Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 17-11-2011, n. 42426 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.1.2010 il giudice del tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, dichiarò T.P. colpevole dei reati di cui agli artt. 633, 635, 734 cod. pen., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, per avere in zona vincolata, senza permesso di costruire, senza autorizzazione paesaggistica ed invadendo e danneggiando la proprietà altrui, realizzato un nuovo tracciato stradale sterrato lungo m 176, largo da m 2,60 a m 8, e compiuto opere di sbancamento fino alla profondità di m 1,30, allargato e rimodellato un tracciato pedonale esistente, anche con rialzamento del preesistente piano di campagna fino alla quota di cm 80, con riporto di detriti e materiali litoidi, con estirpazione e taglio di vegetazione arbustiva ed arborea tipica; e lo condannò alla pena di mesi 11 di reclusione, con l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione condizionale della pena e la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

La corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere per tardività della querela in ordine ai reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., concesse le attenuanti generiche, rideterminò la pena in mesi tre di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda, rideterminò le spese di primo grado in favore della parte civile e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza degli elementi probatori a discarico dell’imputato ed in particolare della attestazione e delle dichiarazioni dei testi S. e M..

2) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’attestazione del 21.11.2007 rilasciata dal comune sotto altro profilo, trattandosi di atto amministrativo non disapplicato nè dichiarato illegittimo in via incidentale.

3) manifesta illogicità della motivazione circa il significato da attribuire al comportamento dell’imputato successivo alla notifica dell’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, avendovi egli adempiuto per impedire l’acquisizione dell’area.

4) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al terzo motivo di appello con cui era stata denunciata l’inattendibilità del teste C..

5) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla data di commissione del reato, che deve essere fissata al 1 maggio 2006, con conseguente applicazione dell’indulto.

6) violazione di legge per avere omesso di applicare l’indulto.

7) mancanza di motivazione sulla richiesta di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, relativamente alla nomina di un perito.

8) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta. La parte civile B.G. ha depositato memoria difensiva.

In prossimità dell’udienza anche l’imputato ha depositato memoria difensiva, con cui eccepisce la prescrizione del reato e ribadisce l’applicabilità dell’indulto.

Motivi della decisione

I motivi di impugnazione (che iniziano solo a pag. 33 del ricorso, il quale prima contiene l’integrale trascrizione dei motivi di appello con ampie parti delle deposizioni testimoniali) si risolvono quasi tutti in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque tutti manifestamente infondati. I giudici del merito, invero, hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali hanno ritenuto sussistenti i reati contestati e provata la responsabilità dell’imputato. E difatti, può osservarsi:

– in ordine al primo motivo, che la corte d’appello ha adeguatamente preso in esame e valutato gli elementi probatori invocati dall’imputato, ed in particolare l’attestazione in data 21.11.2007 rilasciata dai pubblici ufficiali S. e M. e le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi in dibattimento. La corte ha però ritenuto di privilegiare le altre risultanze dell’ampia istruttoria dibattimentale, dando di ciò congrua ed adeguata motivazione, ed accertando conseguentemente in punto di fatto (attraverso l’esame delle altre deposizioni testimoniali, della documentazione fotografica e cartografica, della consulenza tecnica della parte civile svolta con accurato esame e riscontro dei rilievi aerofotogrammetrici) che nel maggio del 2006 l’imputato aveva fatto realizzare una strada laddove esisteva un precedente sentiero pedonale, dando luogo ad estesi sbancamenti e riporti di detriti, a taglio di alberi e di altra vegetazione, a distruzione di terrazzamenti, fino a realizzare appunto una strada sterrata larga fino ad 8 m. ed una piazzola finale di m. 18×8, proprio di fronte al cancello posteriore del complesso alberghiero del quale il T. era di fatto proprietario.

Quanto in particolare alla attestazione ed alle dichiarazioni del dirigente comunale ing. S. e del capo di vigili urbani M., è sufficiente ricordare che il giudice di primo grado aveva plausibilmente osservato che la descrizione della attività compiuta da parte del tecnico comunale ing. S. era stata disarmante, in quanto il teste non aveva saputo precisare il tipo di verifica fatta, limitandosi a precisare che nel primo sopralluogo aveva previsto la piantumazione di alcune piantine e che nel secondo sopralluogo, effettuato sempre a richiesta del T., si era limitato a riscontrare la messa a dimora di alcune piantine che venivano annaffiate, ritenendo con ciò esaustiva e soddisfacente l’attività di ripristino dello stato dei luoghi imposta dall’ordinanza del 21.10.2006, che invece intimava la demolizione di tutte le opere abusive, dettagliatamente descritte con riferimento ai quattro tratti della strada posta in essere. Il giudice aveva osservato che in sostanza l’ing. S., contraddicendo la stessa ordinanza comunale di cui doveva verificare l’ottemperanza, la aveva superata ritenendo plausibile, sulla base di non meglio specificate fotografie in atti del comune, che il percorso fosse già esistente, indicando però nella aerofotogrammetria una zona non corrispondente. Il giudice aveva quindi plausibilmente accertato che l’attività di ripristino, descritta nella nota 21.11.2007 dell’ing. S. e del M., era consistita in realtà nella mera piantumazione di alcune essenze arboree e si era tradotta di fatto, con l’avallo del tecnico comunale e del comandante della polizia locale, in una sostanziale elusione dell’ordinanza del 21.10.2006, la quale doveva pertanto ritenersi tuttora inottemperata. Il giudice quindi, ritenendo sospetta di falsità la compiacente deposizione dei testi S. e M., aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

– in ordine al secondo motivo, che il ricorrente sembra erroneamente ritenere che la detta attestazione del 21.10.2006 abbia una sorta di natura probatoria privilegiata, tanto da imporsi al giudice penale.

