Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7895 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004 da parte del contribuente, dottore commercialista, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita rigettava il ricorso per gli anni 2001, 2003 e 2004 e lo dichiarava inammissibile per l’anno 2002. La decisione era riformata in appello (che non includeva l’anno 2002), con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la ritenuta inesistenza dell’autonoma organizzazione.

La censura non è fondata. La sentenza ha accertato in fatto l’inesistenza dell’autonoma organizzazione, escludendo in particolare che dalla documentazione in atti emergesse un uso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione. In questo senso la sentenza impugnata si muove nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte e nessuna censura viene mossa nel ricorso in punto di adeguatezza della motivazione.

Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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