Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con bando di gara del 25.11.2009, il Comune di San Giorgio Jonico indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
All’esito della gara veniva formata la seguente graduatoria: 1. ATI T. S. – N. Spurghi s.r.l.: p. 99,35; 2. M. s.r.l.: p. 99,21; 3. Geotec s.r.l.: p. 98,25, con conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ ATI T. S. – N. Spurghi s.r.l..
L’aggiudicazione è stata impugnata dalla Geotec, terza classificata con ricorso deciso con separata sentenza dal Tar per la Puglia, sezione di Lecce e dalla M., seconda classificata.
Con sentenza n. 2733/2010 il Tar ha deciso tale ultimo ricorso, respingendo il ricorso incidentale proposto dalla T. e accogliendo il ricorso principale della M..
Il comune di San Giorgio Jonico e la T. hanno impugnato, rispettivamente con appello principale e incidentale, tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La M. si è costituita in servizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Comune, appellante principale e la T., appellante incidentale, contestano l’accoglimento da parte del Tar del ricorso principale di M..
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per "l’assenza della corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e la quota di esecuzione del servizio, in quanto la mandataria T., pur dichiarando di svolgere l’80% del totale dei servizi previsti dal CSA, non ha dimostrato di possedere i requisiti relativi al fatturato di cui alla lett.b pag.5 del bando, avendo dichiarato un fatturato corrispondente al 75,90%".
Le appellanti contestano che fosse richiesta dal bando o prevista dalla vigente disciplina la necessità della corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quota di esecuzione del servizio.
Il motivo di appello è fondato.
Si osserva che i requisiti minimi di partecipazione alla gara erano stati fissati direttamente dal bando, il cui art. 17 prevedeva – con riferimento al fatturato – che in caso di Rti almeno il 40 % dell’importo dovesse essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e il 10 % dalle imprese mandanti.
Il raggruppamento aggiudicatario rispettava ampiamente tali requisiti minimi e tale elemento è già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della tesi accolta dal Tar, avendo l’aggiudicataria rispettato la specifica clausola del bando, non oggetto di impugnazione.
Una diversa regola non può essere tratta da un generico rinvio all’art. 37 del d. lgs. n. 163/06 da parte del disciplinare di gara, anche perché il citato art. 37 si limita a prevedere la necessità di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (comma 4) e di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (comma 13), senza introdurre una necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione e, quindi, di esecuzione e requisiti di partecipazione.
In sostanza, il Tar ha applicato una clausola di esclusione in realtà non presente nella disciplina di gara e non ricavabile neanche dal citato art. 37.
L’impugnata sentenza va, quindi, riformata sul punto e, non essendo stati riproposti i motivi assorbiti in primo grado, la reiezione del ricorso principale di primo grado determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle ulteriori censure, proposte dall’appellante incidentale con riferimento al suo ricorso incidentale di primo grado.
3. In conclusione, il ricorso in appello principale va accolto e va in parte accolto il ricorso in appello incidentale, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla M..
La restante parte dell’appello incidentale va dichiarata improcedibile.
Attesa la peculiarità e parziale novità della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello principale indicato in epigrafe, accoglie in parte il ricorso in appello incidentale e per la restante parte lo dichiara improcedibile e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale proposto in primo grado dalla M. s.r.l..
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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