T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10044

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor G.F. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – la determinazione (comunicatagli il 22.6.2011) con la quale (presosi atto del giudizio di inidoneità psichica espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.24 del 25.3.2011).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 30.11.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure", le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è (in realtà) pienamente idoneo – ovviamente: dal considerato punto di vista psichiatrico (ché di questo, in buona sostanza, si trattava: e si tratta) – allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento il ricorso "de quo".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida – per l’ordinario – in complessivi 1500 euro; mentre, per la parte che attiene al compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio delega – per la liquidazione – il Consigliere relatore: il quale provvederà, con decreto (e su documentata istanza dell’avente titolo), ai sensi dell’art. 66, IV comma, del d.lg. n.104/2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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