichiarazioni contenute nelle intercettazioni quale confessione extragiudiziale, attribuendo per l’effetto ad esse una caratteristica di genuinità, negata poi alla vera e propria confessione operata dall’interessato nel corso del giudizio, che ha limitato la sua responsabilità alla detenzione di 30 g di cocaina, escludendo il suo coinvolgimento per gli altri capi di accusa, per cui invece si giunti all’affermazione di responsabilità. 2.1.Ha proposto ricorso avverso la medesima pronuncia anche il coimputato C.G. che contesta con il primo motivo l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con decreto del PM del 23 agosto 2002 per la mancata convalida del provvedimento. Si rileva infatti che erroneamente la Corte ha respinto l’eccezione, pur condividendo il rilievo di fatto, ritenendo che tale provvedimento non fosse richiesto ove fosse stata, come avvenuto nella specie, autorizzata l’intercettazione da parte del gip, non potendosi far scaturire dai due differenti atti analoghi effetti processuali.

2.2. Con il secondo motivo si contesta l’utilizzabilità delle medesime intercettazioni per carenza di motivazione, in quanto il decreto del PM non contiene l’individuazioni degli elementi di fatto indispensabili a legittimare l’emanazione dell’atto. Si segnala che su tale vizio, eccepito già in appello, la Corte ha omesso qualsiasi pronuncia.

2.3. L’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali viene eccepita anche con riferimento all’impiego di impianti diversi da quelli installati in procura, aspetto in relazione al quale il 26 agosto 2002 il Pm aveva allegato una certificazione dell’ufficio intercettazioni che faceva riferimento a carenza di linee di ascolto, da sola insufficiente a provare la costanza dell’impedimento, anche in considerazione della circostanza che l’intercettazione era stata materialmente attivata solo il successivo 20 settembre, periodo rispetto al quale non era stata fornita nessun nessuna ulteriore dimostrazione dell’effettiva indisponibilità delle postazioni in procura.

I tre profili di inutilizzabilità percepiti comportano l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni captate sulle autovetture in uso al S. e conseguentemente la nullità della sentenza fondata in via esclusiva su tali atti.

2.4. Con il quarto motivo si eccepisce relazione al capo A1) dell’imputazione inosservanza delle norme in materia di valutazione delle prove, in quanto sono state poste a fondamento dell’accertamento di responsabilità le risultanze delle conversazioni intercorse tra S. e tale E. desumendo dal loro contenuto il coinvolgimento di C. nella cessione di sostanza stupefacente, mentre tali dichiarazioni devono ottenere dei riscontri di attendibilità sostanziandosi in accuse formulate da S. nei confronti dell’odierno imputato.

2.5. Con il quinto motivo, in relazione al medesimo capo d’imputazione si contesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in quanto nella sentenza non è stata fornita adeguata risposta ai rilievi contenuti in atto d’appello, che sono stati riportati in ricorso, esprimendosi il giudice del gravame con motivi sostanzialmente inesistenti, sovrapponibili a quelli utilizzati in primo grado, senza contrastare il motivo proposto sul punto che conteneva una sostanziale scomposizione del contenuto delle conversazioni intercettate, con attribuzione delle criptiche indicazioni in esse contenute di una diversa scansione temporale;

segnalava l’avvenuta confusione dei pur specifici episodi di spaccio indicati nel capo di imputazione e la non corretta valutazione del contenuto delle conversazioni, la cui interpretazione nel senso ritenuto è stata smentita dalla testimonianza acquista, tra l’altro, sulla mancata frequentazione, a causa di un litigio risalente nel tempo, tra l’apparente fornitore e l’apparente acquirente della sostanza. Si rileva inoltre la mancata esplicazione della specifica incongruenza emergente dalle risultanze che ha tratto dalla sicura tra C. e S. l’identificabilità nel primo del G. di cui parla S. con il suo interlocutore, desumendo la partecipazione del ricorrente all’illecito dalla circostanza che S. segnala G. come possibile percettore del corrispettivo economico della sostanza stupefacente ceduta.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra imputazione sentenza, mancanza e contraddittorietà della motivazione in quanto, con riferimento al capo a1) che riguarda la contestazione di acquisto detenzione trasporto di sostanza stupefacente, la Corte giunge ad attribuire a C. la responsabilità di una parte della condotta, relativa alla riscossione del prezzo, non inclusa nel capo d’imputazione.

