T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-12-2011, n. 9865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con verbale. di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009 redatto nei confronti della ditta A.S.S. COOP. A.R.L, la Società S.E.C. S.p.a. riceveva formale diffida per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento per sanzioni amministrative per altre asserite violazioni, sia sanabili sia insanabili (doc. 2).

Nella specie venivano contestate numerose inadempienze e relative violazioni per un importo totale ma provvisorio di Euro 9.311,00.

La S. ricorrente richiedeva l’accesso agli atti e ai documenti per potere esercitare il diritto di difesa. Con istanza datata 22 giugno 2009,, parte ricorrente chiedeva "l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento amministrativo concluso con il verbale di obbligazione in solido, emarginato in oggetto ed allegato, invitando le amministrazioni resistenti alla comunicazione dell”unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, del responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento e del responsabile del procedimento ed alla messa in visione, estrazione e/o trasmissione della documentazione medesima presso l’eletto domicilio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 294, 00198 Roma, nello Studio degli Avvocati Angelo e Valerio Vallefuoco ovvero a consentire l’ingresso personale della Società S.E.C. s.p.a., in persona del procuratore speciale, parte istante, o dei propri legali nella sede dell’Amministrazione per l’esame e l’estrazione di copia di tutti gli atti e documenti".

La domanda di accesso ai documenti trovava quindi ragione nel fatto che "la Società S.E.C. s.p.a. non era stata posta nelle condizioni di interloquire nel procedimento amministrativo sin dal 2008, inizio degli accertamenti ispettivi, e nulla può sapere delle risultanze del verbale".

Precisa altresì parte ricorrente che il verbale risulta essere datato 9 giugno 2009, mentre la risposta negativa della DPL è datata 2 luglio 2009 (l’INAIL e l’INPS non hanno ancora risposto).

Con nota n. 15083 del 2 luglio 2009 la direzione provinciale del lavoro di Ferrara, servizio ispezione del lavoro, pur ritenendo "sussistere in capo a codesta società un interesse concreto ed attuale" sottolineava che ai sensi del D.M. 757/1994 "sono sottratti all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni a carico di lavoratori o terzi, finché perdura il rapporto di lavoro".:Le altre due amministrazioni non hanno risposto all’istanza di accesso e sull’istanza di accesso medesima si sarebbe formato anche il diniego tacito.

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. la società S.E.C. S.P.A., impugna il diniego, formatosi sull’istanza di accesso ai documenti del 22 giugno 2009 della direzione provinciale del lavoro di Ferrara, servizio ispezione del lavoro.

Afferma parte ricorrente che l’impugnato diniego tacito di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso ad documenti amministrativi ex articoli 22, 24 e 25, L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento, nonché diritto di difesa. Falsa applicazione D.M. 4 novembre 1994, n. 757: annullamento ovvero disapplicazione della normativa regolamentare. Eccesso di potere sotto molteplici motivi. Motivazione insufficiente e/o carente.

Il diniego espresso e/o tacito appare illegittimo per le considerazioni in diritto che seguono.

La condotta dell’Amministrazione aggrava la posizione di un soggetto, appunto la S., impossibilitato a difendersi.

1.2 Innanzitutto sulla sussistenza del concreto interesse.

Dall’esame degli atti risulta sufficientemente motivato il concreto interesse che spinge la S. a richiedere l’accesso agli atti.

Il requisito del concreto interesse deriva dal contenuto dell’istanza di accesso proposta dalla S. per difendere i propri interessi e i propri diritti soggettivi in un procedimento illegittimo sin dall’inizio, in ragione dei motivi dedotti nella domanda di accesso che devono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente atto.

1.3 Insussistenza delle cause di esclusione del diritto di accesso, sia di natura legislativa sia di natura regolamentare.

Nella fattispecie in esame non possono essere opposte né le cause di esclusione di natura legislativa né quelle regolamentari.

1.4 Insussistenza del segreto istruttorio.

Nella vertenza in esame le amministrazioni resistenti non potrebbero trincerarsi nemmeno dietro il segreto istruttorio.

Anche per questo terzo ed ultimo aspetto i Giudici Amministrativi hanno precisato che la rilevanza penale delle contestazioni non può legittimare un assoluto diniego all’ accesso.

Dall’esame della normativa richiamata emerge in maniera chiara l’interesse della S. ad accedere alla documentazione in possesso del Ministero. L’interesse è ulteriormente qualificato in quanto nella fattispecie in esame attraverso l’accesso agli atti e ai documenti la S. vorrebbe esercitare il proprio diritto di difesa.

