Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La società Residence Margherita sas propose opposizione agli atti esecutivi chiedendo che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia del pignoramento immobiliare proposto da B.D..
Il tribunale di Modena, con sentenza del 22.3.2010, rigettò l’opposizione.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi C. G. quale legale rappresentante della società Residence Margherita sas.
Resiste con controricorso la B..
Motivi della decisione
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di provvedimento pubblicato successivamente all’entrata in vigore della detta Legge (4 luglio 2009).
Correttamente è stato proposto ricorso per cassazione trattandosi di sentenza – in materia di opposizione agli atti esecutivi (notificata il 4.12.2008) – "non impugnabile", ai sensi dell’art. 618 c.p.c., nel testo così sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 4); violazione degli artt. 125 e 555 cod. proc. civ. e dell’art. 110 disp. att. cod. proc. civ. – e/o omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 617 in relazione all’art. 555 e 557 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli art. 156 – 474 – 475 – 479 e c.p.c. in relazione all’art. 617 c.p.c. – mancata o insufficiente pronuncia su un fatto determinante del giudizio.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 480 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 617 c.p.c., e/o omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 557 c.p.c., in relazione all’art. 555 c.p.c. (in particolare l’omesso deposito della nota di trascrizione).
Prima di procedere all’eventuale esame dei motivi deve rilevarsi quanto segue.
Il giudice del merito nell’esporre le "ragioni di diritto" ha, al punto 1. della motivazione, affermato: "L’opposizione è chiaramente inammissibile, perchè proposta per vizi dell’atto di precetto epperò oltre il termine di giorni venti previsto a pena di decadenza dall’art. 617 c.p.c. e decorrenti dal di di notificazione dello stesso precetto".
Ha, quindi, sinteticamente, analizzato anche i motivi di ricorso, nel merito, pervenendo alla conclusione del rigetto dell’opposizione.
Ora, deve rilevarsi che, con la declaratoria di inammissibilità (dell’opposizione agli atti esecutivi perchè tardivamente proposta), il giudice del merito ha chiuso il giudizio.
Con la conseguenza che le considerazioni di merito, che egli ha poi svolto, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione e ciò indipendentemente dalla formula adottata in dispositivo, ininfluente ai fini della individuazione della effettiva ratio decidendi – non tanto perchè sono formulate in modo per lo più sommario, quanto, per l’assorbente ragione, che tali valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.
Ne deriva che quelle ulteriori considerazioni, relative al merito della domanda, non sono riconducibili alla declaratoria di inammissibilità affermata, ma a quella che egli avrebbe adottato se l’esame del merito non fosse stato precluso, ponendosi su di un piano virtuale, "senza entrare nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali" (così S.U. 20.2.2007 n. 3840).
Di qui l’ammissibilità di una impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale e, viceversa, l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta sostanzialmente ad abundantiam nella sentenza impugnata (S.U. 20.2.2007 n. 3840; Cass. 5.7.2007 n. 15234; Cass. 2.5.2011 n. 9647;
v. anche Cass. 1.3.2012 n. 3229).
Nel caso in esame, l’impugnazione, con il ricorso per cassazione, è stata diretta a censurare esclusivamente le argomentazioni di merito della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Pur essendo dirimenti, ai fini della decisione, i rilievi indicati, va rilevato che, in ogni caso, anche sotto un altro i profilo, il ricorso per cassazione proposto sarebbe stato inammissibile.
Con riferimento, infatti alle modalità di proposizione, deve essere ribadito che – ai sensi dell’art. 323 c.p.c. – il ricorso per cassazione è un mezzo ordinario di impugnazione, nel senso che la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non costituisce un mezzo di gravame.
Questa precisazione consente di escludere che il ricorso per cassazione introduca una terza istanza di giudizio, perchè, con il ricorso per cassazione, non si potrà mai far valere la ingiustizia della sentenza, ma solo gli errori nel procedere e nel giudicare.
Si chiarisce, a questo proposito, che si tratta di un mezzo di impugnazione a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio.
Da tali indicazioni la giurisprudenza della Corte di legittimità ha tratto il principio per il quale, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di esse: e ciò perchè l’eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse (fra le tante, Cass. 20.11.2009 n. 24540; Cass. 11.2.2011 n. 3386; Cass. ord. 3.11.2011 n. 22753).
Sotto questo profilo, al di là delle conclusioni raggiunte con riferimento alla decisione in rito, deve sottolinearsi che l’attuale ricorrente ha censurato soltanto le rationes decidendi relative al fondo della domanda, senza impugnare la pregiudiziale ratio di inammissibilità dell’opposizione perchè tardivamente proposta; con la conseguenza che la decisione resta ferma sulla base della ragione indicata e non censurata.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso sarebbe inammissibile.
L’esame dei motivi di ricorso resta, pertanto, preclusa.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
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