Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 11-11-2011, n. 41353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza di riesame proposta da P.P.R. avverso l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione continuata ed aggravata.

Il P. è stato ritenuto gravemente indiziato per avere, in più occasioni e con minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal suo noto spessore criminale e dall’essere egli stabilmente inserito nel clan mafioso della cd. "Sacra corona unita", denominato "Padovano", richiesto ed ottenuto somme di denaro da P.E., titolare di un’attività commerciale (capo E). In particolare, il P. aveva richiesto al P. un "contributo volontario" da destinare all’associazione di volontariato denominata "Vela Blu della Vergine del Perdono", costituita con scopo di opere di utilità e di soccorso dallo stesso indagato, indicandone anche l’ammontare non inferiore ad Euro 1.400/2.000, procurandosi l’ingiusto profitto della ricezione della somma di Euro 1.400 che P. gli versava, recandosi presso i locali ove aveva sede l’associazione e consegnandola nelle sue mani. In seguito, il P. si era presentato presso l’esercizio commerciale del P. ed aveva invitato costui, dopo averlo chiamato in disparte, a compilare due assegni tratti sul c/c intestato all’associazione innanzi indicata, recanti firma illeggibile, indicando sia gli importi (di Euro 4.000 ciascuno) e sia la data da apporre sugli stessi, dicendogli nel contempo "scrivi e movete sennò te spacco l’anche".

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale richiamava le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, corroborate sia dal recupero dei due assegni oggetto di estorsione, sia dall’accertata esistenza della associazione gallipolina destinataria dei versamenti estorti, della quale l’indagato era risultato essere il vice- presidente e componente del relativo consiglio direttivo. Inoltre, dalle emergenze processuali di altro procedimento, per il quale il P. risultava rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. – costituite in particolare dalle dichiarazioni auto ed etero accusatrici del collaboratore di giustizia G. M., riscontrate in maniera individualizzante dal testo delle intercettazioni eseguite dagli investigatori – era emerso come il P. fosse intenzionato ad acquisire la leadership all’interno di quel gruppo criminale nella quale aveva prestato adesione anche B.G., indagato anch’egli per estorsioni commesse ai danni dello stesso P..

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore del P., denunciando che il Tribunale avrebbe completamente disatteso la doglianza finalizzata a contestare in maniera specifica la utilizzabilità nel giudizio cautelare delle annotazioni di servizio della P.G. che riportano il contenuto di dichiarazioni rese dalle parti offese, senza che le stesse avessero provveduto alla loro ratifica.

Inoltre, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto di poter trovare dei riscontri a tali dichiarazioni nella "conclamata esistenza" di un sodalizio criminale di cui avrebbe fatto parte il prevenuto, ancorchè l’esistenza del sodalizio in parola risulterebbe soltanto dalla pendenza di un processo penale non ancora concluso con una sentenza, neppur di primo grado. Si evidenzia che il supporto probatorio alla base del citato giudizio di merito sarebbe costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, prive di ulteriori riscontri individualizzanti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla prima censura, relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti offese, non solo nessuna doglianza risulta avanzata dal ricorrente al riguardo in sede di riesame, ma soprattutto dagli atti non emerge neppure la ricorrenza del presupposto censurato (dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato e non sottoscritte dagli interessati). In ogni caso, la questione non appare aver alcun fondamento giuridico. Sono infatti utilizzabili nel giudizio cautelare le dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato, anche se non sottoscritte dagli interessati (Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734;

Sez. 6, n. 24 del 2007, ud. 20/11/2006, Terzi, Rv. 235755).

2. Anche la seconda censura è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale non ha affatto rinviato tout court alle risultanze di altro procedimento penale, ma ha richiamato in modo specifico il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia M.G., che erano risultate riscontrate in maniera individualizzante dal testo delle intercettazioni ambientali, come aveva esposto nel dettaglio l’ordinanza genetica, esaminando la posizione del P..

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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