Di contro le amministrazioni resistenti non hanno espresso motivi espressi di diniego, mentre il diniego tacito in quanto illegittimo deve essere annullato

2. Richiesta di condanna delle amministrazioni soccombenti al risarcimento danni.

La società ricorrente ha già subito, subisce e subirà sino alla pronuncia di annullamento dell’ atto con il quale l’accesso è stato negato un danno notevole, un danno notevole, corrispondente allo stato alla somma riportata nel verbale di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009, Euro 9.311,00., ovvero in quella che verrà successivamente ingiunta in corso di causa.

Il danno notevole, peraltro, deriva, in parte minima, dal danno emergente appena accennato e, in maggior misura, dal lucro cessante, dalla perdita di chance, dal mancato possibile esercizio del diritto alla difesa e da danno moraleesistenziale.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Nel merito il ricorso è fondato.

Al riguardo, la ricorrente esattamente afferma che nessun dubbio sussiste in ordine all’interesse ed alla legittimazione all’accesso ai sensi dell’art.25 della L. n.241/1990 agli atti in base ai quali è stata chiamata in solido con la propria appaltatrice di cui alla domanda indicata in epigrafe ed in particolare:

– di tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con verbale di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009 redatto nei confronti della ditta A.S.S. COOP. A.R.L.;

– di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009 redatto nei confronti della ditta A.S.S. COOP. A.R.L, ancorché non conosciuti e/o non comunicati

A quasi vent’anni dall’entrata in vigore delle norme sull’accesso di cui alla legge n.241, il diniego espresso della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara nella complessiva vicenda appare improntato ad un ingiustificato ed ingiustificabile ostruzionismo.

In linea di principio va considerato che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e 4 d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39). Nel caso in esame non si ravvisa alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori i cui nominativi, con i relativi contributi che l’INPS aveva ritenuto non conformi ai CCNL di settore, erano peraltro già presenti nel verbale di accertamento.

L’atteggiamento ostruzionistico dell’Amministrazione non pare dunque avere alcuna reale giustificazione.

Ed invero già l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con la decisione 4 febbraio 1997, n. 5) si è pronunciata nel senso che "l’accesso, qualora venga in rilevo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto al! "esigenza di riservatezza del terzo".

Con decisione dell’anno successivo il Consiglio di Stato ha ripetuto la statuizione dell’Adunanza Plenaria (cfr. C.S., sez. VI, dec. 2 dicembre 1998, n. 1725) favorendo il diritto di accesso rispetto a quello di riservatezza, chiarendo che "in presenza di un conflitto fra fonte primaria ed atto di formazione secondaria che disciplini successivamente la medesima fattispecie in maniere. contrastante con la prima, la norma di rango secondario, anche se non impugnata, deve considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di giudizio", confermando che "il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza (cfr. C.S., sez. VI, dec. 26 gennaio 1999, n. 59).

Peraltro l’orientamento giurisprudenziale intervenuto successivamente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 1997, in seguito all’entrata in vigore delle modifiche alla L. 241/1990, apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, trova conferma nella previsione dell’ultimo comma del novellato art. 24, L. 241/1990, in base al quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Da ciò consegue che si appalesa illegittimo il diniego all’accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva a carico di lavoratori o terzi, giacché quando il diritto di accesso viene in rilievo ed è esercitato dal richiedente a fini di tutela degli interessi giuridici del richiedente con corrispondente recessione dell’esigenza di tutela della sfera privata altrui deve prevalere rispetto all’ esigenza di riservatezza dei terzi. (cfr. T.A.R. LombardiaBrescia, sent. 20 dicembre 2006, n. 1621 T.A.R. PugliaLecce, sentenza 29 agosto 2008, n. 2439, e sentenza 16 febbraio 2007, n. 481).

In tale direzione dunque essendo l’accesso la regola ed il diniego l’eccezione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve ordinarsi l’esibizione della documentazione richiesta.

Quanto alla pretesa risarcitoria la stessa va radicalmente respinta per genericità ed assenza di qualsiasi elemento probatorio

Avendo l’Amministrazione costretto la ricorrente a tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.000,00 a favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, servizio ispezione del lavoro di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta indicata in epigrafe, addebitandogli le spese di riproduzione e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di ricerca e di visura.

1) Respinge la pretesa risarcitoria,

2) Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari e diritti del presente giudizio che sono liquidati omnicomprensivamente in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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