In realtà la stessa poteva avere rilievo probatorio solo in relazione ai fatti ivi rappresentati (messa a dimora di essenze arbustive) e non certamente alla valutazione di un effettivo ripristino dello stato dei luoghi e tanto meno all’accertamento dello stato dei luoghi preesistente. In ogni modo – anche a prescindere dalla ritenuta inattendibilità (per così dire) delle attestazioni e delle deposizioni dell’ing. S. e del M. – i giudici di merito, con una apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno accertato che le piante rimesse dall’imputato non esaurivano l’attività di ripristino dei luoghi imposta dal comune, in quanto i lavori abusivi erano stati ben altri, maggiori e diversi.

– in ordine al terzo motivo, che la corte d’appello ha, anche qui con una apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ritenuto che il T. era stato committente della realizzazione della strada, in considerazione della sua presenza sul luogo dei lavori nel momento in cui la ruspa eseguiva gli sbancamenti, della attività da lui svolta in rappresentanza della società proprietaria in occasione dei sopralluoghi e della esecuzione della ordinanza di rimessione in pristino, della circostanza che egli era quotista proprietario e socio di maggioranza della società titolare del complesso alberghiero. L’assunto secondo cui l’imputato si sarebbe attivato per far collocare alcune piantine soltanto per evitare l’acquisizione al comune dei terreni, oltre che irrilevante non si concilia col fatto che dalla sentenze di merito emerge che i terreni attraversati dalla strada abusiva apparterrebbero a terzi, fra cui la parte civile B..

– in ordine al quarto motivo, che la corte d’appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali è stata ritenuta complessivamente attendibile la deposizione del teste C., richiamando anche la valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che detta testimonianza era stata confortata da elementi oggettivi (l’esito della immediata ispezione del corpo forestale, la condotta del T. in sede di esecuzione e ripristino, il conforme esposto del comproprietario N.) che rendevano irrilevanti l’interesse in causa ed il precedente giudiziario del teste.

– in ordine al quinto motivo, che anche l’accertamento della data di commissione del reato è stato compiuto dalla corte d’appello con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede. A parte l’osservazione che, in mancanza di prove in senso contrario, la data di consumazione del reato deve essere fissata in quella in cui è avvenuto l’accertamento da parte della polizia giudiziaria, ossia il 9 luglio 2006, la corte d’appello ha adeguatamente rilevato che i lavori erano stati sicuramente eseguiti tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno, e ciò sulla base delle dichiarazioni del teste C. e del fatto che le opere apparivano recentissime dalle fotografie scattate dalla forestale il 9 luglio e dalle descrizioni degli operatori del corpo forestale. Del tutto plausibilmente, quindi, la corte d’appello ha ritenuto che il reato si era consumato certamente in data successiva al 2 maggio 2006.

– in ordine al sesto motivo, che, per la ragione appena indicata, esattamente la corte d’appello non ha applicato l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.

– in ordine al settimo motivo, che la corte d’appello ha adeguatamente motivato sul rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per la esecuzione di una perizia, osservando che erano chiari e sufficienti al fine di decidere gli esiti della istruttoria dibattimentale e che quanto attestato dal corpo forestale era sufficientemente illustrativo dello stato dei luoghi, mentre era irrilevante lo stato dei luoghi negli anni 70.

– in ordine all’ottavo motivo, che del tutto esattamente la corte d’appello ha operato l’aumento per la continuazione sulla nuova pena base, operando l’aumento sia per la pena detentiva sia per quella pecuniaria, essendo invero irrilevante il tipo di pena previsto per il reato meno grave.

E’ infine manifestamente infondata anche l’eccezione di prescrizione.

Innanzitutto, invero, come già osservato, non essendovi prova che i lavori fossero completamente ultimati alla data dal 31 maggio 2006, la data di ultimazione deve farsi coincidere con quella dell’accertamento del 7 luglio 2006. Pertanto, tenuto conto di 60 giorni di sospensione per rinvio dall’udienza del 23 marzo 2009 a quella del 17 settembre 2009, e di 82 giorni di sospensione per rinvio della udienza del 20 ottobre 2010 a quella del 17 novembre 2009 e poi a quella dell’11 gennaio 2010, per un totale di 142 giorni, ossia di tre mesi e 22 giorni (così come ritiene lo stesso ricorrente), la prescrizione si maturerà solo il 1 dicembre 2011 (o il 22 ottobre 2011 qualora pure si volesse ritenere che il reato si è consumato il 31 maggio 2006). In ogni modo, qualora pure si volesse, come sostiene il ricorrente, retrocedere ulteriormente la data di consumazione dei reati e non tenere conto di parte delle sospensioni del corso della prescrizione, quest’ultima si sarebbe pur sempre maturata in una data successiva a quella del 31 marzo 2011, in cui è stata emessa la sentenza, che pertanto esattamente non la ha rilevata e dichiarata. Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza stessa non può certamente ritenersi viziata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che la prescrizione del reato sia eventualmente maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, è irrilevante perchè, a causa della inammissibilità del ricorso non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante).

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00. Il ricorrente va altresì condannato alla refusione in favore della parte civile B.G. delle spese di questo grado, liquidate, come da relativa nota, in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla refusione alla parte civile B.G. delle spese di questo grado, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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