Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6756 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, la società odierna appellata ha impugnato l’ordinanza di sgombero 4 agosto 2006 con cui si ordina alla società di demolire opere abusive realizzate nello stabilimento balneare in gestione e con successivi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento in data 27 ottobre 2010 con il quale il Comune di Pescara aveva negato la sanatoria per alcune opere realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi presso la stabilimento balneare gestito dalla medesima società;

– con la sentenza 10 giugno 2011 n. 366 il Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, ha dichiarato improcedibile l’originario ricorso e accolto i motivi aggiunti;

– la sentenza è stata appellata dal Comune di Pescara;

– alla pubblica udienza le parti presenti sono state rese edotte della possibilità della definizione immediata della causa nel merito.

Ritenuto che:

– la causa può essere definita nonostante non sia pervenuto il fascicolo del primo grado in quanto parte appellante ha prodotto i documenti necessari per la decisione;

– l’appello merita accoglimento quanto al secondo motivo, nella parte in cui lamenta la scorretta applicazione del principio di proporzionalità in quanto il suddetto principio è invocabile laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali, mentre nel caso di specie l’agire dell’Amministrazione è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica – queste effettivamente ampiamente discrezionali – la cui attuazione costituisce atto dovuto;

– l’appello merito accoglimento anche quanto al terzo motivo, non essendo in discussione il carattere abusivo delle opere di cui si discute, e non avendo le stesse carattere meramente stagionale (nel qual caso non sarebbe stata necessaria domanda di condono), consistendo invece in interventi aventi carattere di stabilità, non consentiti dalla disciplina urbanistica e di gestione del demanio del Comune di Pescara; non può infatti essere ritenuta priva di rilievo la sostituzione di strutture facilmente amovibili e sostanzialmente precarie con altre ben più stabili ed impegnative per l’uso del territorio;

– tanto considerato, al Comune è impedito disapplicare la suddetta normativa, fatta salva la possibilità, per la società interessata, di presentare nuovo progetto, conforme alla normativa vigente;

– in conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado;

– le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *