Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-11-2011) 18-11-2011, n. 42588 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Procura della Repubblica di Pescara procedeva nei confronti del dott. L.O. – medico ginecologo – per il reato di cui agli artt. 113-589 cod. pen. perpetrato a danno di D.A.M. F.. In particolare il sanitario veniva accusato di avere provocato colposamente il decesso della paziente attuando le seguenti condotte: decideva di effettuare un tipo di intervento (laparoscopia) in presenza di circostanze che suggerivano l’adozione di altre tecniche chirurgiche; eseguiva in modo gravemente non corretto l’operazione procurando alla paziente molteplici lesioni sia alla vescica che all’intestino; non si preoccupava di trattare dette lesioni iatrogene nonostante egli, nel corso dell’intervento, si fosse reso conto dell’accaduto; non diagnosticava, neppure nei giorni successivi all’intervento, le ragioni del quadro gravemente precario delle condizioni di salute della donna.

2. Il P.M. chiedeva l’applicazione della misura interdirti va della sospensione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale di medicoginecologo. Il GIP dei Tribunale di Pescara rigettava ripetutamente la richiesta del P.M. e, a sua volta, il Tribunale del Riesame dell’Aquila respingeva l’appello proposto dal P.M..

3. Il Tribunale del Riesame, da ultimo, con provvedimento in data 26- 5-2011, respingeva l’ulteriore appello del P.M..

Osservava che allo stato non ricorrevano esigenze di carattere cautelare. Invero, si procedeva per un reato di natura colposa, in relazione ad un soggetto che non risultava avere precedenti per fatti analoghi. Per cui, pur emergendo chiari indizi di reità per i fatti contestati, doveva ritenersi che non emergessero ragioni sufficienti per la configurazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. D’altro canto, risultava che la direzione sanitaria del nosocomio dove era in servizio il L. aveva vietato l’esecuzione di interventi del tipo di quello eseguito sulla paziente deceduta.

Aggiungeva che altro fatto addebitato al L., sulla base di una querela per il reato di lesioni personali gravissime a danno di B.M. in relazione ad un intervento di raschiamento uterino e di asportazione dell’utero, era tuttora in fase di indagini tecniche essendo in corso l’accertamento ad opera del consulente nominato dal P.M..

4. Il P.M. presso il Tribunale di Pescara proponeva ricorso per cassazione.

Evidenziava che il dott. L. era incorso in gravissima negligenza ed imperizia nello espletamento dell’attività chirurgica ed alcuni profili della sua condotta apparivano configurare addirittura un’ipotesi di omicidio volontario sotto l’aspetto del dolo eventuale.

Sottolineava che il Tribunale di L’Aquila non aveva tenuto conto e valutato proprio gli elementi più significativi che giustificavano l’adozione della misura cautelare, e cioè la gravità del delitto contestato ed i profili peculiari ed inusitati della colpa professionale ascrivibili all’indagato.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Si osserva che il Tribunale del Riesame non ha correttamente individuato e preso in considerazione le esigenze cautelari di per sè eventualmente idonee a giustificare l’applicazione della misura interdittiva, ai sensi degli artt.287-290-308 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 274, lett. c) configurante il pericolo di reiterazione da parte dell’imputato di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Sotto tale profilo, giusta il citato disposto dell’art. 274, devono essere esaminate ed apprezzate compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto attribuito costituente reato, e tutti gli altri parametri enunciati nell’art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto. Al riguardo, appare sicuramente rilevante considerare il grado della colpa, inteso questo concetto nel senso di valutazione del grado di difformità della condotta dell’autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell’evento ed al quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa pretermessa. Nella configurazione degli elementi delineanti la personalità dell’indagato potrà tenersi conto di ulteriori emergenze, pure esterne al presente processo, qualificanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale da parte del L.. Tanto per pervenire, nell’ambito della materia della colpa professionale in questione, ad un’eventuale prognosi di reiterazione di comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera ed al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio e l’offesa temuta agli stessi interessi collettivi già colpiti.

2. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila per un nuovo esame della vicenda sulla base dello schema motivazionale indicato da questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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