Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 25 maggio 2006 che ha rigettato il ricorso con il quale D.G.A.M. ha chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatogli dalla società consortile per azioni ELASIS in data 23 febbraio 2006 con il conseguente ordine di reintegra e condanna al risarcimento del danno della L. 300 del 1970, ex art. 18. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando e vagliando le prove testimoniali assunte che hanno confermato l’addebito mosso al ricorrente di essere stato sorpreso con del materiale di proprietà della FIAT Auto trafugato da un locale di proprietà della stessa società; in particolare personale S. in servizio di ronda effettuava il controllo della vettura sulla quale viaggiava il D. G. in compagnia di altro dipendente B.G., nelle vicinanze dell’intervarco che collega lo stabilimento FIAT Auto ad ELASIS, e dal controllo emergeva la presenza nella vettura di una scatola contenente quattro navigatori satellitari di proprietà di FIAT Auto.
Il D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Napoli affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la ELASIS che ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. In particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le prove testimoniali assunte, anche con riferimento alla attendibilità dei testi, tanto da dover ritenere una riformulazione della contestazione al lavoratore, considerando un difetto di controllo sull’attività illegittima commessa da altro lavoratore con cui il ricorrente si accompagnava al momento del controllo che ha dato poi luogo alla contestazione.
Il ricorso è infondato. Il ricorrente propone una diversa valutazione delle prove in modo inammissibile in sede di legittimità ove, come costantemente affermato da questa Corte, può essere valutata la congruità e logicità della motivazione senza poter rivisitare le risultanze istruttorie al fine di sovrapporre una diversa valutazione per pervenire a giudizio diverso da quello operato dai giudici del merito a cui è riservato in via esclusiva l’apprezzamento dei fatti. Nel caso in esame la corte territoriale ha congruamente motivato la propria decisione esaminando le risultanze istruttorie e giustificando logicamente la diversa attendibilità dei testi assunti, nel caso di contrasto fra le loro deposizioni. In particolare la Corte romana ha negato credibilità alle deposizioni dei due testi indicati dal D.G. perchè contrastanti con quanto affermato dallo stesso D.G. nelle sue giustificazioni scritte.
Quanto alla circostanza della presenza di un’altra persona al momento del controllo che ha portato all’accertamento del fatto, non trattasi di mutamento della contestazione, come sostenuto dal ricorrente, ma di circostanza relativa all’episodio contestato e sulla quale lo stesso lavoratore poteva riferire nelle proprie giustificazioni indipendentemente dalla specifica contestazioni. La logicità della motivazione rende, dunque, inammissibile in questa sede di legittimità una diversa valutazione del fatto, come sostanzialmente richiesto dal ricorrente.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
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