Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6712 Autostrade

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 795/02 il Tar per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto da C. C., R. L. in S., S. F. in C. avverso l’ordinanza del 26.9.1994, con cui il Sindaco del comune di Miasino ha ordinato la rimozione di alcuni archetti ribaltabili idonei a delimitare una zona da adibire a parcheggio privato in largo Marconi.

Con sentenza n. 796/02 lo stesso Tar per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto dai medesimi soggetti avverso la nota del 9.3.1995, con cui il comune di Miasino ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata per la posa degli stessi archetti.

C. C., R. L. in S., S. F. in C. hanno proposto autonomi ricorsi in appello avverso tali sentenze per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Miasino si è costituito in entrambi i giudizi, chiedendo la reiezione dei ricorsi.

All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, proposti avverso diverse sentenze, che attengono però ad una unica questione.

3. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di alcuni atti adottati dal comune di Miasino in relazione alla posa da parte dei ricorrenti di archetti ribaltabili idonei a delimitare una zona da adibire a parcheggio privato in largo Marconi.

I ricorsi si inseriscono in un più ampio contenzioso che vede gli odierni appellanti e il comune di Miasino su posizioni contrapposte con riferimento alla area antistante il fabbricato di proprietà dei ricorrenti.

Il giudice di primo grado ha accertato in via incidentale la sussistenza dell’uso pubblico della strada privata, escludendo che si tratti di una servitù di uso pubblico e ha ritenuto che tale natura del bene consentisse al comune di impedire l’apposizione degli archetti, che avrebbero destinato una parte dell’area a parcheggio privato.

Gli appellanti deducono che sulla richiesta di apposizione degli archetti si sarebbe formato il silenzio assenso, che l’uso pubblico della strada non sarebbe stato dimostrato dal Comune, che sarebbe anche privo di competenza in materia di occupazione stradale.

Aggiungono gli appellanti che anche l’eventuale uso pubblico della strada non è elemento sufficiente per precludere l’apposizione degli archetti, potendo gli stessi essere ritenuti compatibili con il predetto uso.

Al riguardo, si osserva che gli appellanti hanno dimostrato la proprietà dell’area in questione, mentre gli elementi forniti dal Comune devono ritenersi idonei a provare l’uso pubblico della strada (e non già la servitù di uso pubblico).

Con riferimento al primo profilo, la nota della regione Piemonte n. 8821 dell’8.11.1976 fa espresso riferimento alla proprietà privata dell’area, del resto dimostrata dagli appellanti tramite gli atti di acquisto dell’area e il comune si è limitato ad affermare la natura pubblica della strada o la sussistenza di una servitù di passaggio e sosta senza fornire adeguate prove (tale non è il mero richiamo – contenuto in un atto del comune del 1967 – ad una sentenza della Cassazione del 1917, che non è stata prodotta neanche dopo la contestazione degli appellanti sulla esistenza della stessa).

In ordine all’uso pubblico, va premesso che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività (Cass. civ., sez. un., n. 1624/2010; Cons. Stato, V, n. 7081/2006).

La giurisprudenza ha ritenuto che l’assoggettamento a uso pubblico di una strada privata, può derivare, oltre che dalla volontà del proprietario e dal mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria cittadina, anche da un immemorabile uso pubblico, inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione – pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica – di esercitare il diritto di uso della strada (Consiglio Stato, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2864).

Nel caso di specie, risulta che largo Marconi sia stato incluso nell’elenco delle vie, piazze e località del comune fin dal 1939 (delibera del Podestà dell’11.3.1939), che la strada è dotata di pubblica illuminazione, che è presente una targa apposta dal comune con l’indicazione del nome della via.

Tali elementi, unitamente alle prodotte fotografie, costituiscono indici presuntivi dell’uso pubblico della strada privata, che non sono stati confutati da una adeguata prova contraria da parte degli appellanti, con la conseguenza che deve ritenersi accertato (in via incidentale) l’uso pubblico della strada.

4. Escluso in altro giudizio definito dal Collegio in data odierna che si sia formato il silenzio assenso sulla istanza degli appellanti, deve essere verificato se gli impugnati provvedimenti di rimozione degli archetti e di diniego di condono edilizio siano giustificati dal mero richiamo all’uso pubblico della strada.

In realtà, l’art. 2, comma 1, del Codice della strada (d. lgs. n. 285/92), richiamato dal Tar, definisce "strada" l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ciò che caratterizza l’uso pubblico è, quindi, la destinazione alla circolazione.

Nel caso di specie, le foto dello stato dei luoghi dimostrano in modo chiaro come l’area dove sono stati posti gli archetti è situata in linea con un albero dove già la circolazione dei veicoli è preclusa, potendo avvenire nella parte restante della strada; peraltro, gli archetti sono stati posizionati in linea con l’albero in modo da non costituire alcun intralcio in caso di assenza di auto parcheggiate.

Nell’adottare l’ordine di rimozione e il diniego di condono edilizio, il Comune non ha in alcun modo preso in considerazione la compatibilità tra apposizione degli archetti e l’uso pubblico della strada e, soprattutto, non ha valutato che la zona in contestazione sarebbe comunque stata destinata a parcheggio e non al transito delle auto.

Va, inoltre, rilevato come il comune non abbia in alcun modo dimostrato che l’uso pubblico dell’area includa la destinazione a parcheggio pubblico (si richiama quanto detto in precedenza circa l’inidoneità del generico richiamo di una sentenza non prodotta del 1917 a fondare la sussistenza di una servitù di sosta).

L’insussistenza di un uso pubblico di sosta si desume anche dalla nota del comune del 7.7.1965, con cui viene chiesto ai proprietari dell’area di concedere l’autorizzazione all’occupazione della piazzetta da parte di venditori ambulanti, non essendovi altro posteggio nella piazza Marconi; tale nota, che segue altre con cui il comune aveva affermato l’uso pubblico della strada, conferma che l’uso non si estendeva al parcheggio, non avendo altrimenti il comune avuto bisogno dell’autorizzazione dei proprietari.

In definitiva, la pretesa dei proprietari di apporre degli archetti idonei a delimitare una zona da adibire a parcheggio privato risulta essere coerente con la proprietà (privata) dell’area e compatibile con l’uso (pubblico) della stessa, consentendo la circolazione di pedoni, veicoli e animali.

Gli impugnati provvedimenti devono, dunque, essere annullati sotto tale profilo.

5. In conclusione, i ricorsi in appello riuniti devono essere accolti e in riforma delle impugnate sentenze, vanno accolti in parte i ricorsi di primo grado con assorbimento degli ulteriori motivi proposti, dal cui esame i ricorrenti non trarrebbero alcuna ulteriore utilità.

Alla soccombenza del comune seguono le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle impugnate sentenze, accoglie in parte i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna il Comune alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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