COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.
Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
LA CORTE
rilevato che X X, proprietario d’un complesso immobiliare in Genzano di Roma, località La Macchia o Montegiove, costituito da fabbricato ed antistante ampio piazzale di manovra parallelo alla pubblica via Milano, avendo ricevuto dal Comune di Genzano, già interessato ad acquisire il detto piazzale al proprio patrimonio, l’ordine d’eliminare le opere di recinzione ch’egli aveva ivi realizzate e ritenendo necessario un accertamento giudiziale dell’appartenenza e della materiale disponibilità dei luoghi, con citazione 5.7.01 conveniva il detto Ente locale, nonchè altri confinanti interessati, innanzi al tribunale di Velletri onde sentir dichiarare il suo diritto di proprietà sull’area in discussione e la legittimità della recinzione, appostavi onde prevenire l’accesso di terzi salvi i diritti dei chiamati;
rilevato che, costituendosi, il Comune di Genzano eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed, in via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta acquisizione della proprietà di parte dell’area per accessione invertita, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci;
rilevato che il giudice unico, assunta la causa in decisione sulla sola questione pregiudiziale, con sentenza 25.8.03 dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa, sulla considerazione che, nella specie, l’eliminazione dello stato d’incertezza e la definizione della domanda d’accertamento proposta dall’attore presupponessero la valutazione degli effetti di provvedimenti amministrativi emanati dal Comune – specificamente la destinazione a parcheggio e viabilità pubblica, per tutta l’estensione d’alcune particelle e parte d’altra, disposta con il Piano Particolareggiato – eppertanto la decisione della controversia involgesse profili attinenti all’esercizio dei poteri discrezionali della P.A. in materia di gestione del territorio;
rilevato che avverso tale decisione X X proponeva regolamento di giurisdizione, cui resisteva il Comune di Genzano con controricorso;
CONSIDERATO
Motivi della decisione
che queste S.U., con plurime recenti pronunzie, hanno rimeditato la questione relativa ai limiti d’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, sulla base anche della nuova formulazione dell’art. 367 C.P.C., pervenendo alla conclusione dell’improponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ove il giudice del merito siasi pronunziato sulla controversia con una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione e pluribus, Cass. SS.UU. 22.3.96 n. 2466, 7.12.00 n. 137, 27.2.02 n. 2958, 3.3.03 n. 3151, 19.5.04 n. 9532);
ritenuto non doversi discostare dal riferito orientamento, dacchè, in effetti, la formulazione della prima parte dell’art. 41 C.P.C., anzichè essere interpretata nel senso per cui solo una pronunzia estesa anche al merito della controversia dedotta in giudizio sia preclusiva del regolamento, deve essere interpretata, invece, nel senso per cui qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato abbia efficacia preclusiva del regolamento, attesone il significato letterale e logico di "finchè non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede di merito", desumibile dalla considerazione che il legislatore – con il modificare l’art. 367 C.P.C. e rinunciando a disciplinare il regolamento di giurisdizione come impugnazione, nonostante tale ipotesi si fosse profilata prima della riforma – abbia inteso rendere più chiaro il carattere preventivo del regolamento, escludendone la proponibilità ogniqualvolta la risoluzione della questione sulla giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo;
ritenuto che nel caso in esame, per quanto evidenziato, l’intervenuta pronunzia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice del merito osti alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con consequenziale condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente parte intimata;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E. 100,00 per esborsi ed in E. 2.000,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005
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