Peraltro, dal corpo della conversazione si ricava che fa riferimento ad un incontro avvenuto in epoca precedente, che esclude che la cessione contestata, che si assume avvenuta nella data dell’intercettazione, possa ascriversi al C.; rimane in ogni caso estremamente vaga la quantità e qualità della collaborazione offerta dall’odierno ricorrente all’illecito, tanto che lo stesso giudice di merito si è espresso in maniera del tutto evanescente in proposito, evocando un intero un generico interesse di questi all’affare.

2.7. Con il settimo motivo quanto al capo B) dell’imputazione, relativo ad una cessione, acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina realizzata in concorso con tale P., si lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, erronea applicazione di norme penali con riferimento alla valutazione indiziaria in quanto l’accusa è fondata esclusivamente sull’interpretazione dell’intercettazione di una conversazione intercorsa nell’auto di S. tra quest’ultimo e C., il quale si è difeso dicendo che il viaggio non si è mai verificato e che le frasi erano menzognere. Malgrado il tenore testuale delle conversazioni faccia riferimento ad un acquisto che risulta eseguito dal solo P., quanto al trasporto la Corte non motiva in che cosa consisterebbe il comportamento consapevole di C. richiamandosi soltanto al testo della conversazione, senza operare la dovuta analisi del suo senso limitandosi a richiamare il rimprovero di S. circa l’azzardo vissuto, che può essere interpretato come monito per i comportamenti futuri, ma non necessariamente come consapevolezza dell’azione compiuta.

2.8. Con l’ottavo motivo si rilevano analoghi vizi riguardo all’individuazione di C. quale concorrente nel reato, malgrado nella conversazione risultasse che aveva corrisposto la somma di Euro 50 a P. per ottenere una parte di stupefacente per uso personale, elementi tutti che conducono a sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

1.1. Quanto alla violazione di legge eccepita dal K. con il primo motivo, l’esame della sentenza permette di escludere la mancata valutazione del contenuto delle intercettazioni, risultando evidente dal testo della pronuncia, in senso contrario, l’eseguita valutazione delle risultanze, e l’analisi del loro significato sulla base dei rivelatori controlli di p.g., attivati contestualmente.

1.2. Analogamente insussistente è la pretesa contraddizione sulla valenza probatoria attribuita alle affermazioni del ricorrente desumibili dalle intercettazioni, poichè la loro particolare credibilità, ove, come nella specie, il contenuto non sia suscettibile di alternative valutazioni, è correlata alla spontaneità del narrato, laddove è evidente che le sue dichiarazioni processuali, essendo finalizzate al contenimento della sua affermazione di responsabilità, non possano essere dotate di analoga attendibilità. Per di più, come si accennato in relazione al precedente punto, il portato delle intercettazioni risulta confermato da ulteriori elementi di prova, circostanza che convalida, anche sotto tale ulteriore profilo, la correttezza e coerenza della motivazione adottata, e conduce nel senso della inammissibilità anche di questo motivo di ricorso.

2.1. I motivi di ricorso riguardanti l’inutilizzabilità delle intercettazioni proposti nell’interesse di C. sono inammissibili in quanto fondati sul presupposto di fatto insussistente, dell’intervenuta captazione delle conversazioni in forza di un decreto d’urgenza del P.M. non convalidato nei termini.

In realtà, nella specie è pacifico che le captazioni siano state realizzate ben oltre il provvedimento autorizzativo del Gip, e non risulta eseguita alcuna registrazione, in conseguenza del provvedimento di urgenza, circostanza di fatto alla quale consegue l’inammissibilità del gravame sul punto per manifesta infondatezza, risultando posto a base del motivo un presupposto di fatto insussistente.

Peraltro correttamente è stata ritenuta la regolarità del provvedimento del Gip che, prendendo atto della mancanza di richiesta di convalida nel provvedimento trasmessogli dal P.m., Io ha interpretato come richiesta di emissione del decreto autorizzativo, interpretazione già valutata corretta da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010, dep.26/04/2010, imp. Baldissin, Rv.

247266) in caso analogo, in quanto l’equiparazione tra i due atti risulta del tutto legittima, in forza dell’identità dei presupposti che consentono l’emissione dei due provvedimenti, caratterizzandosi solo la richiesta di convalida nella necessaria indicazione del grave pregiudizio per le indagini in caso di ritardo, elemento che nella specie non risultava imperativo, posto che l’intercettazione, come si è detto, venne attivata in epoca successiva rispetto al decreto del giudice.

2.2. Analogamente deve concludersi sul secondo rilievo operato riguardo le intercettazioni, fondato sull’omessa motivazione della richiesta del P.m., in quanto, intervenuto il decreto del Gip è tale provvedimento legittima le captazioni, ed in relazione ad esso deve svolgersi ogni eventuale eccezione di illegittimità dell’atto, nella specie al contrario non attinto da alcuna eccezione nè nell’atto di appello, nè nel motivo di ricorso; correttamente il giudice di merito, cui era stato eccepita l’insussistenza della convalida, ha argomentato sul punto, superando l’eccezione, s nulla articolando sull’ulteriore motivo, in quanto non dirimente al fine di decidere, poichè le conversazioni utilizzate risultano chiaramente legittimate dal provvedimento autorizzativo emesso dal Gip; ne consegue che il formale difetto di motivazione, non attingendo un elemento decisivo nel procedimento, rende irrilevante la carenza motivazione.

2.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo l’eccezione di inutilizzabilità per l’utilizzo di impianti collocati fuori dagli uffici di Procura per la registrazione delle conversazioni, risultando congruamente motivata tale scelta operativa, in quanto conseguente ad indisponibilità di postazioni d’ascolto, motivazione dunque specifica ed esauriente, che non può essere superata dalla contestazione di fatto riguardo l’assenza dei motivi di urgenza, che il ricorrente ritiene di desumere dalla materiale attivazione delle captazioni, avvenuta dopo circa un mese, poichè i tempi di effettiva esecuzione della captazione restano inesorabilmente connessi a situazioni di praticabilità effettiva, la cui dilatazione non è idonea a porre nel nulla la fondatezza dell’indicazione resa con l’attestazione sulla indisponibilità delle linee la cui sussistenza, una volta accertata, non deve essere costantemente verificata nella sua persistenza (Sez. 2, Sentenza n. 24194 del 16/03/2010, dep. 23/06/2010, imp. Bilancia, Rv. 247661, nonchè Sez. 6, Sentenza n. 14173 del 15/12/2009, dep. 13/04/2010, imp. Tornese, Rv. 246722). Ne consegue che la presenza dell’attestazione di indisponibilità delle postazioni interne, offerta con riferimento alla situazione di fatto accertata prima della materiale disposizione delle captazioni, consente di concludere per l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso, essendo fondata sulla pretesa mancanza di presupposti motivazionali nel provvedimento e la cui fondatezza risulta smentita dall’effettiva scansione processuale.

2.4. I rilievi operati con riferimento agli specifici addebiti a carico di C. evidenziano violazioni di legge, palesemente inammissibili, fondati sulla pretesa violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 attinenti le chiamate in correità, tra le quali non possono inquadrarsi le dichiarazioni rese nel corso di conversazioni captate all’insaputa degli interessati, e relative allo sviluppo dei loro affari, rispetto alle quali non può sussistere alcun sospetto di inattendibilità, proprio in ragione della spontaneità ed ìmprevedibilità connaturale a tale tipo di accertamento.

