Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 6764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al T.R.G.A. di Trento i signori L. G. B., L. E., L. M. e L. D. hanno esposto di essere comproprietari in Comune di Pinzolo di una superficie fondiaria di circa 4.100 mq identificata con le pp.ff. 817/1, 819/1, 817/3, 817/4, 819/3, 820 e 821/2, ricadente all’interno di un comparto residenziale nelle immediate vicinanze del centro cui il nuovo piano regolatore, definitivamente adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 30.3.2001, aveva inizialmente attribuito un indice di fabbricabilità di 2 mc/mq, così come già previsto nel previgente programma di fabbricazione.

– I medesimi hanno domandato al TAR adìto l’annullamento:

– del verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 3345 dd. 23.12.2002, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Pinzolo;

– del parere della Commissione Urbanistica provinciale n. 41/2001 dd. 29.11.2001;

– del documento denominato "Modifiche al P.R.G. a seguito del voto della CUP", facente parte della relazione illustrativa al PRG.

Gli anzidetti provvedimenti sono stati impugnati per le parti in cui, a modifica delle precedenti determinazioni, hanno compresso da 2,0 mc./mq. a 1,5 mc./mq. l’indice di fabbricabilità relativo alle "Aree Residenziali di Completamento Intensive", disciplinate all’art. 14 delle norme di attuazione del P.R.G..

1.2.- A sostegno del ricorso gli interessati hanno dedotto:

(primo motivo) la modifica introdotta d’ufficio dalla Giunta provinciale vìola, ed erroneamente applica gli artt. 40 – 41 della legge provinciale Trento 5.9.1991, n. 23, incorrendo inoltre in eccesso di potere per sviamento, incompetenza, e violazione dei principi di cui alla l. 241/90. L’organo provinciale, introducendo numerosissime e pregnanti modifiche d’ufficio (sia obbligatorie che facoltative), ha inciso drasticamente sulla scelta adottata dal Commissario ad acta (criticata dalla Commissione Urbanistica Provinciale) e sullo stesso disegno fondamentale del piano; ciò avrebbe reso doverosa la ripubblicazione del piano e la conseguente riapertura dei termini onde consentire la proposizione di nuove osservazioni da parte dei proprietari o degli interessati che, viceversa, sono rimasti privi della qualificata forma di partecipazione prevista dall’ordinamento;

– (secondo motivo) la delibera gravata è affetta da eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, travisamento del fatto, errore e carenza assoluta di motivazione; se pure la CUP aveva criticato come "decisamente esuberante rispetto ai fabbisogni dei residenti" il dimensionamento residenziale, tanto non potrebbe che venir riferito alle scelte pianificatorie riguardanti superfici nuove e diverse rispetto a quelle che in base al previgente programma di fabbricazione già risultavano edificabili (come appunto l’area dei ricorrenti) e comunque il ridimensionamento sarebbe logicamente potuto avvenire mediante compressione delle superfici (così come avvenuto, quanto alle aree residenziali di completamento intensivo togliendo mq 4.393,5), rimanendo viceversa inspiegabile la modifica apportata alla norma attuativa (con un’incidenza assolutamente insignificante rispetto alle finalità di contenimento auspicate dalla CUP), contraddittoria rispetto al mantenimento in grafica della puntinatura e soprattutto non richiesto nel parere della CUP, di talchè l’impugnata modifica risulterebbe una unilaterale ed ingiustificata determinazione della Giunta provinciale.

3.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso; di qui l’appello proposto dai signori L., affidato a motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione. Si è costituita nel giudizio la Provincia di Trento, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive. Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi (memoria 1.10.2011) e, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione, con l’appello in esame, verte sulla legittimità di un provvedimento di approvazione provinciale di PRG che reca un ridimensionamento d’ufficio (da 2 a 1,5 mcmq) dell’indice di fabbricabilità inizialmente stabilito dal provvedimento di adozione dello strumento urbanistico in questione.

