Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 21.10.2010 il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di F.F. dal Gup del tribunale di Paola, in data 5.10.2010, successivamente alla condanna, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione in relazione al delitto di omicidio.
Il tribunale premetteva che nella specie la misura cautelare era stata applicata ai sensi dell’art. 273 e art. 275 cod. proc. pen., comma 1 bis essendo stata ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), alla luce della entità della pena inflitta, della personalità dell’imputato e delle concrete modalità del fatto. Si versava, quindi, in ipotesi del tutto diversa da quella disciplinata dall’art. 307 cod. proc. pen. nella quale si richiede la sussistenza del pericolo di fuga,(citando sul punto gli arresti della giurisprudenza di legittimità).
Esclusa, quindi, la dedotta perdita di efficacia della misura cautelare a causa della omessa trasmissione di atti (peraltro non specificati dalla difesa), il tribunale, quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, evidenziava la sussistenza della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, e rilevava che il F. è stato ritenuto responsabile dell’omicìdio volontario in danno di una donna, con le aggravanti dei motivi futili e dell’aver agito con crudeltà. Pertanto, riteneva sussistente l’elevato rischio che lo stesso fosse spinto a sottrarsi alla pena, nonchè, le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., lett. c), alla luce delle suddette circostanze che avevano caratterizzato la condotta dell’Imputato e, conseguentemente, della personalità e della elevata capacità delinquenziale dello stesso.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il F., denunciando con un unico motivo il vizio di motivazione ritenuta palesemente contraddittoria.
In primo luogo evidenzia come da un lato si afferma che la misura cautelare è giustificata dalla sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta, dall’altra si rileva il pericolo di sottrazione alla esecuzione della condanna e, quindi, il pericolo di fuga sul quale, peraltro, la motivazione è assolutamente carente tenuto conto: che la condanna è stata emessa a giugno 2010 e la misura è stata applicata ad ottobre; che i Carabinieri hanno riferito della condotta regolare del F. che è incensurato, svolge una stabile attività lavorativa e che non ha manifestato alcun comportamento prodromico alla fuga. Tanto, ad avviso del ricorrente, esclude l’attualità della pericolosità a fronte dell’assoluta genericità degli argomenti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, atteso che non è stato indicato alcun elemento nuovo rispetto a quanto in fase di indagini aveva fatto escludere dal Gip prima e dal tribunale del riesame poi (su appello del p.m.) la sussistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
Il ricorso non fondato, deve essere rigettato.
1. Ribadito che, come è stato correttamente ricordato nell’ordinanza impugnata, l’art. 307 e l’ art. 275 cod. proc. pen., comma 1 bis, si fondano su presupposti diversi, deve ricordarsi che a seguito dell’introduzione all’art. 275 cod. proc. pen. del comma 1 bis si impone al giudice, contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna, un particolare esame delle esigenze cautelari art. 274 cod. proc. pen., ex lett. b) e c), comprensivo dell’esito del procedimento, della sanzione applicata, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, al fine di stabilire se, a seguito della decisione di condanna, si renda necessaria l’adozione di una misura cautelare personale. Una valutazione discrezionale, quindi, in base a parametri predefiniti della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., lett. b) e c).
E’ stato, altresì, precisato che l’art. 275 cod. proc. pen.,, comma 1 bis che impone al giudice di osservare determinati criteri ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari "contestualmente" ad una sentenza di condanna, lungi dal limitare l’applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna, impone solo una particolare regola di giudizio in ordine all’esame delle esigenze cautelari qualora l’imputato sia stato condannato. Pur se la previsione può apparire scontata – essendo ovvio che dopo una condanna il giudice investito di una domanda cautelare debba tener conto degli elementi che a tale pronuncia si accompagnino – appare chiaro che la sua ratio sia quella di ampliare i margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari e dei criteri di scelta tra esse e, nello stesso tempo, di imporre al giudice, in presenza di una richiesta del pubblico ministero, di non ritardare a un tempo successivo alla pronuncia di condanna la decisione circa l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 14223, 19/01/2005, 231377).
2. Alla luce dei richiamati principi, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura cautelare è immune dai vizi denunciati.
Il tribunale ha fondato la propria valutazione su circostanze di fatto univoche dalle quali ha tratto il proprio convincimento attraverso un percorso logico e coerente, laddove ha sottolineato da un lato l’elevata entità della pena, dall’altro la personalità dell’imputato desumendone i profili certamente rilevanti dalla condotta e dalle complessive modalità del fatto come accertate all’esito del giudizio. Ha, infatti, evidenziato che il F. aveva seguito gli spostamenti della vittima; quindi, accertatosi della presenza della stessa nell’abitazione aveva appiccato il fuoco al portone d’ingresso con una tanica di benzina e, nel momento in cui la donna cercava di allontanarsi per sfuggire alle fiamme, le aveva versato addosso altra benzina, provocando alla vittima ustioni gravi a seguito delle quali successivamente era deceduta. Era stato, peraltro, ritenuto che il F. si fosse determinato al gesto omicida al fine di opporsi alla relazione sentimentale che il padre aveva con la donna rumena.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
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