Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 22.09.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava nei confronti di L.C. la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. (per avere minacciato V.A., comandante della polizia municipale del Comune di Roccarainoia, che lo contattava per effettuare un controllo finalizzato all’accertamento di abusi edilizi, dicendogli "Già mi hai sequestrato una volta il cantiere, non permetterti di farlo ancora altrimenti te la vedrai con me; ti farò vedere chi è L.C.", al fine di fargli omettere il controllo, atto d’ufficio) e alla pena di mesi 7 di arresto Euro 7.000 d’ammenda per le contravvenzioni di cui agli art. 81 cpv. cod. pen.; D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 71, 65 e 72 (per avere eseguito senza permesso di costruire un porticato in cemento armato in adiacenza a un preesistente fabbricato e per avere tamponato il primo piano dello stabile con violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato), pene inflitte al L. nel giudizio di primo grado.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione dell’art. 336 cod. pen. e art. 192 c.p.p. sulla confermata affermazione di responsabilità anche in difetto dell’elemento psicologico del reato.
Egli non aveva minacciato V., che aveva solamente invitato perentoriamente ad agire nel rispetto della legge, dato che in precedenza si era introdotto sul suo fondo, per effettuare un sopralluogo, scavalcando il muro di cinta e senza avvertirlo.
Aggiungeva che era applicabile la scriminante D.L.L. n. 288 del 1944, ex art. 4 per avere egli reagito a un comportamento arbitrario del p.u..
Asseriva, poi, che mancava la prova che egli fosse stato il committente dei lavori o che fosse il proprietario dell’immobile su cui erano stati eseguiti i lavori.
Concludeva per l’annullamento della sentenza quanto meno per intervenuta prescrizione delle contravvenzioni sussistendo incertezza sulla data di ultimazione delle opere.
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.
Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze.
Il giudice d’appello è, quindi, libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.
Inoltre, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d’appello si salda con quello precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Cassazione Sezione 1 n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906).
Tanto premesso, va osservato che nel caso in esame la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare l’affermazione di responsabilità dell’imputato per tutti i reati contestatigli richiamando le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure difensive segnalate nell’atto d’appello.
Con argomentazioni incensurabili la sussistenza del delitto è stata ritenuta tenendo conto della coerenza e linearità delle dichiarazioni del pubblico ufficiale secondo cui egli percepì chiaramente la minaccia rivoltagli dall’imputato al fine d’impedirgli di eseguire un atto d’ufficio, tale essendo l’invito al L. di consentire l’esecuzione di un sopralluogo sulla sua abitazione per l’accertamento di abusi edilizi.
Essendo stato compiuto un atto d’ufficio assolutamente legittimo, è del tutto fuori luogo il richiamo della suddetta scriminante, peraltro agganciata a un precedente e diverso accertamento eseguito dallo stesso V..
Il ricorso, quindi, articola censure in fatto che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede, in quanto correlato a quello di primo grado, un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
A fronte di tale obiettiva ricostruzione dei fatti il ricorrente non ha proposto, quindi, seri elementi di contrapposizione, ma ha avanzato generiche censure inammissibili in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla paternità dell’abuso, è inammissibile perchè non risulta dedotto con l’atto d’appello.
Anche l’ultimo motivo, relativo all’intervenuta prescrizione delle contravvenzioni, non è puntuale perchè, "in tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Fattispecie in tema di edilizia)" (Cassazione Sezione 3 n. 19082/2009 RV. 243765) e, nel caso in esame, da tale onere l’imputato si è sottratto dato che non ha fornito alcun dato utile per dimostrare che la data del commesso reato non era quella specificata nella contestazione.
Va ricordato che, restando a carico dell’accusa l’onere della prova della data d’inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta la mera affermazione dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza della data d’inizio della decorrenza del relativo termine.
In base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d’inizio del decorso del termine di prescrizione: trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell’opera incriminata.
Nella specie, il motivo sulla prescrizione consiste in una mera asserzione difensiva priva di qualsiasi concreto elemento di riscontro, sicchè, essendo il dies a quo quello indicato nel capo d’imputazione (25.11.2004), la prescrizione è inutilmente decorsa, tenuto conto della sospensione dei termini per mesi 6 giorni 26 (per un rinvio del dibattimento richiesto dal difensore), dopo la pronuncia della sentenza d’appello.
Tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e, rilevato che nella specie non sussistono elementi per ritenere che l’imputato abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, alla relativa declaratoria segue, ex art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
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