2. Con la pronunzia impugnata dai signori L., il TAR ha respinto i due motivi dedotti osservando che:

a)- sulla violazione degli artt. 40 e 41 della legge provinciale Trento n.23/91, non era necessario procedere, ad una ripubblicazione delle piano, sottoponendo la variazione dell’indice alle osservazioni dei privati; la riduzione in argomento non è preclusa dalla legge citata e le osservazioni della CUP, che ritenendo l’indice adottato esuberante ne hanno originato la riduzione, sono consone alle esigenze del PUP, il quale a sua volta suggerisce di ridurre la volumetria residenziale adottata, in quanto valutata eccedente rispetto alle esigenze del Comune;

b) – il provvedimento della CUP opera un costante riferimento alle impostazioni del PUP, ed è chiaro il contestuale riferimento sia all’aspetto dei volumi che a quello delle superfici, onde non si ravvede la denunciata carenza motivazionale, nè emerge un profilo di contraddittorietà per la sopravvivenza della puntinatura, da ritenersi ormai irrilevante dopo la modifica sia della norma tecnica che della legenda della cartografia;

3.- Contro queste argomentazioni gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, che:

a)- la sentenza ha ignorato le censure specifiche dedotte in primo grado, che lamentavano come le modifiche d’ufficio approvate, incidendo pesantemente sul disegno fondamentale, imponessero la ripubblicazione del piano e che comunque le stesse non erano state motivate;

b)- a differenza di quanto ritenuto dal TAR, una corretta esegesi delle argomentazioni della CUP imporrebbe di ritenere che le critiche di esuberanza di alcune localizzazioni insediative sono rivolte a superfici nuove e diverse da quelle di già riconosciuta vocazione edificatoria; del resto le modifiche normative dell’art. 14 (per le zone residenziali di completamento intensivo) non trovano riferimento nelle osservazioni del citato organo consultivo e comunque inciderebbero su superfici modeste, che non risultano quindi contrastare con le finalità di salvaguardare il territorio dai ritenuti eccessi di previsione edificatoria;

c)- la riduzione dell’indice fondario non sarebbe applicabile ai fondi degli appellanti, contrastando con la cartografia di PRG, che mantiene la colorazione originaria propria delle aree soggette al precedente indice e non è stata né suggerita né imposta dal giudizio espresso dalla CUP;

d)- quanto sopra confermerebbe che l’emendamento riduttivo dell’indice in argomento è risultato di un "autonoma, erronea ed immotivata valutazione della Giunta provinciale, assunta in sede di approvazione del piano, tenendo conto che la stessa è stata disposta con riferimento ad una parte limitatissima del territorio comunale.

4.- L’appello è infondato. Le questioni in questa sede sollevate e riproposte, vanno risolte alla luce dei principi giurisprudenziali formatisi in materia e, tenuto conto di natura ed incidenza della modifica approvata, sono sostanzialmente riconducibili a due ordini, vale a dire:

a)- se la disposta e contestata riduzione dell’indice di fabbricabilità richiedeva nella fattispecie una particolare motivazione e, in caso affermativo, se la stessa risulti adeguatamente presente nella delibera di approvazione della variante al PRG;

b) – se quest’ultima doveva essere preceduta da una nuova pubblicazione del piano adottato per consentire la presentazione delle osservazioni.

Pregiudizialmente deve affermarsi l’irrilevanza di ogni riferimento alle discordanze tra risultanze cartografiche e normativa di PRG, nel cui caso è noto come debbono prevalere le disposizioni di Piano che risultino inequivocabili (Cons. di Stato, sez. IV, n. 994/1992), sicchè le prime non possono costituire parametro per avversare chiare disposizioni di PRG che dispongano in senso contrario, del resto incontestate in punto di fatto.