2.5. Nell’evocare il difetto di motivazione riguardante i motivi d’appello, di fatto il ricorrente ripropone in questa sede elementi di merito, sollecitandone una diversa valutazione, allegando proprie deduzioni e chiavi di lettura alternative degli elementi di accusa che non sarebbero stati confutati dal giudice di merito, e che in realtà, proprio in quanto allegazioni ipotetiche, non fondate su risultanze probatorie dirimenti in senso opposto rispetto a quanto ritenuto dal giudice, e quindi alternative alla sua ricostruzione, non risultano idonee a porre nel nulla gli elementi a carico emergenti dalle chiare risultanze delle intercettazioni, nè decisive al fine di escludere la tenuta della decisione impugnata. E’ noto che il difetto di motivazione, per essere rilevante deve riguardare elementi forniti di decisività, non sussistendo l’obbligo del giudice di contrastare specificamente qualsiasi argomentazione difensiva ove la stessa sia priva di tali caratteristiche, e soprattutto ove la pronuncia argomenti con richiamo ad diversi elementi la sua coerenza espositiva (Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, imp.Damiano, Rv. 249035). Nella specie il motivo proposto risulta inammissibile, in quanto fondato su una lettura alternativa dei fatti, basata sulla pretesa inattendibilità della persona intercettata, desunta da una valutazione dell’interessato e non suffragata da elementi di prova, a fronte, per converso, della particolare attendibilità delle conversazioni captate, che, secondo l’allegazione contenuta in ricorso, non risultano smentite nella loro interpretazione neppure dalla persona intercettata, ma solo dalla diversa lettura offerta dall’interessato.

2.6. L’eccezione relativa alla mancanza di corrispondenza tra la contestazione operata e quanto accertato in ordine alla condotta tenuta da C. in relazione all’episodio di cui al capo a1) omette di considerare la contestazione concorsuale del reato, che giustifica la corresponsabilità per il delitto di cessione di stupefacente, che ne costituisce oggetto, consumato con la partecipazione ad una parte rilevante dell’azione, individuabile nella riscossione del prezzo.

Come motivato in sentenza il frazionamento in condotte che si snodano in diversi tempi delle azioni, solitamente contestuali, della consegna e della percezione del denaro, attesa la correlazione sinallagmatica delle due parti dell’attività, e la struttura unitaria della forma concorsuale di consumazione del reato, consente di ricondurre la riscossione alla cessione, poichè ad essa connaturale, giustificando l’accertamento di responsabilità per il delitto contestato; palesemente inammissibile quindi risulta il motivo di ricorso attinente la pretesa nullità della contestazione.

2.7. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quel che attiene le doglianze in ordine alla mancanza di motivazione ed alla pretesa violazione di legge con riferimento all’affermazione di responsabilità per l’ulteriore imputazione sub b), in quanto quest’ultima è fondata sulla ritenuta mancanza di elementi di riscontro, non richiesti nell’ipotesi di affermazioni contenute in conversazioni telefoniche, rispetto alle quali non sussiste neppure il difetto di motivazione, che come già in precedenza rilevato, anche su questa specifica contestazione riguardano prospettazioni alternative e chiavi di lettura diverse che non si confrontano con il contenuto effettivo delle conversazioni e con la valenza ad esse attribuite dal giudice di merito; questi risulta aver conferito a tale interpretazione uno sviluppo motivazionale coerente, rispetto al quale la confutazione delle diverse allegazioni non assumeva carattere dirimente, ed idonea a scardinare il percorso argomentativo, riproponendo argomenti, quale la minima entità di droga che si assume ricevuta dal P., per uso personale, che prescinde del tutto dalla motivazione, che gli attribuisce la responsabilità dell’intero carico, per la collaborazione prestata al correo, per sua stessa ammissione desumibile dal complesso del discorso captato, resa necessaria in quanto questi non in grado di portare a termine l’operazione poichè non in condizioni di guidare, argomento che, all’evidenza, supera la prospettazione alternativa fornita.

2.8. Nello stesso senso deve concludersi riguardo la pretesa mancata motivazione sulla chiave di lettura alternativa dei fatti, relativa all’intervenuta cessione in favore di C. di una dose per esclusivo uso personale; come si è appena illustrato tale allegazione non tiene conto di quanto dedotto dalla lettura delle risultanze che, nell’attribuire a C. corresponsabilità per l’esecuzione dell’intera operazione condotta dal coimputato P., di fatto supera, in maniera coerente, la diversa allegazione, sicchè anche su tale ultimo aspetto si deve concludere che la lamentata mancanza di motivazione non verte su un elemento decisivo.

3. In ragione di quanto esposto, ritenuta l’inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese del grado e ciascuno al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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