4.1- Quanto al primo ordine di questioni, il Collegio rileva l’infondatezza della censura di difetto di motivazione anzitutto sotto l’aspetto formale, poiché, conformemente a quanto verificato dal TAR, la delibera di approvazione poggia su una diffusa motivazione resa dalla parere della CUP. Nella fattispecie, risulta pertanto pienamente rispettato il principio generale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in base al quale deve darsi conto delle ragioni per le quali l’amministrazione ritenga di dover procedere, in sede pianificatoria, alla compressione o al sacrificio dello "ius aedificandi" a carico di aree specificamente e limitatamente individuate.

Il difetto di motivazione (prescindendo dall’eccezione dell’appellata per cui la deduzione costituirebbe censura nuova dedotta in appello) non risulta poi sussistere nemmeno sotto il profilo sostanziale, poiché dal parere della CUP emerge in maniera incontrovertibile e diffusa l’esigenza di contenere l’entità delle previsioni insediative, a sua volta in applicazione dello strumento pianificatorio sovraordinato, costituito dal PUP. Ciò evidenziato non appare fondato sostenere il difetto di motivazione in relazione al parere della CUO e facendo leva sulla modestissima entità delle superfici interessate dalla riduzione dell’indice; dagli atti impugnati emerge in tutta chiarezza non un intento di contenimento meramente dimensionale delle edificazioni, ma un indirizzo di governo dell’attività urbanistica secondo "forme di utilizzo del territorio qualitativamente elevato" escludendo nuove edificazioni" e si precisa che "la conformità al piano provinciale non è solo riferita a vincoli fisici, ma anche alla filosofia dei contenuti cioè a quel complesso di azioni e comportamenti finalizzato alla qualità dell’ambiente". E’ evidente quindi che, come essenzialmente ritenuto dal TAR, la tutela dell’ambiente e della qualità della vita può essere perseguita anche estendendo il ridimensionando delle previsioni insediative a superfici limitate, se questo venga previsto in un contesto pianificatorio, ed a suo completamento, che prevede il criterio generale del ridimensionamento per le ragioni suddette. Del resto l’art. 41 della legge provinciale TN n. 22/1991 prevede espressamente la variante come strumento di adeguamento del PRG al PUP, recante la disciplina "ambientale" complessiva.

4.2.- Le osservazioni sin qui formulate non sono prive di riflessi anche sulla seconda questione proposta (ed invero non approfondita dal TAR), attinente alla sostenuta necessità di una ripubblicazione delle modifiche riduttive degli indici introdotte d’ufficio; su tale tematica influisce in senso negativo proprio la dimensione assai limitata della zona interessata dalla riduzione. Il fatto, più volte sottolineato dagli stessi appellanti, che le modifiche abbiano inciso su una estensione territoriale molto ridotta, o riguardato una serie di altre modifiche di dettaglio, non crea una situazione di aspettativa alla ripubblicazione, finalizzata alla presentazioni di osservazioni sulle modifiche che si intendono introdurre. Del resto l’ art. 41 della legge provinciale citata TN n. 22/1991, che costituisce la fonte normativa della delibera impugnata, permette di definire "obbligatoria" la modifica di PRG disposta proprio in quanto volta ad assicurare il rispetto del PUP (strumento pianificatorio sovraordinato) e legittima le modifiche d’ufficio che non mutino le "caratteristiche essenziali del piano"; sicchè deve qui richiamarsi la giurisprudenza amministrativa che, in presenza delle predette caratteristiche, ha più volte escluso la necessità di una ripubblicazione delle modifiche introdotte d’ufficio in sede di approvazione del piano adottato (per il principio, v., fra le molte, Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 2297/2006). Occorre infine ricordare che l’istituto delle osservazioni ha natura procedimentale, e che, attese le ragioni sopra illustrate, la pubblicazione non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso ed essere quindi suscettibile di determinare l’ annullamento del provvedimento impugnato (cfr. art. 21octies legge n. 241/1990).

5.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

– Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, di entrambi i gradi di giudizio attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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